Sentenza N. 32 del 1967
Corte Costituzionale
Data generale
22/03/1967
Data deposito/pubblicazione
22/03/1967
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/03/1967
ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO –
Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI –
Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO
MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott.
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott.
LUIGI OGGIONI, Giudici,
1965, n. 162, promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1966 dal
Tribunale di Casale Monferrato nel procedimento penale a carico di
Bertolli Angelo, iscritta al n. 241 del Registro ordinanze 1966 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28
gennaio 1967.
Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1967 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo.
Con ordinanza emessa il 20 ottobre 1966 nel procedimento penale a
carico di Bertolli Angelo, il Tribunale di Casale Monferrato ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 12
febbraio 1965, n. 162, concernente “Norme per la repressione delle
frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti”, in
relazione all’art. 76 della Costituzione, in quanto in base alla legge
delega 9 ottobre 1964, n. 991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il
28 ottobre 1964 ed entrata in vigore il 12 novembre (quindicesimo
giorno successivo alla sua pubblicazione), il termine utile di tre mesi
fissato al Governo per l’emanazione delle norme delegate sarebbe venuto
a scadere il giorno 11 febbraio, e non il 12 febbraio 1965, data sotto
la quale è stato emanato il provvedimento delegato denunziato, e in
relazione all’art. 73 della Costituzione, per effetto del ritardo
(diciannove giorni dalla promulgazione) nella pubblicazione della legge
delegante.
L’ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata, ma nessuno si è costituito in questa sede.
Secondo il Tribunale, la regola generale dies a quo non computatur
in termino non sarebbe applicabile al caso in questione, in quanto il
primo giorno di entrata in vigore della legge non si presenterebbe come
dies a quo, ma come primo giorno utile per avvalersi delle facoltà
delegate. Per quanto quel Giudice non lo dica espressamente, il suo
pensiero è chiaro nel senso che, dovendosi computare nel termine il
giorno 12 novembre 1964, la scadenza dei tre mesi, assegnati dalla
legge delega, si sarebbe verificata il giorno 11 febbraio 1965 e non il
giorno 12 dello stesso mese, data in cui è stata emanata la legge
delegata.
La Corte osserva che è esatto che fin dal primo giorno il Governo
avrebbe potuto esercitare la delega; ma ciò non significa che nel
computo dei termini si potesse decampare dalle regole generali valevoli
per tale computo: regole che, non rientrando in questo caso nelle
eccezioni previste dalle leggi, non possono essere disattese.
Tali regole, che trovano espressione precipua nell’art. 155 del
Codice di procedura civile, sono nel senso che se il termine è a
giorni o ad ore, nel computo si escludono il giorno e l’ora iniziali;
se il termine è a mesi o ad anni si osserva il calendario comune. Il
che significa, in base alla comune e tradizionale applicazione del
principio, che il termine di tre mesi, avendo avuto inizio il giorno 12
novembre 1964, data di entrata in vigore della legge delega, ebbe
compimento, secondo il calendario, nello stesso giorno 12 del mese in
cui il termine di tre mesi venne a scadere, cioè il 12 febbraio
dell’anno successivo.
La seconda questione di costituzionalità dello stesso decreto,
sollevata, con riferimento all’art. 73 della Costituzione, sotto il
profilo del ritardo nella pubblicazione della legge delegante, è stata
da questa Corte risolta, nel senso della non fondatezza, con la
sentenza n. 13 del 1 febbraio 1967. Onde, non essendo stati addotti,
Con l’ordinanza in esame, nuovi o diversi motivi di illegittimità, la
stessa questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del D. P. R 12 febbraio 1965, n. 162, concernente “Norme per la
repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti,
vini ed aceti” in riferimento all’art. 76 della Costituzione, e
manifestamente infondata quella sollevata in riferimento all’art. 73
della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1967.
GASPARE AMBROSINI – ANTONINO PAPALDO
– NICOLA JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO
– BIAGIO PETROCELLI – ANTONIO MANCA –
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI.