Sentenza N. 325 del 1983
Corte Costituzionale
Data generale
28/11/1983
Data deposito/pubblicazione
28/11/1983
Data dell'udienza in cui è stato assunto
17/11/1983
ANTONINO DE STEFANO – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO
MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof.
GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof.
ETTORE GALLO, Giudici,
legge 29 luglio 1975, n. 426 (Modificazioni al codice civile ed alla
legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi) promossi con
ordinanze emesse il 3 gennaio 1977 dal Giudice delegato del Tribunale
di Reggio Emilia e il 25 maggio 1978 dal Tribunale di Torino,
rispettivamente iscritte al n. 72 del registro ordinanze 1977 e al n.
474 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 94 del 1977 e n. 3 del 1979.
Visto l’atto di costituzione dell’INPS;
udito nella pubblica udienza del 7 giugno 1983 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli.
1.1. – Nelle procedure di fallimento della s.n.c. Azienda molitoria
di Azzolini Sestilio e fratelli e dei soci Afro, Sestilio e Gian Andrea
Azzolini, avanti il Tribunale di Reggio Emilia il Giudice delegato
depositò, sotto la data del 17 novembre 1976, il progetto di
ripartizione dell’attivo nel quale furono in via privilegiata
collocati, ai sensi dell’art. 2751 bis c.c., introdotto con l’art. 2 l.
29 luglio 1975, n. 426, i creditori artigiani; l’INPS fece, a sensi
dell’art. 110 u.c. l. fall., pervenire osservazioni con le quali
assumeva che la collocazione privilegiata dei creditori artigiani, che
attentava alla capienza del proprio credito, era preclusa dall’art. 15
l. 29 luglio 1975, n. 426 (“Le disposizioni dei precedenti articoli si
osservano anche per i crediti sorti anteriormente all’entrata in vigore
della presente legge. Esse si applicano altresì se il privilegio è
stato fatto valere anteriormente qualora la procedura sia ancora in
corso al momento dell’entrata in vigore della legge stessa”) in quanto
siffatta disciplina transitoria prevede l’applicabilità della nuova
normativa ai processi in corso, ma limitatamente ai crediti già
qualificati come privilegiati dalla previgente disciplina, e, come
tali, fatti valere ed ammessi nello stato passivo fallimentare prima
dell’entrata in vigore della nuova legge.
1.2. – Con ordinanza emessa il 3 gennaio 1977 (comunicata l’11 e
notificata il 19 dello stesso mese di gennaio, pubblicata nella G.U. n.
94 del 6 aprile 1977 e iscritta al n. 72 R.O. 1977) il Giudice delegato
ha sollevato d’ufficio, in riferimento all’art. 3 Cost., la questione
di illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma primo, l. 29
luglio 1975, n. 426, nella parte in cui, con riferimento alle procedure
in corso, esclude (limitandola ai soli creditori già privilegiati)
dall’applicazione della nuova normativa i soli creditori già
chirografari che la legge stessa riqualifica come privilegiati, sul
riflesso che a) la giurisprudenza, nell’interpretazione dell’art. 66
comma quinto l. 30 aprile 1969, n. 153, aveva escluso che il credito
fatto valere come chirografario e come tale ammesso al passivo del
fallimento prima dell’entrata in vigore della legge ma da questa
riqualificato come privilegiato (quale – con riferimento a quella legge
– il credito dei lavoratori per retribuzioni precedenti all’ultimo
semestre) potesse giovarsi della nuova prelazione nella sede del
riparto dell’attivo opponendosi – a stare alla sent. 29 ottobre 1970,
n. 222 della Cassazione – l’effetto preclusivo connesso al decreto di
esecutorietà dello stato passivo, b) sulla base di tale
interpretazione, si verificherebbero in danno del creditore – ammesso
come chirografario nel procedimento in corso alla data di entrata in
vigore della nuova normativa – al quale questa attribuisca causa di
prelazione, tre situazioni di sperequazione, nelle quali si
sostanzierebbero altrettante violazioni dell’art. 3 Cost., e cioè ba)
mentre il creditore munito di causa di prelazione dalla precedente
normativa è – se la normativa nuova gli riconosce un grado poziore
rispetto a creditori pur privilegiati sotto le normative precedente e
nuova – preferito a costoro, il creditore, olim chirografario ma munito
dalla nuova normativa di causa di prelazione, non consegue tale
risultato, bb) il creditore già chirografario, il quale ottenga, a
sensi dell’art. 101 l. fall., l’ammissione tardiva del proprio credito
privilegiato in tempo successivo alla nuova normativa, che lo munisce
di privilegio, potrebbe opporre la causa di prelazione al creditore
ammesso ai sensi dell’art. 95 l. fall. in tempo anteriore alla nuova
normativa, che gli riconosce che la causa di prelazione, finirebbe
quindi con trar vantaggio dalla propria negligenza, bc)
nell’espropriazione forzata individuale, infine, nella quale le cause
di prelazione assumono rilievo sol nella fase di distribuzione della
somma ricavata, il creditore chirografario all’atto dell’intervento
potrebbe giovarsi della causa di prelazione attribuitagli dalla nuova
normativa entrata in vigore tra il tempo dell’intervento e la fase di
distribuzione delle somme ricevute, laddove tale riconoscimento in
identiche sequenze temporali non riverrebbe al creditore nella
procedura concorsuale, c) la questione sollevata d’ufficio assume
sicura rilevanza nel procedimento fallimentare in corso (che non
potrebbe essere definito indipendentemente dalla risoluzione di essa),
nel quale “la collocazione privilegiata dei creditori artigiani a norma
dell’art. 2751 bis n. 5 c.c. – introdotto dall’art. 2 della legge n.
426 – proposta dal curatore nel progetto di riparto finale pregiudica
“la capienza” dei creditori privilegiati (ammessi come tali nello stato
passivo) di settimo grado e dei gradi successivi” e “quindi il riparto
finale deve essere sospeso, dovendosi invece procedere a quello
parziale relativo all’attivo immobiliare e alla porzione dell’attivo
mobiliare sufficiente a soddisfare i crediti con grado privilegiato
preferito agli artigiani (prestatori di lavoro subordinato e
professionisti: art. 2751 bis, nn. 1 e 2, cod. civ.)”.
1.3. – Avanti la Corte non ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri e si è costituito il solo INPS con atto
depositato il 21 aprile 1977, con il quale ha poggiato la conclusione
d’infondatezza della proposta questione su ciò che il temperamento
alla piena retroattività della disciplina dei privilegi introdotta nel
1975, cui è addivenuto l’impugnato art. 15 comma primo, non è
irrazionale ed è comunque rispettoso del canone della normale
irretroattività sancito nell’art. 11 delle preleggi.
2.1. – Con ordinanza emessa il 25 maggio 1978 nel procedimento civile
tra la Società Industrie Arredamenti di Budrio e il Fallimento Ditta
Ralma di Saracco Mario (notificata il 13 e comunicata il 22 del
successivo mese di giugno, pubblicata nella G.U. n. 3 del 3 gennaio
1979 e iscritta al n. 474 R.O. 1978) il Tribunale di Torino, premesso
in fatto che la Società attrice, ente cooperativo di produzione, la
quale, a seguito di insinuazione tardiva ex artt. 95 e 96 l. fall., era
stata ammessa al passivo del fallimento della ditta convenuta per lire
30.644.000 in via chirografaria conformemente alla sua richiesta e alla
in allora vigente normativa, era risultata soccombente in un giudizio
promosso dalla curatela per revocatoria ex art. 67, comma primo l.
fall. ed aveva versato al fallimento la somma di lire 10.313.500 per
capitale e lire 5.700.080 per interessi e spese, che la s.r.l.
Industria Arredamenti di Budrio, con ricorso del 27 novembre 1977,
aveva chiesto l’insinuazione tardiva, ai sensi degli artt. 101 e 71 l.
fall., del credito di lire 16.013.580 in via privilegiata ai sensi
dell’art. 2751 bis n. 5 (sub art. 2 l. 29 luglio 1975, n. 426)
chiarendo altresì che il medesimo privilegio venisse riconosciuto al
credito di lire 30.644.000 già ammesso in via chirografaria in sede di
verifica tempestiva effettuata prima dell’entrata in vigore della legge
n. 426/1975 e che a seguito della opposizione del curatore alla ultima
richiesta il procedimento era proseguito ai sensi dell’ultima parte del
terzo comma dell’art. 101 l. fall. e considerato in diritto che quanto
meno la domanda di lire 10.313.500 sarebbe da accogliere anche per
quanto attiene alla natura privilegiata del credito a stregua dell’art.
15 l. 29 luglio 1975, n. 426 “mentre al riconoscimento della natura
privilegiata del credito già tempestivamente insinuato ed ammesso in
via chirografaria è di ostacolo l’efficacia preclusiva, a ogni riesame
del credito e della sua qualità, del decreto di approvazione dello
stato passivo definitivo” ha sollevato d’ufficio, in riferimento agli
artt. 3 e 24 Cost., la questione di illegittimità costituzionale
dell’art. 15 l. 29 luglio 1975, n. 426, nella parte in cui, in
relazione alla procedura in corso, dopo esaurite le operazioni di cui
agli artt. 96 e 97 l. fall., non consente ai creditori già
chirografari di far valere le nuove cause di prelazione riconosciute
dalla l. 29 luglio 1975, n. 426.
Ha osservato il Tribunale che a) l’omessa previsione, in cui
incorrerebbe la impugnata norma, della posizione di coloro che hanno
acquisito la qualità di creditore privilegiato in grazia della nuova
normativa entrata in vigore sol dopo la loro ammissione al passivo in
qualità di chirografari, si risolverebbe in una situazione di ingiusto
svantaggio di questi rispetto ad altri che hanno insinuato tardivamente
il loro credito divenuto privilegiato in applicazione della nuova
normativa, b) l’art. 101 l. fall. consente l’ammissione tardiva del
creditore che non si è tempestivamente insinuato, non già il
riconoscimento della causa di prelazione a favore di chi ha ottenuto
l’ammissione nella qualità di creditore chirografario, che aveva
formato esclusivo oggetto della insinuazione tempestiva, c) d’altro
canto, non è dato, in sede di riparto finale, riesaminare la
situazione del credito riconosciuto privilegiato né attribuire
qualità di creditore privilegiato a chi fu ammesso, tempestivamente o
tardivamente, quale creditore chirografario, oggetto essendo del
riparto finale, sulla base della disciplina regolatrice dell’ordine tra
privilegi, la determinazione della corretta collocazione sul ricavo,
non già il riconoscimento al creditore ammesso come chirografario di
una causa di prelazione e ciò anche in considerazione del fatto che la
Corte costituzionale, con sent. 159/1972, si era preoccupata di
consentire in buona sostanza la riapertura dei termini di cui all’art.
100 l. fall. per le impugnazioni dei crediti ammessi da parte di altro
creditore ma senza interloquire sulla tutela da accordare a un
creditore già ammesso in via chirografaria che pur avrebbe interesse,
nell’ambito di una procedura ancora pendente, a vedere riconosciuta una
causa di prelazione sopravvenuta.
Di qui – sempre a giudizio del Tribunale di Torino – “il verificarsi
di una ingiustificata disparità di trattamento, nell’ambito della
medesima procedura concorsuale, tra soggetti che vantano una identica
posizione sostanziale non essendo assicurata ai medesimi uguale tutela
giurisdizionale in modo da costituire, a parere del Collegio, una
violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione”.
2.3. – Avanti la Corte si è costituito, con atto depositato il 21
aprile 1977, l’INPS; non ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri.
3. – Alla pubblica udienza del 7 giugno 1983, nel corso della quale
il giudice Andrioli ha svolto la relazione, non si è presentata la
difesa dell’INPS.
4. – In tempo successivo ai due incidenti che per prospettare
questione in concreto identica d’illegittimità vanno riuniti, la
giurisprudenza della Cassazione si è consolidata nel senso che il
titolare di un credito ammesso al passivo fallimentare come
chirografario ha diritto di avvalersi del privilegio istituito
successivamente alla formazione dello stato passivo dalla l. 29 luglio
1975, n. 426 (Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile
1969, n. 153 in materia di privilegi) e, pertanto, ha privato di valore
pratico il sospetto d’incostituzionalità ingenerato nei giudici a
quibus da ciò che l’art. 15 della or menzionata legge inibirebbe al
creditore ammesso come chirografario al passivo fallimentare di fruire
della causa di prelazione istituita successivamente alla conseguita
esecutorietà dello stato passivo. Sequenza, dunque, procedurale e
normativa identica a quella che ha formato oggetto della sent. 72/1983,
con la quale la Corte ha enunciato il principio che, a seguito del
mutato orientamento giurisprudenziale pur in quel caso verificatosi,
“il presupposto da cui ha preso le mosse il giudice a quo per sollevare
la prospettata questione non può quindi dirsi più sussistente” e ne
ha inferito che “le prospettate questioni sotto i vari profili dedotte,
in quanto ricollegabili tutte a tale diversità, risultano prive di
giuridico fondamento”, e, pertanto, ha dichiarato non fondate nei sensi
di cui in motivazione le questioni in allora sollevate.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 72/1977 e 474/1978, dichiara
non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,
dell’art. 15 l. 29 luglio 1975, n. 426 (Modificazioni al codice civile
e alla legge 30 aprile 1969, n. 153 in materia di privilegi), nella
parte in cui non consente ai creditori ammessi al passivo fallimentare
come chirografari di far valere le nuove cause di prelazione istituite
con la l. 426/1975.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 17 novembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA – ANTONINO DE
STEFANO – ORONZO REALE – BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI
– FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere