Sentenza N. 256 del 1982
Corte Costituzionale
Data generale
31/12/1982
Data deposito/pubblicazione
31/12/1982
Data dell'udienza in cui è stato assunto
22/12/1982
ANTONINO DE STEFANO – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE –
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof.
LIVIO PALADIN – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI –
Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO,
Giudici,
secondo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Acquisizione della
cittadinanza italiana) promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1980
dal Pretore di Roma, sul ricorso proposto da Santana Reyes Miguel
contro il Ministro dell’Interno ed altro, iscritta al n. 691 del
registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 332 del 3 dicembre 1980.
Visto l’atto di costituzione di Santana Reyes Miguel;
udito nell’udienza pubblica del 5 maggio 1982 il Giudice relatore
Leopoldo Elia;
udito l’avv. Anton Luigi Paoletti, per Santana Reyes Miguel.
1. – Miguel Reyes Santana, cittadino dominicano coniugato con
cittadina italiana, assumendo di aver acquisito la cittadinanza
italiana jure communicationis, con ricorso al Pretore di Roma ex art.
700 c.p.c., chiedeva che gli fosse concessa la tutela atipica e
provvisoria in relazione al suo diritto a svolgere lavoro in Italia,
previo incidente di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma
secondo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui tale
norma esclude che il soggetto straniero di sesso maschile, il quale
contragga matrimonio con cittadina italiana, acquista la cittadinanza
italiana.
Il Pretore, ritenuta la propria giurisdizione e la rilevanza della
questione anzidetta, la giudicava altresì non manifestamente
infondata, osservando che la sperequazione quanto a comunicazione della
cittadinanza, nei limiti della delibazione della non manifesta
infondatezza, sembra contrastare e con il generale principio
d’eguaglianza e con quello specifico della parità dei coniugi in
relazione alla tutela della persona di cui all’art. 2 Cost.
Né potrebbe ricondursi la discriminazione in parola alla esigenza
di tutela della unità familiare poiché, al contrario, la disciplina
contestata determinerebbe una situazione giuridica incompatibile con
l’unità della famiglia, nella misura in cui, impedendo o rendendo
difficoltoso al marito di svolgere in Italia una attività lavorativa,
impedisce, quanto meno di fatto – e sotto questo profilo potrebbe
rilevare l’art. 3 comma secondo – la realizzazione dell’unità
familiare.
2. – L’ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Dinanzi alla Corte costituzionale si è costituito Miguel Reyes
Santana, rappresentato e difeso dall’avv. Anton Luigi Paoletti, che
insiste per l’accoglimento della questione.
Il Pretore di Roma nell’ordinanza in esame non chiarisce quale sia
il provvedimento cautelare atipico che intenderebbe adottare, ove la
questione di legittimità costituzionale fosse, in ipotesi, accolta.
In particolare va rilevato che il Santana, nel suo ricorso ex art.
700 c.p.c., faceva riferimento ad un concorso pubblico per il quale il
termine di presentazione della domanda di ammissione era scaduto ancor
prima della pronunzia dell’ordinanza di rimessione.
D’altra parte nell’ordinanza non si fa riferimento, se non
generico, ad altre situazioni giuridiche sostanziali diverse da quelle
relative al detto concorso, sicché nella specie l’eccezione di
costituzionalità si appalesa l’esclusivo oggetto del giudizio a quo
(cfr. sent. n. 64/74).
Ne consegue l’inammissibilità della proposta eccezione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 10, secondo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555,
proposta con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA – ANTONINO DE
STEFANO – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI
– FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere