Sentenza N. 261 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/1976
Data deposito/pubblicazione
29/12/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
21/12/1976
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Dott. NICOLA REALE –
Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA
– Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE
STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
comma, legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (Istituzione dell’Ente nazionale
per l’energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti
le industrie elettriche), promosso con ordinanza emessa il 10 maggio
1974 dal pretore di Casacalenda, nel procedimento civile vertente tra
Pasquale Stella e l’Ente per l’energia elettrica (ENEL), iscritta al n.
365 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 284 del 30 ottobre 1974.
Visti gli atti di costituzione di Stella Pasquale, dell’Ente per
l’energia elettrica, nonché l’atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore
Michele Rossano;
uditi gli avvocati Enrico Piacitelli e Renato Scognamiglio, per
l’ENEL e il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Nel corso del procedimento civile – promosso nei confronti
dell’ENEL da Pasquale Stella, già dipendente della “Impresa Elettrica
Riccillo Pietrantonio e C”, trasferita all’ENEL, al fine di ottenere la
declaratoria della inefficacia del licenziamento, intimatogli con
lettera raccomandata del 12 giugno 1970, e la conseguente reintegra nel
posto di lavoro – il pretore di Casacalenda, con ordinanza 10 maggio
1974, ha sollevato, di ufficio, la questione di legittimità
costituzionale dell’ultimo comma dell’art. 13 legge 6 dicembre 1962, n.
1643 (Istituzione dell’Ente per l’energia elettrica e trasferimento ad
esso delle imprese esercenti le industrie elettriche), in riferimento
all’art. 3 della Costituzione.
L’ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del
30 ottobre 1974.
Nel giudizio davanti a questa Corte si sono costituite le parti,
Pasquale Stella e l’ENEL, ed è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocato generale dello
Stato.
Pasquale Stella, nelle deduzioni depositate il 25 luglio 1974, dopo
avere dichiarato che aderiva ai motivi dell’ordinanza di rinvio, ha
affermato che la norma sottoposta all’esame di legittimità viola anche
i principi proclamati dagli artt. 4, comma primo, e 35, comma primo,
della Costituzione.
L’ENEL, con le deduzioni depositate il 30 maggio 1974, e l’Avvocato
generale dello Stato, con l’atto di intervento depositato il 19
novembre 1974, hanno chiesto che la questione di legittimità
costituzionale, sollevata di ufficio dal pretore di Casacalenda sia
dichiarata non fondata.
1. – Con l’ordinanza in epigrafe il pretore di Casacalenda ha
sollevato di ufficio la questione di legittimità costituzionale
dell’ultimo comma dell’art. 13 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643
(Istituzione dell’Ente per l’energia elettrica e trasferimento ad esso
delle imprese esercenti le industrie elettriche), in riferimento
all’art. 3 della Costituzione.
Secondo il pretore l’ultimo comma dell’art. 13 legge n.1643 del
1962, che prevede il trasferimento all’ENEL del personale dipendente
dalle imprese alla data del 1 gennaio 1962, addetto esclusivamente
all’esercizio di attività elettriche, violerebbe il principio di
eguaglianza perché attuerebbe “una inammissibile discriminazione fra
lavoratori, assicurando il trasferimento del rapporto di lavoro ai soli
dipendenti che esercitano attività esclusivamente elettrica senza
concedere analogo trattamento al lavoratore che esegue prestazioni
principalmente di ordine elettrico”.
2. – La questione non è fondata.
La ratio dell’art. 13 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, va
individuata nella esigenza di assicurare all’ENEL, nello svolgimento
della sua attività monopolistica nel settore elettrico, fonte
essenziale di energia nell’economia generale, la disponibilità, di
personale adeguato, secondo un principio di economicità di gestione,
nel rispetto dei diritti dei lavoratori e di quelli dell’impresa. E
siffatta ratio esclude che la distinzione tra dipendenti addetti in via
esclusiva ad attività elettriche e dipendenti addetti ad attività
promiscue, ancorché prevalentemente elettriche, sia censurabile, ai
sensi dell’art. 3 della Costituzione, per irrazionale, irragionevole
discriminazione. Il trasferimento dei rapporti di lavoro dei dipendenti
addetti in via esclusiva all’esercizio di attività elettriche risponde
all’interesse di gestione dell’Ente e, nel contempo, all’oggetto del
rapporto di lavoro, concernente esclusivamente attività elettriche,
laddove i rapporti di lavoro in corso per attività promiscue
continuano con le imprese originarie.
3. – Poiché il giudizio di legittimità costituzionale è
circoscritto dai confini fissati nell’ordinanza di rimessione, non
possono essere prese in esame le altre censure concernenti la
violazione degli artt. 4, comma primo, e 35, comma primo, della
Costituzione, dedotte dal difensore della parte privata Pasquale
Stella.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 13, ultimo comma, legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (Istituzione
dell’Ente per l’energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese
esercenti le industrie elettriche), sollevata dal pretore di
Casacalenda, con ordinanza 10 maggio 1974, in riferimento all’art. 3
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – NICOLA REALE – LEONETTO
AMADEI – GIULIO GIONFRIDA – EDOARDO
VOLTERRA – GUIDO ASTUTI – MICHELE
ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO –
LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere