Sentenza N. 362 del 1985
Corte Costituzionale
Data generale
21/12/1985
Data deposito/pubblicazione
21/12/1985
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/12/1985
REALE – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof.
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO Prof. ETTORE GALLO – Dott. ALDO CORASANITI – Prof.
GIUSEPPE BORZELLINO – Dott. FRANCESCO GRECO – Prof. RENATO DELL’ANDRO,
Giudici,
secondo, cod. proc. civ., nel testo sostituito dalla legge 11 agosto
1973, n. 533 promosso con l’ordinanza emessa il 31 ottobre 1979 dal
Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Luigi
Lavazza e Lorusso Andrea iscritta al n. 960 del registro ordinanze 1979
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 dell’anno
1980;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
1. – Con ordinanza emessa il 31 ottobre 1979 (notificata il 9 e
comunicata il 14 del successivo mese di novembre; pubblicata nella G.U.
n. 57 del 27 febbraio 1980 e iscritta al n. 960 R.O. 1979) nel giudizio
promosso dal datore di lavoro S.p.a. Luigi Lavazza per l’accertamento
della legittimità del provvedimento disciplinare inflitto al
dipendente Lorusso Andrea convenuto che aveva eccepito l’incompetenza
per territorio dell’adito Pretore del lavoro di Torino per svolgersi il
rapporto di lavoro in Bari, dove era per giunta situata una dipendenza
della Società attrice, l’adito giudice ha giudicato rilevante e, in
riferimento agli artt. 3 comma secondo, 24 e 35 Cost., non
manifestamente infondata la questione d’illegittimità costituzionale
dell’art. 413 comma secondo (sub art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533) I)
in quanto “la norma consente al datore di lavoro che rivesta la
posizione processuale di attore di radicare la controversia nel luogo
in cui si trova l’azienda anche quando il rapporto di lavoro inerisca
ad una dipendenza della stessa”, II) “nella parte in cui consente al
datore di lavoro di avvalersi del foro relativo al luogo in cui è
sorto il rapporto prescindendo di nuovo dal necessario collegamento del
foro con il luogo di esecuzione del contratto” perché “anche in questo
caso la norma consente una scelta tra i diversi fori previsti per le
controversie di lavoro che non tiene adeguato conto della posizione di
favore che la Carta Costituzionale riconosce al lavoratore anche sul
piano processuale”, III) “la norma crea una disparità di trattamento
tra il lavoratore che riveste la posizione processuale di attore e il
lavoratore che riveste la posizione processuale di convenuto”, IV) “si
crea pertanto un’ingiustificata disparità di trattamento tra la
posizione del convenuto nella generalità delle controversie relative a
rapporti obbligatori e la posizione del lavoratore convenuto in
controversia relativa ad uno dei rapporti di cui all’art. 409 c.p.c.,
poiché per il lavoratore si deroga ingiustificatamente al criterio di
collegamento rappresentato dal luogo di residenza (che nel caso di
specie radicherebbe di nuovo la competenza a Bari)”.
2.1. – Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si è
costituita, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri.
2.2. – Nell’adunanza del 10 dicembre 1985 in camera di consiglio il
giudice Andrioli ha svolto la relazione.
3. – Il Pretore di Torino sospetta d’incostituzionalità il
novellato art. 413 comma secondo c.p.c. perché consentirebbe al datore
di lavoro, che indossi la veste di attore, di evocare il lavoratore
avanti il giudice del luogo dell’azienda allorquando il rapporto di
lavoro si svolga nell’ambito della dipendenza della azienda, ma è sin
troppo evidente che non rientra nei poteri di questa Corte emanare una
sentenza norma – tra l’altro contrastante con l’odierno diritto vivente
giurisprudenziale e dottrinale – che per un verso limiti
l’applicabilità della disposizione impugnata alle controversie
individuali di lavoro promosse dal lavoratore e, per altro verso, le
affianchi una disposizione di nuovo conio che non consenta all’attore
datore di lavoro di adire il giudice del luogo dell’azienda le quante
volte oggetto della domanda sia un rapporto di lavoro di addetto a
dipendenza. Compito che non può essere riservato che al potere
legislativo.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 413 comma secondo c.p.c. (sub art. 1 l. 11 agosto 1973, n.
533) sollevata in riferimento con gli artt. 3 comma primo e secondo, 35
e 24 Cost., “nel senso di cui alla parte motiva” dell’ordinanza emessa
il 31 ottobre 1979 dal Pretore di Torino nel procedimento civile tra la
s.p.a. Luigi Lavazza e Lorusso Andrea.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN – ORONZO REALE –
ALBERTO MALAGUGINI – ANTONIO LA
PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI –
GIUSEPPE FERRARI – FRANCESCO SAJA –
GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO – ALDO
CORASANITI – GIUSEPPE BORZELLINO –
FRANCESCO GRECO – RENATO DELL’ANDRO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere