Sentenza N. 29 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
05/03/1969
Data deposito/pubblicazione
05/03/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
14/02/1969
GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI –
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI
OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE, Giudici,
Ministri, notificato il 9 luglio 1968, depositato in cancelleria il 23
successivo ed iscritto al n. 15 del Registro ricorsi 1968, per
conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana, sorto a
seguito del decreto dell’assessore per l’industria ed il commercio
della Regione siciliana 18 agosto 1967, n. 869, con il quale è stato
accordato all’Ente minerario siciliano il permesso di effettuare
ricerche di idrocarburi nella zona denominata “Isola di Lampedusa”.
Visto l’atto di costituzione del Presidente della Regione
siciliana;
udita nell’udienza pubblica del 29 gennaio 1969 la relazione del
Giudice Michele Fragali;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Franco
Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l’avv.
Salvatore Villari, per il Presidente della Regione siciliana.
1. – L’assessore per l’industria e il commercio della Regione
siciliana, con decreto 18 agosto 1967, n. 869, accordava all’Ente
minerario siciliano il permesso di effettuare ricerche di idrocarburi
minerali e liquidi nella zona convenzionalmente denominata “Isola di
Lampedusa”, sita nel territorio della provincia di Agrigento, e più
precisamente nella circoscrizione del comune di Lampedusa, estesa ha.
104.800, e comprendente, oltre le isole di Lampedusa e Lampione, anche
le loro acque territoriali (6 miglia dalla linea di costa), secondo le
risultanze del piano topografico allegato al decreto.
Questo venne pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
dell’11 maggio 1968, n. 22, e il successivo 9 luglio il Presidente del
Consiglio dei Ministri notificò al Presidente regionale ricorso per
conflitto di attribuzione, nel quale sostenne che il decreto riguardava
la piattaforma continentale, quindi un bene non appartenente al demanio
delle regioni, né comunque riservato, quanto alla sua disciplina
normativa, alla competenza della stessa. Il ricorso richiamò la
sentenza di questa Corte 17 aprile 1968, n. 21, che aveva deciso in
senso conforme, e osservò che la legge 21 luglio 1967, n. 613, pur
prendendo atto, nei riguardi della Regione siciliana, dei permessi e
concessioni da essa accordati, ne prescrisse il rinnovamento da parte
dello Stato.
2. – La Regione dedusse: che il decreto impugnato fu emanato il 18
agosto 1967, lo stesso giorno cioè in cui la legge 21 luglio 1967
entrava in vigore, per essere stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica del 3 agosto 1967; che il termine a quo del permesso
fu fissato alla data di pubblicazione del decreto concessivo nella
Gazzetta Ufficiale regionale, avvenuta l’11 maggio 1968 e cioè dopo la
pubblicazione della sentenza della Corte 17 aprile 1968, n. 21; che la
Corte dei conti registrò il decreto il 5 dicembre 1967 quando pendeva
giudizio di legittimità costituzionale contro la suddetta legge del
1967; che questa legge riconobbe la validità dei permessi accordati
dalla Regione, salvo l’obbligo del loro rinnovo entro 120 giorni dalla
sua entrata in vigore; che il decreto impugnato non riguarda soltanto
la zona ricadente nella piattaforma continentale, ma comprende anche il
territorio delle isole di Lampedusa e di Lampione, per il quale la
Regione è certamente competente.
La Regione concluse perciò nel senso che il decreto era valido, e
comunque era valido per la ricerca nel sottosuolo delle isole, perché
gli effetti della citata sentenza della Corte non si estendono all’atto
regionale nel suo insieme, ma incidono soltanto su quella parte di
contenuto non disponibile da parte della Regione, e quindi lo caducano
soltanto per questa parte. Osservò infine la Regione che, se il titolo
fosse stato rinnovato, lo Stato lo avrebbe confermato e ora non
potrebbe addurne l’illegittimità; se invece il permissionario fosse
decaduto dalla possibilità di chiedere il rinnovo del titolo, non si
sarebbe verificata alcuna turbativa alla competenza statale e il
ricorso perderebbe la sua ratio. Il terzo comma dell’art. 43 della
citata legge del 1967 non sana una situazione di fatto con disposizione
di ordine transitorio, ma, nel confermare una competenza preesistente,
la delimita nei contenuti in modo permanente, come è dimostrato dal
fatto che la competenza continua ad essere regionale anche per i
permessi rinnovati.
3. – Il Presidente del Consiglio contro gli assunti esposti ha
obiettato che, se la legge del 1967 è entrata in vigore il 18 agosto
1967, è a partire da quel giorno che si è riconosciuto spettante allo
Stato il potere di emanare provvedimenti concessivi relativamente alla
piattaforma continentale.
Il permesso impugnato concerne questa piattaforma e non ricorre
l’ipotesi dell’art. 43 della legge: non avendo valore il presupposto
della competenza regionale, cade l’alternativa posta dalla Regione fra
l’ipotesi che il permesso sia stato rinnovato dallo Stato e quella
della decadenza del permissionario. La legge del 1967 non ha privato la
Regione di una competenza che le spettava; ma ha posto in rilievo che
fra le competenze regionali non rientrava quella concernente le miniere
in zona di piattaforma continentale. La competenza statale non discende
dalla precedente decisione della Corte e non si può discorrere di
competenza statale sopravvenuta, che permetterebbe di dichiarare la
parziale legittimità del permesso. L’atto ha carattere unitario e
unico è stato il potere esercitato: non è possibile scinderlo.
4. – All’udienza del 29 gennaio 1969 i difensori delle parti hanno
illustrato e ribadito le proprie tesi.
1. – È pacifico che il decreto assessoriale che ha dato causa
all’odierno conflitto di attribuzione accordava all’Ente minerario
siciliano il permesso di effettuare ricerche di idrocarburi, tanto
nella piattaforma continentale adiacente alle isole di Lampedusa e di
Lampione, quanto nel sottosuolo delle isole stesse.
Non sorge questione sulla competenza della Regione siciliana in
materia mineraria, trasferitale dal D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182, e,
in particolare, sulla competenza della Regione stessa in materia di
idrocarburi, secondo quanto ha deciso l’Alta Corte per la Regione
siciliana il 18 marzo 1950. La sentenza di questa Corte del 17 aprile
1968, n. 21, ritenne però che l’art. 14, lett. h, dello Statuto
regionale si riferisce solo alle miniere del sottosuolo, in modo che
escluse qualsiasi attribuzione dell’autorità regionale nella materia
delle miniere del sottofondo marino: in tal modo la corrispondente
limitazione della competenza regionale è stata fatta risalire allo
Statuto, non alla legge 21 luglio 1967, n. 613, che regolò l’esercizio
dell’attività mineraria nella piattaforma continentale.
2. – Ciò non ostante, la Regione ebbe ad esercitare di fatto una
sua attività amministrativa in ordine alle miniere sottomarine, senza
alcuna opposizione dei competenti organi dello Stato. Ma l’art. 53
della predetta legge 21 luglio 1967, n. 613, assoggettò ad una
rinnovazione statale i permessi di ricerca e le concessioni di
coltivazione che aveva rilasciato la Regione sulla base di quel potere
di fatto; il quale pertanto, dall’entrata in vigore della legge stessa,
non poteva più essere esplicato, salvo che per il controllo
dell’attività implicata dai permessi e dalle concessioni già
accordate (art. 43, terzo comma, stessa legge).
La citata legge 21 luglio 1967, n. 613, fu pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 3 agosto successivo, e doveva
quindi avere effetto a decorrere dal 18 agosto. Il decreto oggi
impugnato risulta emanato nella stessa data del 18 agosto; e ne è
evidente perciò l’illegittimità, per l’indiscutibile sua eccedenza
dallo schema normativo risultante dai predetti artt. 53 e 43, terzo
comma. Non elimina tale vizio il fatto che la Regione riteneva di
esercitare il proprio diritto e che la Corte dei conti non aveva
formulato rilievi contro la registrazione del decreto, avvenuta non
ostante la pendenza della questione di legittimità costituzionale
della predetta legge del 1967: la validità dell’atto deve essere
valutata alla stregua delle norme statutarie, che, secondo la citata
sentenza di questa Corte del 17 aprile 1968, non avevano dato alla
Regione una qualsiasi competenza in materia.
Dalla discussione di udienza è emerso che l’Ente minerario
siciliano è decaduto dal permesso, non avendo avanzato domanda di
rinnovazione entro i 120 giorni dall’entrata in vigore della legge del
1967, secondo la disposizione del suo art. 53; ma la circostanza non
depone nel senso che sia cessata la ragione del contendere in ordine al
conflitto, sia perché la Regione non ha revocato il permesso, sia
perché, richiamandosi all’art. 53 suddetto, essa afferma ancora che
l’atto rientrava nella situazione ivi regolata, non ostante fosse stato
emanato dopo l’entrata in vigore della legge del 1967; così
implicitamente assumendo che essa anche dopo il 17 agosto 1968 poteva
esercitare, sia pure in fatto, una competenza amministrativa in ordine
alle miniere sottomarine. Il conflitto denunciato ha perciò una
consistenza attuale.
3. – L’atto impugnato va visto nella sua unità: la Regione ha
ritenuto di dare un trattamento unitario alle ricerche che si
intendevano iniziare nella zona oggetto del permesso, e così esso può
annullarsi limitatamente alla parte che si riferisce alla piattaforma
continentale.
È certo però che l’esercizio della competenza regionale in ordine
alle ricerche minerarie nel sottofondo delle isole di Lampedusa e di
Lampione può far sorgere problemi di coordinamento con l’esplicazione
del potere statale sull’adiacente piattaforma continentale: la sentenza
citata del 17 aprile 1968, n. 21, ha individuato tali problemi
nell’ambito dell’art. 31 della legge del 1967, ma potrebbero pure
nascerne se le ricerche accertassero che gli adunamenti della
terraferma formano unità con quelli della piattaforma. In ordine a
ciò la Corte non è chiamata a dare giudizi.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato e non alla Regione siciliana di
accordare permessi di ricerca mineraria sulla piattaforma continentale
adiacente alle isole di Lampedusa e di Lampione;
annulla in conseguenza il decreto dell’Assessore all’industria e
commercio per la Regione siciliana emesso il 18 agosto 1967, con il
quale si consentì all’Ente minerario siciliano di effettuare ricerche
di idrocarburi nella zona comprendente le isole di Lampedusa e di
Lampione e le loro acque territoriali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1969.
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE.