Sentenza N. 309 del 1983
Corte Costituzionale
Data generale
18/10/1983
Data deposito/pubblicazione
18/10/1983
Data dell'udienza in cui è stato assunto
30/09/1983
MICHELE ROSSANO – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott.
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO
PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof.
GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof.
ETTORE GALLO, Giudici,
16 dicembre 1975 e riapprovata il 10 febbraio 1976 dal Consiglio
regionale della Valle d’Aosta, avente per oggetto “Modificazione delle
tabelle di attuazione della carriera a ruolo aperto, dei posti e del
trattamento economico del personale addetto ai servizi di controllo
sulla gestione appaltata della Casa da gioco di Saint-Vincent” promosso
con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 1
marzo 1976, depositato in cancelleria il 10 marzo successivo ed
iscritto al n. 11 del registro ricorsi 1976, del quale è stata data
notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 1976.
Visto l’atto di costituzione del Presidente della Regione Valle
d’Aosta;
udito nell’udienza pubblica dell’11 gennaio 1983 il Giudice relatore
Antonino De Stefano;
uditi l’avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il ricorrente, e
l’avv. Virgilio Gaito, delegato dall’avv. Antonio Canino, per la
Regione Valle d’Aosta.
Con ricorso notificato il 1 marzo 1976 il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, ha
impugnato innanzi a questa Corte la legge approvata dal Consiglio
regionale della Regione autonoma della Valle d’Aosta nella seduta del
16 dicembre 1975, e riapprovata, in seguito a rinvio con richiesta di
riesame, nella seduta del 10 febbraio 1976, recante “Modificazione
delle tabelle di attuazione della carriera a ruolo aperto, dei posti e
del trattamento economico del personale addetto ai servizi di controllo
sulla gestione appaltata della Casa da gioco di Saint Vincent”. Le
censure formulate si appuntano sui criteri adottati, dall’art. 10 della
legge, per la determinazione, nei riguardi dei suddetti dipendenti
della regione, della tredicesima mensilità. Poiché con tale
disposizione nel computo della “tredicesima” si fanno concorrere alcune
indennità ed assegni in precedenza esclusi dalla legislazione
regionale e non compresi nelle leggi statali in materia, il ricorrente
ha denunciato la violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Con un controricorso, depositato il 29 marzo 1976, la Regione Valle
d’Aosta ha chiesto dichiararsi non fondata la sollevata questione. In
seguito, però, la stessa regione con una istanza presentata in data 19
aprile 1977, richiamandosi all’art. 25 delle Norme integrative per i
giudizi innanzi alla Corte costituzionale, ha fatto presente che una
successiva legge regionale, 5 novembre 1976, n. 49 (con la stessa
rubrica), ha regolato l’intera materia disciplinata dalla legge
regionale 10 febbraio 1976, impugnata per illegittimità
costituzionale; pertanto quest’ultima legge deve ritenersi, ai sensi
dell’art. 15 delle preleggi, implicitamente abrogata. In conseguenza ha
chiesto che la Corte pronunci l’estinzione del processo.
Alla pubblica udienza dell’11 gennaio 1983, dopo la relazione svolta
dal Giudice Antonino De Stefano, l’avvocato dello Stato Giorgio
Azzariti ha dato atto che la legge impugnata deve ritenersi abrogata ed
ha in conseguenza chiesto che la Corte dichiari cessata la materia del
contendere; l’avv. Virgilio Gaito, per la Regione Valle d’Aosta, si è
riportato agli scritti.
Come esposto in narrativa, le censure mosse dal Presidente del
Consiglio dei ministri all’impugnata legge, riapprovata, in seguito a
rinvio con richiesta di riesame, dal Consiglio regionale della Valle
d’Aosta nella seduta del 10 febbraio 1976, concernono specificamente
l’art. 10, con il quale si dispone che, agli effetti della
corresponsione della tredicesima mensilità al personale cui la legge
si riferisce, sia computabile anche l’assegno pensionabile concesso
dalla legge della stessa regione 15 maggio 1974, n. 14. Disposizione
che si pone in deroga a quanto previsto nella stessa legge concessiva
n. 14 del 1974, al terzo comma dell’art. 1, circa la non computabilità
dell’assegno medesimo ai fini anzidetti. Con ciò si concreterebbe, ad
avviso del ricorrente, una disparità, riguardo al trattamento
economico, fra i suddetti dipendenti della Regione autonoma della Valle
d’Aosta e i dipendenti dello Stato e delle altre regioni, con
conseguente violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Nelle more del giudizio è stata, peraltro, emanata dalla resistente
regione la legge 5 novembre 1976, n. 49, la quale reca la medesima
rubrica (Modificazione delle tabelle di attuazione della carriera a
ruolo aperto, dei posti e del trattamento economico del personale
addetto ai servizi di controllo sulla’ gestione appaltata della Casa da
gioco di Saint-Vincent) della legge impugnata, e ne riproduce
testualmente i primi nove articoli; non è riprodotto, invece, l’art.
10, oggetto, come si è detto, delle censure formulate dal ricorrente.
In proposito, dal resoconto della seduta del Consiglio regionale del
14 luglio 1976 si evince che la Giunta regionale, “trattandosi di un
provvedimento di legge che ristrutturava la presenza del controllo
regionale presso la Casa da gioco di Saint-Vincent”, ha considerato
“marginale l’aspetto della tredicesima mensilità”, ed ha perciò
ritenuto “opportuno ripresentare la legge, togliendo la parte che ha
costituito motivo di impugnativa da parte del Presidente del Consiglio
dei ministri, affinché il progetto di ristrutturazione che era stato
proposto possa venir approvato da questo Consiglio e trasformato in
legge”. Il Consiglio regionale veniva perciò invitato ad approvare
(come ha approvato) “questo disegno di legge, che è in tutto e per
tutto identico a quello votato a suo tempo, con la sola differenza che
è stato tolto l’articolo che riguardava la corresponsione della
tredicesima mensilità”.
D’altro canto, in quella stessa seduta veniva precisato che la Giunta
regionale intendeva far valere “la questione di principio”, relativa
alla computabilità nell’importo della tredicesima mensilità di alcune
indennità ed assegni in precedenza esclusi, su di un’altra legge,
riapprovata anch’essa dal Consiglio nella seduta del 10 febbraio 1976.
Legge che estendeva il beneficio della nuova misura della tredicesima
mensilità a tutto il personale regionale, e quindi, implicitamente,
anche ai controllori della casa da gioco. Senonché la legge anzidetta,
anch’essa impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, con
motivazioni analoghe a quelle del ricorso oggetto del presente
giudizio, è stata successivamente abrogata con l’art. 4 della legge
regionale 6 giugno 1977, n. 40, avente ad oggetto “Modificazione degli
importi dell’assegno pensionabile e delle quote di aggiunta di famiglia
spettanti al personale regionale”. Ed in conseguenza questa Corte, con
la sentenza n. 187 del 1980, ha dichiarato cessata la materia del
contendere in ordine a quel ricorso,
Conclusivamente, alla stregua di quanto innanzi esposto, va
riconosciuto che l’approvazione e promulgazione della citata legge
della Regione Valle d’Aosta 5 novembre 1976, n. 49 (avente non solo il
medesimo oggetto e la medesima decorrenza cronologica, ma anche il
medesimo testo della legge riapprovata nella seduta del 10 febbraio
1976 ed impugnata con il ricorso in epigrafe), con la eliminazione
della disposizione (art. 10), che aveva dato adito alle mosse censure
d’illegittimità costituzionale, comportano, come si desume anche dal
resoconto della seduta consiliare del 14 luglio 1976, il ritiro del
provvedimento legislativo impugnato. Deve, pertanto, in conformità con
la richiesta avanzata dall’Avvocatura dello Stato, dichiararsi cessata
la materia del contendere.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso,
iscritto al n. 11 del R.R. 1976, proposto dal Presidente del Consiglio
dei ministri avverso la legge regionale approvata il 16 dicembre 1975 e
riapprovata il 10 febbraio 1976 dal Consiglio regionale della Regione
autonoma Valle d’Aosta, recante “Modificazione delle tabelle di
attuazione della carriera a ruolo aperto, dei posti e del trattamento
economico del personale addetto ai servizi di controllo sulla gestione
appaltata della Casa da gioco di Saint-Vincent”.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 30 settembre 1983.
F.to: ANTONINO DE STEFANO – MICHELE
ROSSANO – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE –
VIRGILIO ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI
– FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere