Sentenza N. 3 del 1987
Corte Costituzionale
Data generale
19/01/1987
Data deposito/pubblicazione
19/01/1987
Data dell'udienza in cui è stato assunto
14/01/1987
Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;
Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott.
Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof.
Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,
prof. Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;
1953, n. 18 (“Trasferimento in proprietà all’Ente per la
colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del
Fucino di terreni di proprietà della Società anonima azienda
agraria della ‘Castelluccia’, con sede in Roma, in comune di Roma”);
del d.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4160 (“Trasferimento in proprietà
all’Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di
terreni di proprietà di Siotto Giuseppe fu Luigi, in comune di
Illorai”), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 maggio 1978 dal Tribunale di Roma nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Ente per la colonizzazione
della Maremma tosco-laziale e Manzolini Ettore, iscritta al n. 72 del
registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 87 dell’anno 1979;
2) ordinanza emessa il 18 aprile 1979 dal Tribunale di Nuoro nel
procedimento civile vertente tra Casu Domenicangela e l’Ente per la
trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, iscritta al n. 771
del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 13 dell’anno 1981;
Visti gli atti di costituzione dell’Ente regionale di sviluppo
agricolo nel Lazio e di Casu Domenicangela;
Udito nell’udienza pubblica del 25 novembre 1986 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Uditi l’avvocato Emilio Romagnoli per l’Ente regionale di sviluppo
agricolo nel Lazio e l’avvocato Paolo Rocchi per Casu Domenicangela;
procedimento civile tra l’Ente per la colonizzazione della Maremma
tosco-laziale, attore, e Manzolini Ettore di Campoleone, convenuto,
accogliendo l’eccezione di quest’ultimo, ritenuta non
manifestatamente infondata, solleva incidente di legittimità
costituzionale del d.P.R. 24 gennaio 1953, n. 18 (rectius d.P.R. 28
dicembre 1952, n. 4362), in riferimento agli artt. 76 e 77 della
Costituzione.
1.1. – Il detto d.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4362, disponeva
l’esproprio di terreni del Manzolini, ricadenti nel Comune di Roma,
per una estensione di ha 72.78.46, e li trasferiva in proprietà
all’Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del
territorio del Fucino.
A norma del d.P.R. 7 febbraio 1951, n. 66, istitutivo dell’Ente
Maremma, i terreni da assoggettare all’esproprio si sarebbero dovuti
trovare a Nord della “nuova strada di circonvallazione della città
di Roma”.
Una volta realizzata l’opera, allora costruenda, del c.d. raccordo
anulare, è risultato invece che a seguito di varianti del tracciato,
rispetto al progetto originario, parte dei terreni espropriati al
Manzolini si è trovata a Sud della nuova strada. Da ciò la
doglianza dell’espropriato che con il decreto di esproprio si sarebbe
esercitata una potestà legislativa delegata in modo esorbitante
dalla delega ricevuta con le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21
ottobre 1950, n. 841, nonché con il d.P.R. 7 febbraio 1951, n. 66.
1.2. – L’Ente Maremma, con altro d.P.R. 24 gennaio 1953, n. 18,
aveva ottenuto in proprietà terreni, sempre ricadenti nel Comune di
Roma, per una estensione di ha 145.52.00 espropriati alla Società
anonima Azienda agraria della “Castelluccia”, della quale il
Manzolini era principale azionista.
Con due distinti atti di concessione amministrativa l’Ente Maremma
ha dato in temporaneo godimento fino al 15 luglio 1955 al Manzolini
entrambe le estensioni rispettivamente di ha 145.52.00 espropriati
con il d.P.R. 24 gennaio 1953, n. 18, e di ha 72.78.46 espropriati
con il d.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4362. Non solo il concessionario
Manzolini non ha restituito alla scadenza nessuno dei due terreni,
ma, chiamato in giudizio dall’Ente concedente, ha eccepito di
detenere i terreni concessigli in qualità di proprietario, in quanto
il d.P.R. n. 4362 del 1952, legge delegata di esproprio, sarebbe
costituzionalmente illegittimo per eccesso rispetto alla delega.
1.3. – Nelle sue deduzioni l’Ente regionale di sviluppo agricolo
del Lazio (E.R.S.A.L.), succeduto all’Ente Maremma (estintosi nelle
more del giudizio ai sensi della legge statale 30 aprile 1976, n.
386, della legge della Regione Toscana 18 ottobre 1977, n. 72, e
della legge della Regione Lazio 3 aprile 1978, n. 10), dopo nuova
dettagliata disamina del fatto, conclude per l’infondatezza della
questione di legittimità costituzionale per le seguenti ragioni: a)
il d.P.R. 7 febbraio 1951, n. 66, nel delimitare le zone assoggettate
all’esproprio, ha avuto riguardo ai progetti all’epoca esistenti per
la costruzione della nuova strada di circonvallazione della città di
Roma; b) la consulenza tecnica disposta dal Tribunale di Roma accerta
che il terreno di cui si discute era situato a Nord del tracciato
allora in progetto; c) ne consegue che, non potendo il d.P.R. n. 66
del 1951 fissare con certezza altra linea di confine al comprensorio
destinato all’esproprio che quella esistente in progetto, non certo
una futura ed eventuale, ed avendo il d.P.R. n. 4362 del 1952 dato
esecuzione all’esproprio per terreni rientranti in quel comprensorio,
non è ravvisabile alcun vizio di eccesso della legge delegata
rispetto alla legge di delegazione.
L’Ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio chiede una
declaratoria di non fondatezza della questione sollevata o, in
subordine, una dichiarazione di illegittimità costituzionale del
decreto impugnato limitata alla parte che concerne i terreni in
controversia nella misura in cui risultino situati a Sud dell’attuale
tracciato del raccordo anulare della città di Roma.
1.4. – In una breve memoria presentata per questa udienza, l’Ente
ha delineato anche un profilo di irrilevanza della questione: a)
riguardo ad entrambi i d.d.P.R. n. 4362 del 1952 e n. 18 del 1953,
perché quando il Manzolini oppose il suo titolo di proprietario, era
già maturato l’acquisto per usucapione decennale a favore dell’Ente
espropriante, possessore di buona fede. Il possesso di buona fede era
addirittura riconosciuto dal Manzolini che aveva ottenuto dall’Ente
in concessione entrambi i complessi immobiliari; b) riguardo al
d.P.R. n. 18 del 1953 perché res inter alios acta e perché non è
mai stata sollevata questione di continenza dei terreni espropriati
entro i confini di cui al d.P.R. 7 febbraio 1951, n. 66.
2. – Con ordinanza del 18 aprile 1979, il Tribunale di Nuoro nel
procedimento civile tra Casu Domenicangela e l’Ente per la
trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna (E.T.F.A.S.) solleva
questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 28 dicembre 1952,
n. 4160, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione,
risultando viziato di eccesso di delega rispetto alla legge 21
ottobre 1950, n. 841, disponendo esproprio nei confronti di soggetto
non proprietario dei terreni espropriati.
2.1. – Il d.P.R. n. 4160 del 1952 impugnato espropria terreni
ricadenti nel Comune di Illorai (prov. di Sassari), intestati in
catasto alla ditta Siotto Giuseppe fu Luigi, e li trasferisce in
proprietà all’Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in
Sardegna. L’Ente viene convenuto in giudizio da Casu Domenicangela
che rivendica due terreni assoggettati all’esproprio perché da lei
usucapiti.
Per testi escussi viene accertata l’identità catastale tra i
terreni espropriati e quelli rivendicati, nonché provato il possesso
ininterrotto da parte della Casu fin dal 1907.
2.2. – La parte privata costituita argomenta l’eccesso di delega
del d.P.R. n. 4160 del 1952 non solo in quanto diretto contro
soggetto non proprietario dei beni espropriati (Siotto Giuseppe) ma
anche per l’incidenza del decreto di esproprio su soggetto (Casu) al
quale non può applicarsi la disciplina della legge 21 ottobre 1950,
n. 841, da cui trae fondamento il d.P.R. n. 4160 del 1952.
hanno per oggetto la stessa questione di legittimità costituzionale,
la Corte dispone che siano riunite e decise con unica sentenza.
2. – Il dubbio, sollevato con ordinanza 13 maggio 1978 dal
Tribunale di Roma, sulla legittimità costituzionale del d.P.R. 28
dicembre 1952, n. 4362, per esercizio di potestà legislativa
delegata esorbitante dalla delega ricevuta con le leggi 12 maggio
1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, nonché con il d.P.R. 7
febbraio 1951, n. 66, – in quanto, perfezionate le operazioni di
scorporo, è risultato che non era stata rispettata la delimitazione
stabilita in quest’ultimo provvedimento per il territorio ricadente
nella Provincia di Roma – non è fondato.
Infatti la indicazione ivi adottata “nuova strada di
circonvallazione della città di Roma”, assunta a linea di confine
per il comprensorio fondiario da espropriare, traeva ragione dal
progetto allora esistente della costruenda infrastruttura viaria. La
variazione di tracciato sopravvenuta nel 1954, che ha lasciato a Sud
dell’originaria indicazione di confine parte dei terreni espropriati,
non poteva essere preveduta dal d.P.R. 7 febbraio 1951, n. 66, che
doveva localizzare il comprensorio nei termini a quella data certi,
doverosamente prescindendo da loro variazioni eventuali, future ed
incerte.
Ne consegue che il d.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4362, che disponeva
lo scorporo non può considerarsi provvedimento eccedente le leggi di
delegazione essendosi conformato a quel confine.
Né può dedursi che per essersi venuti a trovare alcuni terreni
espropriati a Sud, anziché a Nord, del costruito raccordo anulare,
la volontà legislativa fosse viziata per una operazione di calcolo
in eccesso della massa fondiaria da trasferire dai privati all’Ente
di riforma, perché il compendio dei terreni oggetto di scorporo in
nessun modo era finalizzato a ragioni di pubblica utilità
collegabili al compimento dell’opera pubblica, presa in
considerazione come mero riferimento di descrizione topografica e non
come contenitore quantificante il comprensorio.
3. – La questione, delineata nell’ordinanza del 18 aprile 1979 del
Tribunale di Nuoro, circa la legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, del d.P.R. 28
dicembre 1952, n. 4160, – in quanto, disponendo esproprio nei
confronti di soggetto non proprietario dei terreni espropriati,
avrebbe ecceduto la delega contenuta nella legge 21 ottobre 1950, n.
841 – è fondata.
L’avere infatti la legge di esproprio identificato come
proprietario quello risultante dalle certificazioni catastali,
essendo altro il verus dominus da usucapione trentennale, configura
eccesso di delega.
È costante insegnamento di questa Corte che “alle intestazioni
catastali può attribuirsi valore soltanto indicativo circa i
soggetti titolari di diritti reali sui beni esistenti nel territorio
nazionale; ma secondo il nostro ordinamento tali intestazioni, come
è pacifico in dottrina e in giurisprudenza, non hanno senz’altro
valore probatorio in materia di diritti reali nei riguardi degli
intestatari. Pertanto, nel contrasto tra intestazioni catastali e
giuridica prova del diritto di proprietà, quest’ultima deve
prevalere quale decisiva agli effetti di cui trattasi.
Conseguentemente l’espropriazione prevista e disciplinata dalla legge
n. 841 del 1950 deve effettuarsi, ricorrendo le condizioni
prescritte, nei confronti del vero proprietario del terreno, il che,
del resto, chiaramente si evince dalla lettera stessa delle norme in
armonia
con il sistema della legge. In numerosi articoli di essa ricorrono,
infatti, le locuzioni ‘proprietà terriera privata’, ‘proprietario’,
usate in senso tecnico giuridico (vedi, ad es., artt. 4, 7, 9, 11,
13, 19)” (sent. 26 febbraio 1959, n. 8; cfr. anche sent. 18 novembre
1959, n. 57; sent. 28 febbraio 1967, n. 21).
Per altro verso, la illegittimità costituzionale dell’impugnato
d.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4160, è ulteriormente suffragata dalla
circostanza che lo scorporo da esso disposto incide su soggetto non
assoggettato né assoggettabile alla disciplina della legge di
delegazione n. 841 del 1950.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi indicati in epigrafe:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del d.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4362, sollevata dal Tribunale di Roma
con ordinanza del 13 maggio 1978, in riferimento agli artt. 76 e 77
della Costituzione;
dichiara la illegittimità costituzionale del d.P.R. 28 dicembre
1952, n. 4160, per la parte in cui dispone esproprio nei confronti di
soggetto non proprietario di terreni espropriati ed incide nella
proprietà di altro soggetto non sottoponibile ad esproprio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE