Sentenza N. 291 del 1985
Corte Costituzionale
Data generale
13/11/1985
Data deposito/pubblicazione
13/11/1985
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/11/1985
REALE – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof.
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Dott. ALDO CORASANITI –
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO – Prof. RENATO DELL’ANDRO, Giudici,
Lazio, notificato il 22 maggio 1981, depositato in Cancelleria il 29
successivo ed iscritto al n. 24 del Registro 1981, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 20 marzo 1981, concernente “Modificazioni e integrazioni
al D.P.C.M. 30 dicembre 1980, recante norme di indirizzo e
coordinamento degli interventi a favore del settore artigiano”.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
1. – Con atto notificato il 23 maggio 1981, la Regione Lazio
propone ricorso per regolamento di competenza nei confronti dello
Stato, in ordine al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 20 marzo 1981, concernente “Modificazioni e integrazioni al
D.P.C.M. 30 dicembre 1980, recante norme di indirizzo e coordinamento
degli interventi a favore del settore artigiano”, pubblicato nella G.U.
n. 82 del 24 marzo 1981.
La ricorrente, premesso di aver impugnato con precedente ricorso il
D.P.C.M. 30 dicembre 1980, modificato dal provvedimento ora in
questione, deduce che il nuovo testo “migliora in parte il precedente,
sopprimendo le limitazioni più ingiustificabili alle attribuzioni
delle regioni in materia di credito artigiano, ma non cambia la
sostanza delle statuizioni”. Richiamate, quindi, le argomentazioni
svolte nel ricorso proposto avverso il primo provvedimento – ricorso al
quale la ricorrente chiede che l’attuale sia riunito – la Regione
afferma sinteticamente che il nuovo decreto, come il precedente,
rimuove provvedimenti legislativi già adottati dalla Regione stessa;
vanifica programmi di insediamenti territoriali già avviati con
impiego di somme non indifferenti; sopprime la garanzia regionale sui
crediti artigiani, senza che ricorra alcun motivo di pubblico
interesse; sotto la parvenza di un atto di indirizzo, è in realtà un
atto normativo che compromette attività già fruttuosamente intraprese
dalla Regione. Sarebbero poi, conclude la ricorrente, completamente
alterate, nella forma e nella sostanza, le disposizioni dell’art. 109
del d.P.R. n. 616 del 1977.
2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in
giudizio per tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, conclude per
il rigetto del ricorso, richiamando le argomentazioni svolte nell’atto
di costituzione relativo al giudizio concernente il D.P.C.M. del 30
dicembre 1980.
Con sentenza n. 150 del 29 luglio 1982, la Corte ha congiuntamente
definito più giudizi per conflitto di attribuzione promossi da varie
Regioni – tra cui l’attuale ricorrente – avverso il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 1980, concernente
“Indirizzo e coordinamento degli interventi a favore del settore
artigiano”. In detta pronuncia è stato deciso anche il giudizio
promosso con ricorso della Regione Liguria avverso il D.P.C.M. 20 marzo
1981 – che modifica in alcuni punti l’anzidetto decreto – impugnato
dalla Regione Lazio col ricorso ora in esame.
Questo Collegio ha in quell’occasione statuito che “non spetta allo
Stato esercitare i poteri di indirizzo e coordinamento degli interventi
a favore del settore artigiano mediante atto amministrativo, senza che
l’adozione di tale provvedimento sia consentita da un’apposita
previsione legislativa statale” annullando di conseguenza i due
provvedimenti sopra indicati.
Con ciò è venuto meno l’oggetto della presente controversia. La
Corte ritiene quindi di dover dichiarare la cessazione della materia
del contendere.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN – ORONZO REALE –
ALBERTO MALAGUGINI – ANTONIO LA
PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI –
GIUSEPPE FERRARI – FRANCESCO SAJA –
GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO – ALDO
CORASANITI – GIUSEPPE BORZELLINO –
RENATO DELL’ANDRO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere