Sentenza N. 286 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
27/12/1974
Data deposito/pubblicazione
27/12/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/12/1974
Dott. LUIGI OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI –
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI Prof. PAOLO ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO
GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE
ROSSANO, Giudici,
423, primo comma, 428, primo comma, e 449, primo comma, del codice
penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 marzo 1972 dal giudice istruttore del
tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico di Coianiz
Giovanni ed altro, iscritta al n. 246 del registro ordinanze 1972 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 del 30
agosto 1972;
2) ordinanza emessa l’11 giugno 1973 dal tribunale di Pisa nel
procedimento penale a carico di Sammicheli Franco, iscritta al n. 342
del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 263 del 10 ottobre 1973.
Visti gli atti d’intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 6 novembre 1974 il Giudice relatore
Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
1. – Il giudice istruttore del tribunale di Venezia, con ordinanza
13 marzo 1972, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondato il
dubbio di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, della norma contenuta nell’art. 428, primo comma, del
codice penale, richiamato dal successivo art. 449, nella parte in cui
non richiede – per la sussistenza del reato nella condotta di colui che
determina il naufragio di nave altrui – che sia accertato l’insorgere
di un pericolo concreto e reale per la pubblica incolumità.
La questione è stata sollevata nel procedimento penale a carico di
Giovanni Coianiz e di Giancarlo Gianni, chiamati a rispondere,
rispettivamente, di naufragio di nave di altrui proprietà e di
naufragio di nave propria. L’imbarcazione di proprietà del Gianni era
venuta in collisione con quella della guardia di finanza, guidata dal
Coianiz, per l’inosservanza, da parte di entrambi, delle norme sulla
navigazione lagunare.
Escluso che, nella ipotesi in esame, fosse derivato un pericolo
effettivo per la pubblica incolumità, il giudice istruttore ha
ravvisato una disparità di trattamento per essere il pericolo posto
come elemento integrativo solo per il caso di naufragio di nave propria
e non anche di nave altrui.
Secondo il giudice a quo, i reati previsti dal citato art. 428
sarebbero volti a tutelare esclusivamente l’incolumità pubblica, e non
anche la proprietà.
Dinanzi a questa Corte non si sono costituite le parti private.
Per il Presidente del Consiglio dei ministri, ritualmente
intervenuto, l’Avvocatura generale dello Stato chiede che la questione
sia dichiarata non fondata, accennando pure alla sua irrilevanza.
Al riguardo assume, anzitutto, che erroneamente sarebbero state
elevate imputazioni differenti a carico dei due prevenuti: e ciò
perché nella compartecipazione nel delitto colposo – sia che si
profili come concorso di cause (art. 110 cod. pen.), sia che si profili
come cooperazione (art. 113 cod. pen.) – l’unicità dell’evento
comporterebbe unicità di reato.
Nel merito, l’Avvocatura sostiene che, comunque, il diverso
trattamento punitivo non manca di una sua logica, tenuto conto del
carattere plurioffensivo dei delitti contro l’incolumità pubblica, per
essere le norme incriminatrici dirette a tutelare anche interessi
particolari, come, nel caso, quello relativo al patrimonio. Il che
renderebbe razionale che il pericolo concreto alla pubblica incolumità
debba essere dimostrato allorché la lesione sia posta in essere su
cosa propria e sia, invece, presunto juris et de jure allorché la
lesione concerna cosa altrui.
2. – Analoga questione di legittimità costituzionale degli artt.
449, primo comma, e 423, primo comma, cod. pen., “nella parte in cui
non subordinano la punibilità dell’incendio di cosa altrui
all’insorgenza di pericolo per l’incolumità pubblica”, è stata
prospettata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo
comma, Cost., dal tribunale di Pisa, nel procedimento penale a carico
di Franco Sammicheli, con ordinanza 11 giugno 1973, nella quale si fa
espresso richiamo agli argomenti addotti dal giudice istruttore del
tribunale di Venezia.
Il diritto di difesa sarebbe vulnerato per la presunzione assoluta
di pericolo per la pubblica incolumità, che darebbe luogo, altresì,
ad una ingiustificata disparità tra proprietario e non proprietario.
Neppure in tale giudizio dinanzi a questa Corte vi è stata
costituzione di parte privata.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto, chiedendo che la
questione sia dichiarata non fondata.
1. – Il giudice istruttore del tribunale di Venezia ha denunziato
a questa Corte l’art. 428, primo comma, del codice penale e il
tribunale di Pisa l’art. 423, primo comma, dello stesso codice,
entrambi richiamati dall’art. 449, per l’asserito contrasto col
principio di eguaglianza, in quanto, mentre il pericolo per la pubblica
incolumità viene presunto allorché il fatto di reato (naufragio od
incendio) sia posto in essere dal non proprietario, viene richiesto il
pericolo concreto allorché il soggetto attivo sia proprietario della
cosa. Il tribunale di Pisa ha rawisato il contrasto anche col diritto
di difesa.
2. – Le due cause riguardano questioni analoghe e possono, quindi,
essere riunite e decise con unica sentenza.
3. – Se ed in quanto, alla stregua dell’interpretazione data dalle
ordinanze dei giudici a quibus (in conformità a quella accolta dalla
Cassazione), l’elemento materiale dei due delitti (naufragio ed
incendio) non differisca nelle ipotesi dolose e nelle ipotesi colpose,
vale a dire, ammesso che, nelle ipotesi colpose, gli elementi
costitutivi o integrativi restino immutati (per il non proprietario e
per il proprietario) e ripetano i facsimile delle corrispondenti
ipotesi dolose, la rilevanza risulta manifesta.
4. – La questione è tuttavia infondata.
Sotto il profilo del contrasto con l’art. 24 Cost. è
giurisprudenza di questa Corte che la garanzia costituzionale della
difesa è riconosciuta entro i confini della configurazione della
situazione giuridica di diritto sostanziale. E nella specie, appunto,
se a colui che cagiona l’incendio o il naufragio – allorché si tratti
di cosa altrui – non è consentito di provare la mancanza di pericolo
concreto per l’incolumità pubblica, ciò non dipende da una
limitazione di carattere processuale, bensì dal fatto che la
ricorrenza di un pericolo concreto non costituisce un elemento delle
fattispecie penali previste dagli artt. 423, primo comma, e 428, primo
comma, mentre, qualora si tratti di cosa altrui, il verificarsi di un
pericolo concreto rientra nella configurazione delle corrispondenti
fattispecie (artt. 423, secondo comma, e 428, terzo comma).
Ne consegue che il relativo profilo confluisce nell’ambito
dell’art. 3 Cost., addotto – come si è sopra avvertito – a paradigma
di legittimità sia dal giudice istruttore di Venezia, sia dal
tribunale di Pisa.
5. – orbene, tenendo anche conto che per la sussistenza dei reati
di naufragio e di incendio di cosa aliena è necessario che si
verifichi un evento che possa qualificarsi, appunto, naufragio od
incendio, cioè un evento tale che sia potenzialmente idoneo – se pur
non concretamente – a creare la situazione di pericolo per la pubblica
incolumità (per l’incendio sono richieste la vastità, la violenza, la
capacità distruttiva, la diffusibilità del fuoco), il diritto vivente
finisce, se non con l’identificare, certo col ravvicinare assai le
fattispecie – di cui si assume la disparità – di un naufragio o di un
incendio posti in essere su cosa altrui oppure su cosa propria.
Non ricorre, comunque, la violazione dell’art. 3 Cost., rientrando
la disciplina differenziata in una non irrazionale scelta legislativa
che, tra l’altro, potrebbe trovare la sua giustificazione nella diversa
valutazione del comportamento del soggetto, secondo che incida sulla
cosa altrui o su quella propria: il che corrisponde alla osservazione
contenuta nella Relazione sul progetto del vigente codice penale, che
“la soluzione accolta si ispira alla conciliazione del rispetto del
diritto di proprietà con la necessità di difendere la pubblica
incolumità”.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 428, primo comma, e 423, primo comma, del codice penale, in
relazione all’art. 449, primo comma, dello stesso codice, sollevate con
le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e
24, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA –
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere