Sentenza N. 289 del 1983
Corte Costituzionale
Data generale
28/09/1983
Data deposito/pubblicazione
28/09/1983
Data dell'udienza in cui è stato assunto
28/09/1983
ANTONINO DE STEFANO – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE –
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof.
LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA –
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO
SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
terzo, dalla legge approvata il 1 agosto 1978 dall’Assemblea regionale
siciliana, recante “Nuove norme in materia di lavori pubblici per
l’acceleramento e la semplificazione delle relative procedure”,
promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione
siciliana, notificato il 9 agosto 1978, depositato in cancelleria il 17
agosto successivo ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 1978 e del
quale è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 243 del 1978 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
39 del 1978.
Visto l’atto di costituzione della Regione siciliana;
udito nell’udienza pubblica del 26 aprile 1983 il Giudice relatore
Ettore Gallo;
udito l’avv. Salvatore Villari, per la Regione siciliana.
Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Sicilia, con
atto notificato il 9 agosto 1978, e depositato il 17 successivo, ha
proposto ricorso avverso l’art. 35 terzo comma della l.r. siciliana,
approvata il 1 agosto 1978, recante “nuove norme in materia di lavori
pubblici”,
che nel ricorso si faceva rilevare che l’articolo impugnato
consentiva l’affidamento a trattativa privata, e senza limitazione
d’importo, della realizzazione dei programmi costruttivi,
esclusivamente a cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi,
iscritti nell’albo degli appaltatori e dei costruttori,
che tale disposizione era incompatibile sia cogli artt. 3 e 41 Cost.,
sia colla legge statale 8 agosto 1977 n. 584,
che la legge, cui si riferisce il ricorso, fu però promulgata e
pubblicata, in pendenza del giudizio innanzi a questa Corte,
omettendosi la parte impugnata (l.r. 10 agosto 1978 n. 35),
che successivamente l’Assemblea regionale siciliana, approvando il 10
luglio 1980 la legge recante “Provvedimenti per favorire la
realizzazione dei programmi costruttivi delle cooperative edilizie”
(promulgata poi il 21 luglio successivo sotto il n. 71), modificava con
l’art. 2 l’impugnato art. 35 della l.r. 1978/35, sostituendone il terzo
comma, dal quale veniva appunto eliminato il particolare trattamento di
favore che era stato riservato alle sole cooperative di produzione e di
lavoro e loro consorzi.
Considerato che, a quel punto, il Commissario dello Stato, con atto 27
dicembre 1982, rinunziava formalmente, per i motivi di cui sopra, al
ricorso 9 agosto 1978, e il Presidente della Regione Sicilia
contestualmente accettava la rinunzia,
che, pertanto, deve essere pronunziata l’estinzione del processo a
norma dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti a
questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinunzia accettata dalla parte.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 28 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA – ANTONINO DE
STEFANO – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE – ANTONIO
LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI –
GIUSEPPE FERRARI – FRANCESCO SAJA –
GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere