Sentenza N. 288 del 1985
Corte Costituzionale
Data generale
13/11/1985
Data deposito/pubblicazione
13/11/1985
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/11/1985
REALE – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof.
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Dott. ALDO CORASANITI –
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO – Dott. FRANCESCO GRECO – Prof. RENATO
DELL’ANDRO, Giudici,
ministri, notificati il 21, il 24 luglio e l’8 agosto 1978, depositati
in cancelleria il 1 e il 17 agosto 1978 ed iscritti ai nn. 19, 20 e 23
del registro del 1978, per conflitti di attribuzione sorti a seguito
dei decreti emessi dal Presidente della Provincia autonoma di Bolzano,
dal Sindaco del Comune di Portovenere e dal Sindaco di Ventimiglia,
relativi tutti all’occupazione d’urgenza di suoli.
Visti gli atti di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano
e della Regione Liguria;
udito nell’udienza pubblica dell’8 ottobre 1985 il Giudice relatore
Francesco Saja;
uditi l’Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l’avvocato Sergio Panunzio per la Provincia
autonoma di Bolzano.
1. – Con decreto del 16 maggio 1978 n. 1868 il Presidente della
Provincia autonoma di Bolzano autorizzava l’occupazione d’urgenza, per
la realizzazione di un programma di edilizia agevolata, tra l’altro di
un’area di pertinenza di una strada statale. La Presidenza del
Consiglio dei ministri ricorreva con atto del 17 luglio 1978 (reg. ric.
n. 19 del 1978) contro questo provvedimento, sollevando conflitto
d’attribuzione tra Stato e Provincia. Quanto all’ammissibilità, la
ricorrente osservava che un ente di rilevanza costituzionale, quale la
Provincia di Bolzano, aveva leso un’attribuzione statale, e che ciò
dava luogo ad un conflitto rientrante nella previsione dell’art. 134
Cost. Nel merito, la Presidenza del Consiglio deduceva che, a norma
dell’art. 823 cod. civ., i beni demaniali, essendo inalienabili, non
erano suscettibili di espropriazione per pubblica utilità né di
occupazione d’urgenza, salvo che fosse intervenuto un atto che ne
mutasse la destinazione.
2. – La Presidenza del Consiglio sollevava analoghi conflitti di
attribuzione con ricorsi diretti: a) contro il decreto n. 1 in data 14
aprile 1978, con cui il Sindaco di Portovenere, delegato dalla Regione
Liguria, aveva autorizzato l’occupazione d’urgenza, per la
realizzazione di un programma di edilizia agevolata, di un’area
demaniale occupata da un deposito di munizioni del Ministero della
difesa-aeronautica (reg. ric. n. 20 del 1978); b) contro il decreto n.
4476 in data 21 giugno 1978, emesso, per gli stessi motivi e in base
alla medesima competenza delegata, dal Sindaco di Ventimiglia e
relativo ad un’area del demanio ferroviario (reg. ric. n. 23 del 1978).
Quanto all’ammissibilità, la ricorrente osservava versarsi in
ipotesi di conflitto di attribuzione perché, i detti sindaci avevano
agito non come organi comunali bensì quali delegati della Regione,
alla quale continuavano ad appartenere le funzioni esercitate in base
alla delega. Nel merito, le doglianze facevano riferimento agli stessi
argomenti del suindicato ricorso n. 19 del 1978.
Si costituiva solo la Provincia di Bolzano, ma oltre il termine di
cui agli artt. 41 e 25 l. n. 87 del 1953.
3. – Successivamente, l’Avvocatura dello Stato depositava documenti
da cui risultava l’annullamento degli impugnati provvedimenti da parte
delle stesse autorità comunali che li avevano emessi.
Anche il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, con
decreto n. 3387 del 5 maggio 1981, annullava il suindicato decreto
d’occupazione d’urgenza n. 1868 del 16 maggio 1978.
1. – Come enunciato in narrativa, la Presidenza del Consiglio dei
ministri ha proposto ricorsi per conflitto di attribuzione rispetto:
1) al decreto 16 maggio 1978 n. 1868 con il quale il Presidente
della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano aveva autorizzato
l’occupazione d’urgenza, per la realizzazione di un programma di
edilizia agevolata, di un’area che costituiva pertinenza della strada
statale n. 49 di Val Pusteria;
2) al decreto 14 aprile 1978 n. 1 con il quale il Sindaco di
Portovenere, delegato dalla Regione Liguria, aveva disposto la
occupazione d’urgenza, per un fine analogo, di un bene del demanio
(militare) statale;
3) al decreto 21 giugno 1978 n. 4476 mediante il quale, al medesimo
fine, il Sindaco di Ventimiglia, anch’egli delegato dalla Regione
Liguria, aveva autorizzato l’occupazione d’urgenza di un’area
appartenente al demanio (ferroviario) statale.
Ad avviso del Presidente del Consiglio detti provvedimenti invadono
la sfera di competenza, costituzionalmente garantita, spettante allo
Stato rispetto ai suoi beni pubblici; competenza alla quale le Regioni,
sia che provvedano direttamente sia che agiscano attraverso altri enti
da esse delegati, devono conformarsi.
2. – Data l’identità della materia i tre ricorsi vanno riuniti per
essere decisi con unica sentenza.
3. – Ciò posto, osserva la Corte che i suindicati atti, impugnati
dallo Stato, sono stati tutti annullati dalle autorità che li avevano
emessi, avendo a ciò provveduto la Provincia di Bolzano nonché,
nell’indicata qualità di delegati della Regione Liguria, i Sindaci di
Portovenere e Ventimiglia.
L’intervenuto annullamento con la conseguente eliminazione ex tunc
degli effetti degli atti suddetti fa venire meno, come concordemente le
parti hanno riconosciuto in udienza, le controversie tra le medesime
insorte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi (reg. confl. nn. 19, 20 e 23 del 1978), dichiara
cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN – ORONZO REALE –
ALBERTO MALAGUGINI – ANTONIO LA
PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI –
GIUSEPPE FERRARI – FRANCESCO SAJA –
GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO – ALDO
CORASANITI – GIUSEPPE BORZELLINO –
FRANCESCO GRECO – RENATO DELL’ANDRO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere