Sentenza N. 287 del 1985
Corte Costituzionale
Data generale
13/11/1985
Data deposito/pubblicazione
13/11/1985
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/11/1985
REALE – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof.
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Dott. ALDO CORASANITI –
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO – Dott. FRANCESCO GRECO – Prof. RENATO
DELL’ANDRO, Giudici,
Bolzano notificati il 26 giugno 1978 e 14 marzo 1979, depositati in
cancelleria il 30 giugno 1978 e il 20 marzo 1979 ed iscritti al n. 17
del registro 1978 e al n. 8 del registro 1979, nonché con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 14 dicembre 1984,
depositato il 2 gennaio 1985 ed iscritto al n. l del registro 1985, per
conflitti di attribuzione concernenti l’assegnazione di alloggi di
servizio dell’A.S.S.T.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri e della Provincia autonoma di Bolzano;
udito nell’udienza pubblica dell’8 ottobre 1985 il Giudice relatore
dott. Francesco Saja;
uditi l’avvocato Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di
Bolzano e l’avvocato dello Stato Giacomo Mataloni per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
1. – Con ricorso notificato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri il 26 giugno 1978 (reg. ric. n. 17 del 1978) la Provincia
autonoma di Bolzano esponeva di aver casualmente appreso che l’Azienda
di Stato per i servizi telefonici aveva indetto un concorso per i
propri dipendenti in servizio presso la sede locale, al fine di
assegnare sedici alloggi in un complesso di case economiche situate in
detta città.
Il bando indicava, quale requisito essenziale per la
partecipazione, la prestazione di “servizio esclusivo in loco presso
l’A.S.S.T.”, riferendosi in proposito “all’art. 8 lett. b d.P.R. 20
gennaio 1973 n. 115”. La Provincia sosteneva che i detti immobili
dovevano, invece, intendersi ad essa appartenenti ai sensi della norma
ult. cit., che dispone appunto il trasferimento alle due province
autonome del Trentino-Alto Adige degli “edifici destinati ad alloggi
economici e popolari di proprietà dello Stato, ad eccezione degli
alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla
prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche
amministrazioni ovvero che si trovino negli stessi immobili nei quali
hanno sede uffici, comandi, reparti o servizi delle amministrazioni
predette”.
Secondo la ricorrente tale norma escludeva dal trasferimento non
tutti gli alloggi pubblici, comunque destinati ai dipendenti occupati
nel territorio provinciale, bensì solo quelli propriamente detti “di
servizio”, ossia strettamente e funzionalmente connessi alle mansioni
svolte dal dipendente, con automatica cessazione dell’assegnazione al
termine della carica. Di conseguenza sosteneva essere state invase le
proprie attribuzioni dall’Azienda dei telefoni, la quale aveva
illegittimamente disposto degli immobili.
2. – La Provincia proponeva poi un nuovo ricorso, notificato il 14
marzo 1979 (reg. ric. n. 8 del 1979) ed avente ad oggetto la
graduatoria del concorso per l’assegnazione degli alloggi medesimi
nonché l’invito ai vincitori a scegliere l’appartamento: il ricorso
aveva lo stesso contenuto di quello precedente.
3. – In entrambi i giudizi si costituiva la Presidenza del
Consiglio dei ministri, la quale osservava che, a norma dell’art. 68
del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto
1972 n. 670, le Province di Trento e Bolzano erano bensì succedute nei
beni e diritti demaniali dello Stato, ma con esclusione di quelli
“relativi a servizi di carattere nazionale”.
Osservava inoltre la Presidenza del Consiglio che l’espressione
“alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla
prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche
amministrazioni”, era tratta testualmente da precedenti leggi statali
ed era stata costantemente interpretata nel senso che si riferisse non
solo agli alloggi propriamente detti “di servizio”, ma anche a quelli
concessi in relazione alla qualità di dipendente della pubblica
Amministrazione.
4. – La Presidenza del Consiglio dei ministri sollevava a sua volta
un conflitto di attribuzione, proponendo ricorso, notificato alla
Provincia di Bolzano il 14 dicembre 1984 (reg. ric. n. 1 del 1985),
contro il provvedimento con cui l’Istituto per l’edilizia abitativa
agevolata della Provincia aveva assegnato ad alcune famiglie tre degli
alloggi sopra detti.
Il ricorso era fondato sugli stessi argomenti svolti negli atti
difensivi ora illustrati. La ricorrente proponeva anche istanza di
sospensione ai sensi dell’art. 40 l. 11 marzo 1953 n. 87.
La Provincia si costituiva oltre il termine di cui agli artt. 25 e
41 l. n. 87 del 1953.
5. – In data 20 settembre 1985 la Presidenza del Consiglio dei
ministri ha presentato una memoria, illustrando ulteriormente gli
argomenti già svolti per sostenere la fondatezza dei suoi ricorsi.
1. – I tre ricorsi per conflitto di attribuzione – proposti, due,
dalla Provincia autonoma di Bolzano e, uno, dallo Stato – hanno, come
è stato enunciato in narrativa, il medesimo oggetto, rivendicandosi
reciprocamente dai due enti la competenza a disporre degli alloggi di
servizio costruiti in Bolzano dall’Azienda di Stato per i servizi
telefonici: pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi
con unica sentenza.
2. – A fondamento della propria pretesa la Provincia invoca gli
artt. 8, n. 10, e 16 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, che approva il testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, in base ai quali essa ha la potestà legislativa
primaria nonché la competenza amministrativa in materia di edilizia
comunque sovvenzionata. La Provincia richiama anche l’art. 8, lett. b)
d.P.R. 20 gennaio 1973 n. 115 che, in attuazione del citato statuto
speciale in materia di trasferimento alle due Province autonome di beni
demaniali e patrimoniali dello Stato (e della Regione), dispone il
passaggio degli alloggi economici e popolari di proprietà di
quest’ultimo.
A dire della Provincia, il trasferimento comprenderebbe anche gli
immobili in questione, in quanto non sarebbe applicabile l’eccezione,
prevista nello stesso art. 8 lett. b), riguardante gli alloggi la cui
concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di
un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni: in questa
eccezione, sempre secondo la Provincia, rientrerebbero soltanto gli
alloggi concessi intuitu ministerii ai pubblici dipendenti, ma non
anche quelli qui considerati, la cui costruzione era diretta ad evitare
al personale situazioni di disagio derivanti dalla destinazione in
città ove maggiore è la difficoltà di procurarsi abitazioni private.
Obietta la difesa dello Stato che, se pure gli immobili in
questione potessero rientrare nella previsione dell’art. 8 n. 10 Stat.
cit. – sul che esso muove qualche dubbio – è decisivo il fatto che i
medesimi rimangono di spettanza statale secondo il disposto dell’art.
68 dello stesso Statuto, che esclude le Province dalla successione nei
beni demaniali e patrimoniali dello Stato “relativi a servizi di
carattere nazionale”.
Ne consegue, sempre secondo lo Stato, che gli alloggi di cui si
tratta non possono rientrare nella previsione dell’art. 8 lett. b)
delle Norme di attuazione ult. cit., essendo comunque riconducibili
all’eccezione ivi prevista e relativa alle abitazioni concesse ai
dipendenti pubblici.
3. – La pretesa della Provincia non sembra sorretta da valide
ragioni, mentre risulta fondata quella dello Stato.
Come si è detto, il cit. art. 68 dello Statuto, nell’indicare i
beni rispetto ai quali le due province autonome succedono allo Stato,
espressamente eccettua, tra l’altro, “quelli relativi… a servizi di
carattere nazionale…” tra i quali rientra certamente quello
telefonico, rimasto di spettanza statale; e va da sé che la previsione
normativa comprende non solo gli immobili in cui il servizio stesso
viene espletato, ma anche quelli ad esso funzionalmente collegati.
Ciò è stato correttamente tradotto nelle citate norme di
attuazione, il cui art. 8 lett. b), come si è ora detto, esclude dal
trasferimento “gli alloggi la cui concessione sia essenzialmente
condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio presso
pubbliche amministrazioni (statali)…”.
L’assunto della Provincia, secondo cui quest’ultima disposizione si
riferisce soltanto agli alloggi concessi al dipendente intuitu
ministerii, ossia con riguardo alle singole e specifiche funzioni da
lui esercitate e con l’automatica cessazione al momento del venir meno
dalla carica (prefetti, comandanti di reparti militari, ovvero
impiegati della carriera esecutiva con funzioni di custodi) non può
essere condiviso.
Anzitutto, la formula adoperata non è nuova nella nostra
legislazione (cfr. art. 2 lett. b) e c) d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2) ed
è stata sempre e concordemente intesa dalla giurisprudenza della
Cassazione e del Consiglio di Stato nel senso che comprende tutti gli
alloggi comunque concessi ai dipendenti, alla sola condizione che essi
espletino in loco le mansioni pubbliche, alle quali sono preposti.
È da ritenere perciò che, se il legislatore del 1973 avesse
voluto formulare una diversa previsione, altra sarebbe stata
l’espressione da lui adoperata, mentre l’impiego della medesima formula
chiaramente manifesta la volontà di affermare lo stesso concetto.
E ciò aderisce pienamente alle finalità dell’amministrazione
centrale, la quale nel costruire gli alloggi del tipo in questione è
mossa dall’intento (come, in particolare, risulta espressamente per
l’Azienda dei telefoni dal preambolo della legge di autorizzazione 11
dicembre 1952 n. 2521) di evitare ai propri dipendenti le difficoltà,
influenti negativamente sul funzionamento degli uffici, di soddisfare
l’esigenza primaria dell’abitazione nelle località ove maggiore è la
crisi degli alloggi.
Pertanto, non essendo stato trasferito alla Provincia il servizio
telefonico, che, come si è già detto, è rimasto nelle attribuzioni
dello Stato, non possono non continuare ad appartenere a quest’ultimo
(ed appunto sono esclusi dal trasferimento) anche i beni preordinati al
buon andamento del servizio stesso.
In proposito, si può anche ricordare che l’art. 24 d.P.R. 22
marzo 1974 n. 381 (Norme di attuazione del più volte citato Statuto
speciale in materia urbanistica e di opere pubbliche) riserva allo
Stato la costruzione di alloggi per i propri dipendenti la cui
concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di
un determinato servizio: disposizione che, com’è evidente, risulta in
linea con quella già esaminata dal ricordato art. 8, lett. b), d.P.R.
n. 115 del 1973 e conferma ulteriormente l’interpretazione qui accolta.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara che spetta allo Stato provvedere all’assegnazione degli
alloggi costruiti nel territorio della Provincia di Bolzano
dall’Azienda statale per i servizi telefonici, per concederli ai propri
dipendenti che prestano servizio in loco;
2) annulla per l’effetto la deliberazione 1 ottobre 1984 con cui il
Consiglio di amministrazione dell’Istituto per l’edilizia abitativa
agevolata della Provincia di Bolzano ha assegnato tre degli alloggi
suddetti.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN – ORONZO REALE –
ALBERTO MALAGUGINI – ANTONIO LA
PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI –
GIUSEPPE FERRARI – FRANCESCO SAJA –
GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO – ALDO
CORASANITI – GIUSEPPE BORZELLINO –
FRANCESCO GRECO – RENATO DELL’ANDRO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere