Sentenza N. 299 del 1986
Corte Costituzionale
Data generale
31/12/1986
Data deposito/pubblicazione
31/12/1986
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/12/1986
Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;
Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott.
Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Aldo CORASANITI, prof.
Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele
PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof.
Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO.
primo aprile 1981 dall’Assemblea Regionale Siciliana recante
“Assunzione a carico della Regione delle spese per il personale dei
consorzi provinciali per l’istruzione tecnica” promosso con ricorso
del Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato il 9
aprile 1981, depositato in cancelleria il 16 successivo ed iscritto
al n. 6 del registro ricorsi 1981;
Visto l’atto di costituzione della Regione siciliana;
Udito nella Camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
aprile 1981 (depositato il successivo 16, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 123 del 6 maggio 1981 e iscritto al n. 6 Reg. ric.,
1981) il Commissario dello Stato per la Regione siciliana impugnò:
I) la legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella
seduta dell’11 aprile 1981 dal Titolo “Assunzione a carico della
Regione delle spese per il personale dei consorzi provinciali per
l’iscrizione tecnica” per violazione dell’art. 43 dello Statuto
speciale di autonomia;
II) in subordine l’art. 2 co. 2 (“In detto ruolo accederà il
personale insegnante ed amministrativo in servizio alla data del 1°
gennaio 1975 e comunque alla data di entrata in vigore del decreto
del Presidente della Republlica 24 luglio 1977, n. 616”) per
violazione dell’art. 97 Cost.
Premesso che la Regione con la legge impugnata aveva disposto che
il personale dei consorzi provinciali per la istruzione tecnica,
operanti in Sicilia, fosse trasferito nei ruoli dei Comuni capoluogo
di Provincia, per essere utilizzato in attività scolastiche,
parascolastiche ed amministrative nonché in attività integrative
della scuola, il Commissario osservò che l’art. 39 d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616 il quale aveva soppresso i consorzi per l’istruzione
tecnica trasferendo al contempo le relative funzioni i beni e il
personale alle regioni “si riferisce alle regioni a statuto
ordinario, come si desume dall’art. 1 del medesimo d.P.R. n. 616, ed
in modo più esplicito dal disposto dell’art. 1 della legge delega 22
luglio 1976, n. 382, in attuazione della quale il Governo ha emanato
il d.P.R. 1977 n. 616”, mentre per le regioni a statuto speciale, e
per la Sicilia in particolare, il trasferimento è subordinato alle
norme di attuazione da emanarsi secondo il procedimento indicato
dall’art. 41 dello Statuto e solo a seguito della emanazione di tali
norme la Regione siciliana potrebbe, con proprio provvedimento
legislativo disciplinare le modalità di esercizio delle funzioni
stesse. Aggiunse il Commissario che con il provvedimento legislativo
impugnato la Regione si limitava a disciplinare il passaggio, nei
ruoli comuni, del personale senza alcunché disporre in ordine alle
funzioni e ai beni dei Consorzi cui appartengono, di guisa che
nell’ambito della Regione siciliana viene a determinarsi una
situazione anomala derivante dal fatto che i Consorzi come enti
continuano ad esistere mentre sono privi del personale assorbito nei
ruoli dei comuni e pertanto versano nell’impossibilità di svolgere
alcuna attività. Ad avviso del Commissario la Regione, in attesa
delle norme di attuazione dello Statuto, sarebbesi dovuta limitare ad
assumere a proprio carico le spese per il personale dei Consorzi
provinciali per l’istruzione tecnica, come espressamente indicato nel
titolo della legge e praticato, da ultimo, per l’assistenza
scolastica con legge regionale 7 agosto 1977, n. 82.
Con specifico riferimento all’art. 2 co. 2, dedusse il Commissario
che la tutela del posto di lavoro e delle giuste aspettative del
personale di ruolo assunto, a tempo indeterminato, in servizio presso
i Consorzi per l’istruzione tecnica alla data del 1° gennaio 1975,
non potesse essere estesa ad altro personale in posizione giuridica
non ben definita e senza alcuna garanzia di professionalità né
esperienza (situazione desumibile dall’inciso “comunque” in servizio
alla data di entrata in vigore del d.P.R. 14 luglio 1977, n. 616).
1.2. – Con deduzioni depositate il 5 maggio 1981, la Regione
siciliana, in persona del Presidente avv. Mario D’Acquisto,
rappresentato dal prof. avv. Aldo Maisano per procura speciale con
firma autenticata il 23 aprile 1971 per notar C. Di Giovanni,
concluse per il rigetto del primo motivo del ricorso del Commissario
sul riflesso che:
a) le norme di attuazione non occorrono qualora l’attribuzione
di competenza alla Regione possa farsi direttamente derivare dallo
Statuto sempreché l’intervento normativo della Regione non incida su
funzioni esercitate da uffici dello Stato;
b) tale principio è applicabile anche al caso concreto perché
i consorzi per l’istruzione tecnica sono (non uffici né organi dello
Stato, che più non provvede neppure al loro finanziamento, sibbene)
enti autonomi locali che operano nel settore dell’istruzione media;
c) d’altro canto, la Regione siciliana ha competenza legislativa
esclusiva in materia di “regime degli enti locali” e di “ordinamento
degli uffici e degli enti regionali” (art. 14 lett. o) e lett. p)
dello Statuto) ed ha competenza legislativa concorrente in materia di
“istruzione media” (art. 17 lett. d) dello Statuto), e, pertanto, è
legittimata a disporre la assegnazione ai Comuni capoluogo di
provincia del personale dei consorzi per l’istruzione tecnica,
assumendo a proprio carico il relativo onere finanziario
indipendentemente dalla emanazione delle norme di attuazione di cui
all’art. 43 dello Statuto, che nella specie non occorrono;
d) in altra occasione, e precisamente con riguardo agli Enti di
assistenza e ai patronati scolastici la Regione ha adottato analoghi
provvedimenti, senza osservare la procedura di cui all’art. 43 dello
Statuto con la l. reg. 13 gennaio 1979, n. 1, che non è stata
impugnata. In riferimento al motivo subordinato d’impugnazione
coinvolgente il contrasto tra l’art. 2 co. 2 inciso finale della
impugnata legge e l’art. 97 Cost., osservò la Regione siciliana che
il riconoscimento del servizio prestato dal personale dei Consorzi
eventualmente assunto in data successiva al primo gennaio 1975
risponde ad un elementare principio di giustizia sostanziale e che
l’immissione nel “ruolo transitorio ad esaurimento” anche di detto
personale non implica un appiattimento generale della posizione
giuridica di tutti i dipendenti dei Consorzi ed è conforme
all’esigenza di assicurare la continuità del servizio in corso.
2. – Nell’adunanza del 9 dicembre 1986 in camera di consiglio il
giudice Andrioli ha svolto la relazione.
aprile 1981 (“Assunzione a carico della Regione delle spese per il
personale dei consorzi provinciali per l’istruzione tecnica”),
impugnata dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, non
risulta pubblicata, ma l’art. 1 l. reg. sic. 11 gennaio 1985, n. 15
(Assunzione a carico della Regione delle spese dei consorzi
provinciali per l’istruzione tecnica e altre norme sull’occupazione
giovanile), con statuire che “In attesa che, in seguito al
trasferimento dei poteri derivanti dalle emanande norme di attuazione
dello Statuto siciliano in materia di pubblica istruzione, la Regione
possa provvedere allo scioglimento dei consorzi provinciali per
l’istruzione tecnica, l’onere finanziario relativo è assunto dallo
stesso” recepisce le censure del Commissario per lo Stato adunate nei
motivi principale e subordinato dell’impugnazione (supra 1.1.).
Pertanto è cessata la materia del contendere (in tali sensi, da
ultimo, C. cost. n. 246/1985).
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere relativamente
all’impugnazione, dal Commissario dello Stato per la Regione
siciliana proposta, della legge approvata dall’Assemblea regionale
siciliana nella seduta del primo aprile 1981 dal titolo “Assunzione a
carico della Regione delle spese per il personale dei consorzi
provinciali per l’istruzione tecnica” per violazione dell’art. 43
dello Statuto speciale di autonomia e, in subordine, l’art. 2 co. 2,
per violazione dell’art. 47 dello Statuto (n. 6 Reg. ric. 1981).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.
Il direttore della cancelleria: VITALE