Sentenza N. 33 del 1977
Corte Costituzionale
Data generale
18/01/1977
Data deposito/pubblicazione
18/01/1977
Data dell'udienza in cui è stato assunto
04/01/1977
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA –
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione all’art. 111
dello stesso decreto (Testo unico delle disposizioni per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), promosso con ordinanza emessa l’11 ottobre
1975 dal giudice del lavoro del tribunale di Roma nel procedimento
civile vertente tra De Fenu Oliviero e l’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, iscritta al n. 545 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 18 del 21 gennaio 1976.
Visto l’atto di costituzione dell’INAIL, nonché l’atto
d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 24 novembre 1976 il Giudice
relatore Michele Rossano;
uditi l’avv. Carlo Graziani, per l’INAIL, ed il sostituto avvocato
generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Nel corso del procedimento civile – promosso da Oliviero De Fenu,
con citazione 16 ottobre 1972, nei confronti dell’INAIL al fine di
ottenere il riconoscimento della riduzione della capacità di lavoro in
seguito all’infortunio subito il 23 gennaio 1967 – il giudice
istruttore del tribunale di Roma – in funzione di giudice del lavoro
unico, a norma dell’art. 20, comma terzo, legge 11 agosto 1973, n. 533
(Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle
controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie) –
con ordinanza 11 ottobre 1975 riteneva rilevante e non manifestamente
infondata la questione, sollevata dall’attore, concernente la
legittimità costituzionale dell’art. 112 d.P.R. n. 1124 del 30 giugno
1965 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in
relazione all’art. 111 dello stesso decreto ed in riferimento all’art.
38, commi primo e secondo, della Costituzione.
L’ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del
21 gennaio 1976.
Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri e si è costituito l’INAIL.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocato generale dello Stato, con atto depositato il 17 dicembre
1975 ha chiesto che la questione di legittimità costituzionale sia
dichiarata non fondata.
L’INAIL, con deduzioni depositate il 10 febbraio e memoria
depositata il 12 novembre 1976, ha chiesto che la questione di
legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o non fondata.
Il giudice del lavoro del tribunale di Roma ritiene “che la norma
di cui all’art. 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che sottopone a
prescrizione triennale l’azione per conseguire le prestazioni” a carico
dell’INAIL…, in relazione all’art. 111 stesso decreto, “soprattutto
della interpretazione che ne dà la Cassazione, secondo cui la
prescrizione stessa viene sospesa per soli 150 giorni per
l’espletamento della pratica amministrativa e non interrotta”,
contrasti con l’art. 38, commi primo e secondo, della Costituzione.
Afferma che la citata norma della Costituzione, “garantendo il diritto
di ciascun cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari
per vivere, al mantenimento e all’assistenza sociale e, quindi, a che
siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita in
caso di infortunio, non consente l’esistenza di termini di
prescrizione…”.
La questione non è fondata.
L’art. 111, comma secondo, menzionato decreto n. 1124 del 1965
espressamente stabilisce che “la prescrizione prevista dall’art. 112
del presente decreto rimane sospesa durante la liquidazione in via
amministrativa dell’indennità “.
Questa Corte, con la sentenza n. 33 del 1974, ha già esaminato e
ritenuto non in contrasto con l’art. 38, comma secondo, della
Costituzione lo stesso art. 112, comma primo, d.P.R. n. 1124 del 1965,
allora denunciato nella parte in cui dispone che si prescrive nel
termine di tre anni l’azione giudiziaria per ottenere la rendita per
inabilità permanente conseguente a malattia professionale.
Ha richiamato, nella suddetta sentenza n. 33 del 1974, le sue
numerose decisioni, con le quali ha affermato che l’art. 38, comma
secondo, della Costituzione, “attiene all’adeguamento dei mezzi di
carattere previdenziale alle esigenze di vita dell’infortunato,
piuttosto che alle modalità necessarie a conseguirli, a meno che esse
siano tali da comprometterne il conseguimento”; ed ha ritenuto
pienamente legittime le regole con cui, nel rispetto degli altri
precetti costituzionali, “viene condizionata l’insorgenza di dati
diritti o di questi è disciplinato l’esercizio” (sentenza n. 10 del
1970 e n. 80 del 1971).
Ha, poi, osservato che “la norma impugnata, invero, nel sancire il
termine triennale di prescrizione decorrente, di regola, dalla
manifestazione della malattia professionale, assolve, nel contempo, a
due esigenze facenti capo all’INAIL e all’assicurato: quella di mettere
l’istituto in condizioni di dar corso alla procedura di accertamento
della indennizzabilità della malattia professionale poco tempo dopo
che questa si sia in fatto manifestata, e quell’altra, propria
dell’assicurato, di conseguire con prontezza le prestazioni, tra cui la
rendita per inabilità permanente… D’altronde non può ignorarsi il
principio generale di estinzione dei diritti, ed attesa l’esigenza di
certezza, che è alla base della prescrizione e tocca qualunque
diritto, essa opera anche nei confronti di quelli costituzionalmente
garantiti” (sentenza n. 63 del 1966).
Tali pronunce valgono anche ad escludere che sia in contrasto con
l’art. 38, commi primo e secondo, della Costituzione il citato art.
112, comma primo, d.P.R. n. 1124 del 1965, ora denunciato nella parte
in cui sancisce la prescrizione triennale per l’azione diretta a
conseguire, in sede giudiziaria, la rendita per inabilità derivante da
infortunio sul lavoro.
Invero, anche nella materia degli infortuni sul lavoro ricorrono le
due esigenze sopra specificate: quella dell’INAIL di essere messo in
condizioni di iniziare la procedura di accertamento poco dopo l’evento
e l’altra dell’assicurato di conseguire prontamente le prestazioni.
Nella stessa materia, poi, non può non operare la prescrizione per le
ragioni esposte nella richiamata sentenza n. 33 del 1974.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 112, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo
unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in relazione
all’art. 111 dello stesso decreto, sollevata dal giudice del lavoro del
tribunale di Roma, con ordinanza 11 ottobre 1975, in riferimento
all’art. 38, commi primo e secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere