Sentenza N. 298 del 1984
Corte Costituzionale
Data generale
28/12/1984
Data deposito/pubblicazione
28/12/1984
Data dell'udienza in cui è stato assunto
20/12/1984
GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Prof.
ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI
– Dott. FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO –
Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,
29 settembre 1973 n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi) promosso con ordinanza emessa
l’8 gennaio 1982 dal Pretore di Bologna nel procedimento penale a
carico di Medini Alberto iscritta al n. 95 del registro ordinanze 1982
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 178 dell’anno
1982.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
1. – Il Pretore di Bologna, nel corso del procedimento penale a
carico di Medini Fulvio Alberto, ha sollevato d’ufficio questione di
legittimità costituzionale dell’art. 68 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600, in riferimento all’art. 25 della Costituzione.
Il giudice a quo lamenta che la norma impugnata sancisca l’obbligo
del rispetto del segreto di ufficio in relazione a tutti gli atti
concernenti l’imposta sul reddito delle persone fisiche, mentre l’art.
44 dello stesso decreto prevede la partecipazione dei Comuni
all’accertamento dei redditi. Ne segue che, ove tale partecipazione si
esplichi in una delibera di congruità dell’imponibile accertato dagli
uffici distrettuali delle imposte dirette in aumento di quello
dichiarato dai contribuenti, questa delibera è soggetta alla consueta
pubblicità prevista per le deliberazioni comunali. Secondo il
Pretore, dunque, il segretario comunale, responsabile della
pubblicazione, si troverebbe nella alternativa di violare o l’art. 326
cod. pen. (rivelazione di segreti d’ufficio) o l’art. 328 cod. pen.
(omissione di atti di ufficio).
Ne deriverebbe il contrasto con la norma costituzionale invocata,
poiché il principio di legalità verrebbe vulnerato dai dubbi e dalle
perplessità che la disposizione impugnata ingenera circa l’effettiva
portata e l’applicabilità delle previsioni penali ad essa collegate.
2. – L’ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte costituzionale
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per
l’infondatezza della questione.
L’assenza di parti costituite consente la trattazione della causa
in camera di consiglio.
Nei termini in cui è posta la questione non è fondata. In
realtà l’antinomia che, secondo l’ordinanza del Pretore di Bologna,
vizierebbe la normativa vigente in tema di segreto di ufficio deve
ritenersi esclusa dal primo comma dell’art. 68 d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 (ora nel testo modificato dall’art. 1 del d.P.R. 30
settembre 1975, n. 483). In questa disposizione sono infatti previste
regole ed eccezioni, che valgono a prevenire la prospettata violazione
del principio di legalità in materia penale (art. 25, secondo comma,
Cost.) relativamente alla osservanza dei precetti contenuti negli artt.
326 e 328 del codice penale.
Ovviamente, spetta al legislatore provvedere ad eliminare
inconvenienti e disarmonie che possano in concreto derivare dalla
disciplina vigente in tema di partecipazione dei Comuni
all’accertamento delle imposte sul reddito.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 68 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, promossa dalla
ordinanza in epigrafe in riferimento all’art. 25, secondo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO
ROEHRSSEN – ORONZO REALE – BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ANTONIO
LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI –
GIUSEPPE FERRARI – FRANCESCO SAJA –
GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO – ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere