Sentenza N. 25 del 1978
Corte Costituzionale
Data generale
20/03/1978
Data deposito/pubblicazione
20/03/1978
Data dell'udienza in cui è stato assunto
09/03/1978
OGGIONI – Avv. LEONETTO AMADEI – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO
ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof. LEOPOLDO ELIA – Prof.
GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO
MACCARONE, Giudici,
della legge 14 agosto 1974, n. 391 (integrazione dell’art. 17 della
legge 30 luglio 1973, n. 477 sulle norme per lo stato giuridico del
personale docente e non docente della scuola), promosso con ordinanza
emessa il 3 marzo 1977 dal Tribunale amministrativo regionale per la
Liguria sul ricorso di Vannucci Bonetto Elisabetta contro il
Provveditorato agli studi di Genova ed altro, iscritta al n. 288 del
registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 205 del 27 luglio 1977.
Visto l’atto di costituzione del Ministero della pubblica
istruzione, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 18 gennaio 1978 il Giudice relatore
Arnaldo Maccarone;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Mario Cevaro per
il Ministro della pubblica istruzione e per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
1. – Con ricorso proposto il 18 novembre 1974 al T.A.R. per la
Liguria, la prof. Elisabetta Vannucci Bonetto impugnava la sua mancata
inclusione negli elenchi provinciali aggiuntivi, compilati dal
Provveditorato agli Studi di Genova secondo quanto disposto
dall’articolo unico della legge 14 agosto 1974, n. 391, per la
immissione in ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione
secondaria superiore ed artistica degli insegnanti di ruolo della
scuola media.
La ricorrente esponeva che, nel corso dell’anno scolastico
1973/1974, mentre prestava servizio quale incaricata a tempo
indeterminato per l’insegnamento della lingua tedesca presso l’Istituto
professionale alberghiero “Marco Polo” di Genova, era stata, con
decreto 31 dicembre 1973, n. 17444 del Ministro della pubblica
istruzione:
a) inquadrata nei ruoli della scuola media inferiore, con
decorrenza dal 1 ottobre 1973, quale insegnante inclusa nella
graduatoria nazionale per l’insegnamento della lingua tedesca (legge 20
marzo 1968, n. 327, integrata con legge 7 ottobre 1969, n. 748);
b) assegnata alla scuola media statale di Strigno (Trento), con
decorrenza però dal 1 ottobre 1974;
c) mantenuta temporaneamente, per l’anno scolastico in corso
1973/1974, nell’istituto professionale presso il quale prestava
servizio.
Ciò premesso, la professoressa Vannucci-Bonetto deduceva che,
dovendosi logicamente riferire la posizione di utilizzato (prevista
dalla legge n. 391 del 1974 quale presupposto per l’immissione in
ruolo) a tutti gli insegnanti che, con l’assegnazione della sede
avevano continuato ad occupare il posto precedentemente ricoperto per
incarico, e non soltanto a coloro che erano stati utilizzati per
effetto del d.l. n. 567/1973 o di provvedimenti amministrativi adottati
anteriormente al 1 ottobre 1973 (come potrebbe far ritenere la
formulazione letterale dell’articolo unico della legge n. 391 e come di
fatto è stato ritenuto dall’Amministrazione della Pubblica
Istruzione), anch’essa era destinataria della norma, siccome anch’essa
“utilizzata” nell’anno scolastico 1973/1974 per effetto del
provvedimento amministrativo n. 17444 del 31 dicembre 1973.
2. – L’adito tribunale non condivideva l’interpretazione della
disposizione denunziata sostenuta dalla ricorrente (ritenendo che il
suo inequivoco tenore non consentisse di applicarla anche agli
insegnanti inquadrati nei ruoli della scuola media e mantenuti in
servizio nelle superiori per effetto di provvedimenti amministrativi
adottati nel corso dell’anno scolastico 1973/1974) ma prospettava il
dubbio che detta norma contrastasse oltre che con l’art. 3 anche con
l’art. 97 della Costituzione.
Circa il contrasto con l’art. 3 della Costituzione nell’ordinanza
si osserva che l’avere previsto “quale presupposto di trattamenti
nettamente differenziati, a parità di tutte le altre condizioni, un
elemento casuale e completamente indipendente dalla volontà degli
interessati, e cioè l’essere stato il provvedimento di nomina in ruolo
con la stessa decorrenza, adottato prima, ovvero dopo il primo ottobre
1973 può non escludere, pur tenendo presente i limiti del sindacato di
costituzionalità in ordine alla violazione del principio di
uguaglianza, a fronte della potestà discrezionale del legislatore
ordinario di qualificare determinate situazioni come uguali o
diseguali, che si sia andato oltre il limite di ragionevolezza, che
anche il legislatore ordinario deve rispettare, se non si vuole
incorrere in violazione del principio costituzionale di uguaglianza”.
In ordine al rilevato contrasto della norma denunziata con l’art.
97, primo comma, della Costituzione si rileva poi che “in relazione
all’imparzialità e al buon andamento dell’Amministrazione, appare
fortemente dubbia la legittimità costituzionale di una norma che
prevede notevolissimi vantaggi per alcuni insegnanti (conservazione
della sede e della cattedra in scuola di istruzione secondaria
superiore) e li esclude per altri, unicamente perché, a parità di
ogni altra condizione, per i primi un provvedimento amministrativo che
li riguarda possa essere stato adottato anteriormente all’inizio
dell’anno scolastico 1973/1974, e per i secondi dopo l’inizio dell’anno
scolastico medesimo”.
3. – L’ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 27 luglio 1977. Nel
giudizio si è costituito il Ministro della Pubblica Istruzione ed è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, entrambi
rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, le cui
conclusioni si precisano in una richiesta di declaratoria di non
fondatezza della questione sollevata.
Invero, secondo l’Avvocatura, il criterio stabilito “con
riferimento alla data del 1 ottobre 1973, intende individuare categorie
di insegnanti versanti in situazioni giuridiche ben differenziate. Non
vi è quindi alcuna possibilità di creare la disparità di trattamento
ipotizzata dall’ordinanza del T.A.R. per la Liguria con riguardo ad
insegnanti nominati nella scuola media dal 1 ottobre 1973. Infatti
detti insegnanti hanno avuto tutti lo stesso trattamento giuridico come
innanzi si è precisato.
Né sono minimamente in gioco i criteri dell’imparzialità e del
buon andamento dell’Amministrazione in quanto il criterio normativo
seguito obbedisce ad una impostazione obiettiva e tratta in modo
uniforme tutti gli insegnanti nominati nella scuola media dal 1 ottobre
1973”.
È d’altra parte “intrinseco agli effetti propri di ogni norma e al
suo carattere innovativo discriminare nel tempo fattispecie che cadono
prima del suo limite di efficacia temporale e fattispecie che cadono
entro siffatto limite. Tale discriminazione non soltanto non è di per
sé illegittima ma è inevitabile.
Altrimenti ogni norma dovrebbe avere efficacia retroattiva senza
alcuna determinazione di termini in modo da coprire con i propri
effetti tutte le situazioni analoghe in passato, con riflessi sulla
certezza delle posizioni e dei rapporti che verrebbero così ad essere
rimessi continuamente in discussione da ogni innovazione normativa”.
1. – La Corte è chiamata a decidere se l’articolo unico della
legge 14 agosto 1974, n. 391 (il quale, integrando l’art. 17 della
legge 30 luglio 1973, n. 477, dispone che “gli insegnanti di ruolo
della scuola media utilizzati negli istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore ed artistica ai sensi del d.l. 21 settembre 1973,
n. 567, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n.
727, ovvero per effetto di provvedimenti amministrativi adottati
anteriormente alla data del 1 ottobre 1973, possono chiedere di essere
immessi nei ruoli dei predetti istituti per le cattedre o posti orario
in cui sono utilizzati per l’anno scolastico 1973/1974…”) contrasti
con gli artt. 3 e 97 Cost. nella parte in cui non prevede che esso si
applichi anche agli insegnanti immessi nel ruolo della scuola media dal
1 ottobre 1973 e mantenuti in servizio presso gli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore ed artistica per tutto l’anno
scolastico 1973/1974 in base a provvedimenti amministrativi emanati nel
corso di detto anno scolastico.
2. – È da premettere che la disposizione denunziata costituisce,
in ordine di tempo, l’ultimo di una serie di provvedimenti legislativi
(L. 22 luglio 1961, n. 831; L. 25 luglio 1966, n. 603; L. 2 aprile
1968, n. 468; L. 6 dicembre 1971, n. 1074; L. 30 luglio 1973, n. 477)
volti ad eliminare il fenomeno del c.d. precariato nell’insegnamento
mediante l’immissione in ruolo, senza la procedura del concorso, di
personale docente incaricato nelle scuole secondarie ed artistiche.
L’art. 17 della legge n. 477 del 1973, sopra ricordato (secondo il
quale “gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato nelle scuole
secondarie ed artistiche, che abbiano già conseguito il titolo di
abilitazione per l’insegnamento per il quale sono incaricati e
nell’anno scolastico 1973/1974 occupino una cattedra o posto orario,
sono nominati in ruolo, con decorrenza 1 ottobre 1974”), non era
applicabile ai professori già di ruolo nella scuola media di primo
grado che a vario titolo avessero prestato servizio negli istituti di
secondo grado nel corso dell’anno scolastico 1973/1974.
Tale categoria di insegnanti (che per essere già stata nominata in
ruolo, sia pure nella scuola media inferiore, doveva ritenersi
presumibilmente dotata di esperienza e di capacità) era così esclusa,
a tutto vantaggio dei docenti incaricati, dalla possibilità di essere
inquadrata senza concorso nei ruoli della scuola superiore.
L’esclusione non sembrò giustificata e fu per questo che il
legislatore intervenne con la legge 14 agosto 1974, n. 391 (denunziata
con l’ordinanza in epigrafe) ad integrare il contenuto del già citato
art. 17 nei sensi sopra riferiti.
Detta legge, peraltro, riguarda unicamente gli insegnanti di ruolo
della scuola media “utilizzati” negli istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore ed artistica “ai sensi del d.l. 21 settembre 1973,
n. 567… ovvero per effetto di provvedimenti amministrativi adottati
anteriormente alla data del 1 ottobre 1973”, e cioè, gli insegnanti
che, conseguita la nomina in ruolo in epoca precedente al 1 ottobre
1973, in un momento successivo, ma sempre prima di tale data, fossero
stati assegnati ad un istituto d’istruzione secondaria superiore.
Non rientravano, pertanto, tra i beneficiari della norma i
professori immessi nei ruoli della scuola media inferiore nel corso
dell’anno scolastico 1973/1974, con decorrenza dal 1 ottobre 1973,
mentre insegnavano nelle scuole superiori in qualità di incaricati a
tempo indeterminato, e mantenuti in servizio per tutto quell’anno
scolastico presso la scuola in cui si trovavano.
3. – Con l’ordinanza in epigrafe viene prospettato il dubbio che la
mancata inclusione, tra i beneficiari della norma, di tale ultima
categoria di docenti sia in contrasto con i principi sanciti negli
artt. 3 e 97 della Costituzione.
La questione è fondata sotto l’assorbente motivo della violazione
del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).
Come si è già detto, con la norma denunziata il legislatore ha
voluto concedere anche agli insegnanti di ruolo della scuola media
inferiore, che a vario titolo avessero prestato servizio nelle scuole
medie superiori nell’anno scolastico 1973/1974, la possibilità di
fruire dei benefici previsti dall’art. 17 della legge n. 477 del 1973.
Orbene, i docenti immessi nei ruoli della scuola media inferiore nel
corso dell’anno scolastico 1973/74, ma con decorrenza dal 1 ottobre
1973, mentre insegnavano quali incaricati a tempo indeterminato nelle
superiori, e mantenuti in servizio fino alla fine di quell’anno
scolastico presso tali istituti, si trovano in una situazione
sostanzialmente identica a quella degli insegnanti che, conseguita la
nomina in ruolo anteriormente al 1 ottobre 1973, fossero stati
assegnati a partire da tale data ad una scuola media superiore.
Il legislatore, nella sua discrezionalità, ha stabilito che il
possesso dei requisiti necessari per l’inserimento nel ruolo degli
istituti secondari dovesse sussistere alla data del 1 ottobre 1973,
all’inizio cioè dell’anno scolastico 1973/1974.
Questa essendo la previsione normativa, appare priva di ragionevole
giustificazione la esclusione, dal beneficio legislativamente
accordato, di quegli insegnanti che abbiano conseguito i requisiti
richiesti nel corso dell’anno scolastico anzidetto ma con effetto dal 1
ottobre 1973.
Retroagendo a tale data sia la immissione nel ruolo della scuola
media inferiore che la utilizzazione nella scuola superiore, la
situazione di questi insegnanti non è, nella sostanza, diversa da
quella dei docenti già in possesso dei requisiti anzidetti alla data
considerata.
Né giustifica un diverso trattamento normativo la circostanza che
il provvedimento sia intervenuto nel corso dell’anno scolastico, posto
che, come già rilevato, la efficacia di esso retroagisce al 1 ottobre
1973, sicché è privo di ragionevolezza il trattamento differenziato,
fondato su di un elemento estrinseco ed accidentale, quale è la data
del provvedimento stesso.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell’articolo unico della
legge 14 agosto 1974, n. 391, nella parte in cui non comprende tra gli
aventi diritto alla immissione nel ruolo degli istituti di istruzione
secondaria superiore ed artistica gli insegnanti che, in possesso degli
altri requisiti richiesti, abbiano ottenuto, con effetto dal 1 ottobre
1973, la immissione nel ruolo della scuola media inferiore,
continuando, nell’anno 1973/1974, nel servizio presso istituti di
istruzione secondaria superiore ed artistica, in base a provvedimento
amministrativo adottato nel corso dell’anno scolastico anzidetto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1978.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
LEONETTO AMADEI – EDOARDO VOLTERRA –
GUIDO ASTUTI – MICHELE ROSSANO –
LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere