Sentenza N. 327 del 1983
Corte Costituzionale
Data generale
28/11/1983
Data deposito/pubblicazione
28/11/1983
Data dell'udienza in cui è stato assunto
17/11/1983
ANTONINO DE STEFANO – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO
MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof.
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con
ordinanza emessa il 6 ottobre 1982 dal Pretore di Perugia nel
procedimento penale a carico di Fabbroni Alberta, iscritta al n. 784
del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 101 del 1983.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella pubblica udienza del 16 settembre 1983 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
udito l’avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Con ordinanza in data 6 ottobre 1982 emessa nel procedimento penale
a carico di Fabbroni Alberta, il Pretore di Perugia ha sollevato
questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dell’art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella
parte in cui non prevede il parere della parte civile sull’istanza
dell’imputato volta ad ottenere l’applicazione di una sanzione
sostitutiva e la conseguente declaratoria di estinzione del reato.
Premesso che, “come indicato dalla dottrina”, la sentenza ex art. 77
legge n. 689 del 1981 “fa stato nell’eventuale successivo procedimento
civile”, il giudice a quo ravvisa nella disciplina impugnata una
irragionevole disparità di trattamento tra la parte civile e il
pubblico ministero ed una violazione dei diritti di azione e difesa
della prima, poiché, mentre il parere del pubblico ministero è
richiesto dalla legge ed assume, anzi, carattere vincolante per il
giudice, per la parte civile, che pure è titolare di un interesse a
concorrere alla formazione del libero convincimento, tale interesse
viene pregiudicato con la mancata previsione anche soltanto della sua
audizione.
L’ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 13 aprile 1983.
Nel giudizio è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei
ministri, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o, comunque,
non fondata.
L’inammissibilità della questione deriverebbe dall’insuscettibilità
di applicazione nel caso di specie di una sanzione sostitutiva in
quanto il reato contestato all’imputato (falso giuramento della parte)
è uno di quelli espressamente esclusi, ai sensi dell’art. 60 legge n.
689 del 1981, dall’ambito di operatività della norma impugnata.
Nel merito, peraltro, la questione dovrebbe considerarsi non fondata,
non producendo l’applicazione delle sanzioni sostitutive alcun
pregiudizio per la parte civile, che avrebbe pur sempre titolo per
assumere sulla richiesta dell’imputato le posizioni che riterrà
conformi al suo interesse.
Il Pretore di Perugia pone in discussione, con riferimento agli artt.
3 e 24 Cost., la legittimità dell’art. 77 della legge 24 novembre
1981, n. 689, nella parte in cui non prevede il parere della parte
civile sull’istanza dell’imputato diretta ad ottenere l’applicazione di
una sanzione sostitutiva e la conseguente declaratoria di estinzione
del reato.
L’Avvocatura dello Stato ha eccepito in via preliminare
l’inammissibilità della dedotta questione, non essendo la norma
impugnata applicabile nel procedimento a quo in quanto il reato
contestato all’imputata non consentirebbe l’applicazione di alcuna
sanzione sostitutiva.
L’eccezione deve essere accolta.
Dall’esame degli atti di causa risulta che all’imputata è stato
esclusivamente contestato il reato di falso giuramento della parte
previsto dall’art. 371 c.p., cioè un reato nei cui riguardi l’art. 60,
primo comma, della legge n. 689 del 1981, richiamato dall’art. 77,
secondo comma, della stessa legge per quanto attiene all’applicazione
di sanzioni sostitutive su richiesta dell’imputato, espressamente e
tassativamente afferma che “le pene sostitutive non si applicano”.
Pertanto, non potendo il giudice a quo fare in nessun caso
applicazione della norma denunciata, qualsiasi pronuncia nel merito da
parte di questa Corte non avrebbe alcuna influenza sul giudizio nel
corso del quale la questione è stata proposta.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (“Modifiche al
sistema penale”), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 17 novembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA – ANTONINO DE
STEFANO – BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI
– ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO PALADIN
– ANTONIO LA PERGOLA – VIRGILIO
ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI –
FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere