Sentenza N. 262 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/1976
Data deposito/pubblicazione
29/12/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
21/12/1976
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Dott. NICOLA REALE –
Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA
– Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE
STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali) e art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 457
(Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché
disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori
agricoli), promossi con le seguenti ordinanze:
1. – ordinanza emessa il 6 luglio 1974 dal pretore di Reggio Emilia
nel procedimento civile vertente tra Ponti Lui gi e l’INAIL, iscritta
al n. 362 nel registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 284 del 30 ottobre 1974;
2. – ordinanza emessa il 13 novembre 1974 dal pretore di Bolzano
nel procedimento civile vertente tra Kirchler Maria e l’INAIL, iscritta
al n. 537 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 48 del 19 febbraio 1975.
Visto l’atto di costituzione di Ponti Luigi;
udito nell’udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore
Michele Rossano;
udito l’avv. Franco Agostini, per il Ponti.
Nel corso del procedimento civile – promosso da Luigi Ponti,
lavoratore agricolo autonomo di età superiore ai settanta anni, nei
confronti dell’INAIL, al fine di ottenere la costituzione di una
rendita per l’inabilità conseguente all’infortunio sul lavoro avvenuto
il 26 luglio 1972 – il pretore di Reggio Emilia, con ordinanza 6 luglio
1974, riteneva rilevante e non manifestamente infondata la questione,
sollevata dal Ponti, concernente la legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dell’art. 205, comma
primo, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (t.u. delle disposizioni per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), nella parte in cui esclude dall’obbligo
assicurativo i lavoratori agricoli che non abbiano compiuto gli anni
dodici e che abbiano superato gli anni settanta; e dell’art. 4 legge 8
agosto 1972, n. 457 (Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed
assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in
favore dei lavoratori agricoli), “che esclude dalla tutela assicurativa
i lavoratori di età inferiore a dodici anni e superiore ai settanta
anni, i quali si siano infortunati prima dell’entrata in vigore della
stessa legge”.
L’ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del
30 ottobre 1974.
Nel giudizio davanti a questa Corte non è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Si è costituita la parte privata Luigi Ponti, il quale, con
deduzioni depositate il 16 ottobre 1974 e memoria depositata il 14
ottobre 1976, ha chiesto che venga dichiarata l’illegittimità
costituzionale delle norme denunciate (artt. 205, comma primo, t.u.
approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e 4 legge 8 agosto 1972,
n. 457).
Nel corso del procedimento civile – promosso da Maria Kirchler ved.
Laner nei confronti dell’INAIL al fine di ottenere le prestazioni
previste dalla legislazione sull’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro in agricoltura per la morte del marito Josef Laner, coltivatore
diretto di età superiore ai settanta anni, avvenuta il 12 luglio 1971
a seguito di infortunio sul lavoro – il pretore di Bolzano, con
ordinanza 13 novembre 1974, riteneva rilevante e non manifestamente
infondata la questione, sollevata dalla Kirchler, concernente la
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4 e 38, comma
secondo, della Costituzione, dell’art. 205 d.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124 (t.u. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
L’ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del
19 febbraio 1975.
Nel giudizio davanti a questa Corte non è intervenuto il Presi
dente del Consiglio dei ministri e non si sono costituite le parti
private.
1. – Le questioni, che le due ordinanze hanno ritenuto non
manifestamente infondate, in quanto analoghe, vanno decise con unica
sentenza.
2. – Con l’ordinanza del pretore di Reggio Emilia questa Corte è
chiamata a decidere la questione di legittimità costituzionale, “per
contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, degli artt. 205,
comma primo, t.u. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui esclude
dall’obbligo assicurativo i lavoratori agricoli inferiori agli anni 12
e superiori agli anni 70, e 4 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che
esclude dalla tutela assicurativa i lavoratori agricoli inferiori ai 12
anni e superiori ai 70 anni, i quali si siano infortunati prima
dell’entrata in vigore della legge”.
Secondo il pretore sussisterebbe il contrasto della norma di cui
all’art. 205 del t.u. n. 1124 del 1965 con l’art. 3 della Costituzione,
perché tale norma prevede trattamenti diversi a situazioni
oggettivamente uguali, determinando un’arbitraria discriminazione in
danno di lavoratori agricoli autonomi ultrasettantenni vittime di
infortunio sul lavoro, rispetto ad altri lavoratori, anche autonomi,
quali gli artigiani. Ovvia sarebbe, inoltre, la disparità di
trattamento per essere escluso l’obbligo dall’assicurazione per i
lavoratori agricoli autonomi fino alla data di entrata in vigore della
legge 8 agosto 1972, n. 457.
Sussisterebbe il contrasto con l’art. 38 della Costituzione,
perché la norma di cui all’art. 205 t.u. citato priva di protezione
assicurativa lavoratori che si siano infortunati in occasione del
lavoro, con residui postumi permanenti.
3. – L’ordinanza del pretore di Bolzano ha ritenuto non
manifestamente infondata la questione se l’art. 205 del t.u. 30 giugno
1965, n. 1124, secondo cui cessa la tutela assi curativa per i
lavoratori agricoli al compimento del settantesimo anno di età, sia in
contrasto con gli artt. 3, 4 e 38, comma secondo, della Costituzione.
4. – La questione, su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi, va
individuata solo entro i limiti in cui essa risulta rilevante. In
quanto tale, valutata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per
la dedotta disparità di trattamento dei lavoratori agricoli autonomi,
di età superiore ai settanta anni, rispetto ad altri lavoratori
autonomi, quali gli artigiani, appare fondata.
Questa Corte deve, innanzitutto, rilevare che non è esatta
l’affermazione del pretore di Reggio Emilia che per i lavoratori
agricoli autonomi non sussistesse fino all’entrata in vigore della
legge 8 agosto 1972, n. 457, l’obbligo dell’assicurazione contro gli
infortuni.
Invero, la tutela infortunistica in forma specifica ebbe inizio per
i lavoratori agricoli, dipendenti e autonomi, con il d.l.lgt. 23 agosto
1917, n. 1450, concernente provvedimenti per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, secondo
cui si intendevano assicurati di pieno diritto contro gli infortuni sul
lavoro agricolo dall’età di nove anni ai settantacinque compiuti, tra
gli altri, “i proprietari, mezzadri, affittuari, loro mogli e figli,
anche naturali, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive
aziende” e “sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente
affidati”.
I suddetti limiti di età, minimo e massimo, furono modificati
dall’art. 4 d.l. 11 febbraio 1923, n. 432, in 12 e 65 anni.
L’art. 7 della legge 3 aprile 1958, n. 499 (Miglioramenti delle
prestazioni economiche dell’assicurazione contro gli infortuni e le
malattie professionali), elevò da 65 a 70 anni l’età massima.
I limiti, minimo a 12 anni e massimo a 70 anni, furono mantenuti
dall’art. 205 t.u. n. 1124 del 1965, ora impugnato, e sono stati
aboliti dall’art. 4 legge 8 agosto 1972, n. 457.
Invece, la tutela obbligatoria assicurativa degli artigiani contro
gli infortuni sul lavoro fu introdotta dalla legge 19 gennaio 1963, n.
15, (art. 3, comma primo, n. 3), alla quale seguirono la legge 15
aprile 1965, n. 413, ed il menzionato d.P.R. n. 1124 del 1965, che ha
esteso l’obbligo dell’assicurazione agli artigiani senza dipendenti.
Gli artigiani sono compresi tra i soggetti assicurati contro gli
infortuni e le malattie professionali nell’industria ai sensi dell’art.
4, comma primo, n. 3, d.P.R. n. 1124 del 1965 e nessun limite di età
né minimo, né massimo è previsto da questo articolo per la tutela
contro quegli infortuni; laddove l’art. 205 dello stesso decreto
prevede per i lavoratori agricoli, come si è sopra precisato, i limiti
di 12 e di 70 anni.
Questa diversità di trattamento, per motivi d’età, tra lavoratori
agricoli autonomi e altri lavoratori autonomi, quali gli artigiani, non
è fondata su presupposti logici obiettivi, i quali razionalmente ne
giustifichino l’adozione.
Invero, la situazione dei lavoratori agricoli autonomi e quella di
altri lavoratori indipendenti, quali gli artigiani, sono da
considerare, quanto alla detta età, ragionevolmente simili. Sono
entrambe categorie di lavoratori indipendenti, né la denunziata
disparità di trattamento può considerarsi basata sulla diversa natura
delle due attività, artigianale e agricola, dato che nella materia in
esame occorre avere riguardo al rischio.
Il rischio non ha spiccate caratteristiche diverse, dato che la
probabilità di eventi dannosi non può ritenersi maggiore nello
svolgimento di attività da parte dell’artigiano indipendente, che non
sempre adopera mezzi più pericolosi di quelli utilizzati dal
lavoratore agricolo autonomo.
E la dottrina da tempo aveva auspicato l’abolizione del suddetto
limite massimo, per la tutela assicurativa, in considerazione delle
caratteristiche e delle esigenze dell’ambiente socio-economico
dell’agricoltura.
L’utilizzazione degli ultrasettantenni era ed è determinata dalla
necessità, per la crisi dell’agricoltura, delle famiglie contadine di
ridurre le spese, evitando il ricorso alla mano d’opera estranea.
Del resto lo stesso legislatore, sia pure nel 1972, ha riconosciuto
priva di giustificazione la denunciata diversità di trattamento tra
lavoratori agricoli ed altri lavoratori. Nella relazione sul disegno di
legge n. 232 – Senato, VI Legislatura – divenuto legge 8 agosto 1972,
n. 457, si pone in evidenza “che il disegno di legge affronta,
risolvendolo, il problema del divario di trattamento previdenziale ed
assistenziale dei lavoratori: viene posto finalmente sullo stesso piano
chi lavora nelle industrie e chi lavora nei campi e si consente a
quest’ultimo di non avere per l’avvenire alcun sentimento di
dequalificazione rispetto a chi opera negli altri settori
produttivi…”.
E nel disegno di legge si indica, tra i fini da perseguire, anche
quello dell'”eliminazione dei limiti di età per l’obbligo
assicurativo contro gli infortuni…”.
Le considerazioni che precedono danno per ciò fondamento alla
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3
della Costituzione, dell’art. 205, comma primo, d.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124, nella parte in cui esclude che i lavoratori agricoli autonomi
di età superiore ai settanta anni siano soggetti all’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
Restano assorbite le altre censure concernenti l’asserita
illegittimità, per contrasto con gli artt. 4 e 38 della Costituzione,
dell’art. 205, comma primo, d.P.R. n. 1124 del 1965, e dell’art. 4
legge 8 agosto 1972, n. 457, per non avere quest’ultimo stabilito la
sua applicazione retroattiva.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 205, comma
primo, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni
per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), nella parte in cui esclude che i lavoratori
agricoli autonomi di età superiore ai settanta anni siano soggetti
all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – NICOLA REALE – LEONETTO
AMADEI – GIULIO GIONFRIDA – EDOARDO
VOLTERRA – GUIDO ASTUTI – MICHELE
ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO –
LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere