Sentenza N. 263 del 1983
Corte Costituzionale
Data generale
26/09/1983
Data deposito/pubblicazione
26/09/1983
Data dell'udienza in cui è stato assunto
20/09/1983
MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. GUGLIELMO
ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI –
Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO
MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof.
GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof.
ETTORE GALLO, Giudici,
terzo, r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e
provinciale), promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1976 dal
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sul ricorso
proposto da Masuelli Francesco ed altri, iscritta al n. 762 del
registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 51 del 1977;
visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella pubblica udienza del 12 aprile 1983 il Giudice relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci;
udito l’avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Con ricorso 27 gennaio 1975 al Tribunale Regionale Amministrativo
per il Piemonte Masuelli Francesco, Rossi Pietro, Quadrelli Giovanni,
Ricci Bruna, Zanassi Mario, dipendenti del Comune di Tortona,
impugnarono il provvedimento 12 novembre 1974, con il quale il Comitato
Regionale di controllo sugli atti dei Comuni aveva annullato la
delibera 12 ottobre 1974 del Consiglio Comunale di Tortona perché tale
delibera aveva riconosciuto, agli effetti della carriera e del
trattamento economico, il servizio prestato dagli istanti presso altre
Amministrazioni, nonostante il divieto contenuto nel comma terzo
dell’art. 228 r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge
comunale e provinciale).
Il TAR del Piemonte, con ordinanza 19 maggio 1976, ritenne
rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata – in
riferimento all’art. 3 della Costituzione – la questione, sollevata dai
ricorrenti, concernente la legittimità costituzionale del citato art.
228, comma terzo, Testo unico della legge comunale e provinciale.
L’ordinanza fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 23
febbraio 1977.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte
privata.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocato Generale dello Stato, con atto
depositato il 14 marzo 1977, chiedendo che la questione di legittimità
costituzionale sia dichiarata non fondata.
L’art. 228, comma terzo, r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico
della legge comunale e provinciale) prescrive, nella parte prima, che
il servizio prestato dagli impiegati e salariati dei Comuni e delle
Province presso altre amministrazioni non può essere riconosciuto in
loro favore agli effetti della anzianità e degli aumenti periodici di
stipendio. Tale norma, ad avviso del Tribunale Amministrativo Regionale
per il Piemonte, sarebbe in contrasto con l’art. 3 della Costituzione
perché determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra
impiegati e salariati dei Comuni e delle Province, da una parte, e,
dall’altra, il personale ospedaliero – per il quale il servizio
precedentemente prestato in altro ospedale o in altri enti locali è
valutato per intero ai fini degli aumenti periodici di stipendio e del
trattamento di quiescenza, a norma dell’art. 34 d.P.R. 27 marzo 1969,
n. 130 (Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri) –
nonché gli ufficiali sanitari, i medici ed i veterinari condotti, le
ostetriche condotte, ai quali gli artt. 41 e 42 r.d. 27 luglio 1934, n.
1265 (Testo unico delle leggi sanitarie) – come sostituiti dagli artt.
1 e 3 legge 15 febbraio 1963, n. 151 – riconoscono, a tutti gli
effetti di carriera ed economici, il servizio prestato presso altri
enti locali.
Di questa disparità di trattamento non sarebbe possibile, secondo
il giudice “a quo”, individuare una ragionevole giustificazione
specialmente per quanto concerne gli ufficiali sanitari, i medici ed i
veterinari condotti e le ostetriche condotte perché queste sono le
uniche categorie di dipendenti comunali non sottoposti alla limitazione
prevista dalla norma impugnata.
La questione non è fondata.
Non esiste la disparità di trattamento che viene denunciata
perché le situazioni, poste a confronto dal giudice “a quo”, non sono
omogenee e, quindi, non è configurabile la violazione del principio di
eguaglianza.
Invero il personale ospedaliero, gli ufficiali sanitari, i medici
ed i veterinari condotti, le ostetriche condotte, già dipendenti di
altri enti locali, continuano a svolgere nel nuovo ospedale o nel nuovo
Comune, ove sono stati destinati, la medesima attività sanitaria
esplicata negli enti o Comuni dai quali provengono. Questa prosecuzione
della medesima attività sanitaria comporta logicamente la unificazione
dei servizi sanitari prestati presso enti diversi, aventi tutti la
stessa finalità di tutela della salute pubblica, esigenza primaria
dell’intera collettività. Tale finalità particolare rende priva di
rilievo la circostanza che la prestazione di attività sanitaria sia
stata effettuata presso enti distinti.
Ben diversa è la situazione dei dipendenti amministrativi dei
Comuni e delle Province perché costoro possono essere destinati ad uno
qualsiasi degli Uffici e servizi per mezzo dei quali dette
Amministrazioni realizzano le loro finalità, senza che le mansioni,
attribuite nell’Ente di provenienza, debbano necessariamente essere
quelle stesse che svolgeranno nel nuovo Ente.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 228, comma terzo, r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico
della legge comunale e provinciale), proposta dal Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte con l’ordinanza in epigrafe,
in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA – MICHELE ROSSANO
– ANTONINO DE STEFANO – GUGLIELMO
ROEHRSSEN – ORONZO REALE – BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI
– FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere