Sentenza N. 368 del 1985
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1985
Data deposito/pubblicazione
30/12/1985
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/12/1985
ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO
MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof.
GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof.
ETTORE GALLO – Dott. ALDO CORASANITI – Prof. GIUSEPPE BORZELLINO –
Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,
27 gennaio 1968, n. 35 (Norme per il controllo della pubblicità e del
commercio dell’olio d’oliva e dell’olio di semi) promosso con ordinanza
emessa il 17 giugno 1977 dal Pretore di Oderzo nei procedimenti penali
riuniti a carico di Dal Sasso Carlo Aristide, iscritta al n. 348 del
registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 258 del 1977.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1985 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
1. – Nel corso di un procedimento penale per il reato di cui agli
artt. 3 e 11 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, contestato a Dal Sasso
Carlo Aristide per aver prodotto e posto in commercio dell’olio di semi
d’uva che alle analisi di prima istanza e di revisione era risultato
ottenuto bensì dall’estrazione e pressione meccanica di semi di
vinacciolo (sottoprodotto della vinificazione), ma caratterizzato da
assorbimenti spettrofotometrici superiori ai limiti massimi consentiti
dal citato art. 3, il Pretore di Oderzo rilevava che – giusto quanto
fatto presente nella relazione di analisi dell’Istituto Superiore di
Sanità – la decolorazione prescritta da tale norma, anche se spinta al
massimo, difficilmente raggiunge, per l’olio di semi d’uva, i valori
ivi stabiliti.
Ciò premesso, il Pretore, con ordinanza del 17 giugno 1977 (r.o.
348/77) sollevava questione di legittimità costituzionale del citato
art. 3 l. 35/68, assumendone il contrasto con l’art. 41 Cost.. La
decolorazione degli oli di semi – osservava il giudice a quo – risponde
a finalità non di ordine igienico-sanitario, ma di difesa
dell’olivicoltura italiana, intendendosi con essa evitare che l’olio
d’oliva possa essere confuso con l’olio di semi. In tal modo, però,
viene impedita o comunque resa grandemente difficile e gravosa la
produzione di olio di semi di vinaccioli: e ciò al di là delle
intenzioni del legislatore, essendo stata la legge in esame emanata in
un’epoca in cui questi non erano ancora stati utilizzati a tale scopo.
Di qui la dedotta violazione dell’art. 41, primo comma, Cost.,
atteso che la libertà di iniziativa economica privata non può
legittimamente essere compressa con interventi arbitrariamente
restrittivi o che ne rendano impossibile o estremamente difficile
l’esercizio e che, ad avviso del Pretore, la norma impugnata non è
attualmente sorretta da alcuna valida ragione di utilità sociale.
2. – L’Avvocatura dello Stato, intervenuta nel giudizio, contestava
tali conclusioni osservando che il divieto di produrre un olio di semi
troppo facilmente confondibile con l’olio d’oliva né efficacemente
decolorabile trova una ragione di utilità sociale sufficiente a
giustificarla nell’esigenza di salvaguardare l’incremento della
produzione olivicola, di grande importanza economico-sociale (specie
nel Mezzogiorno) e costituente perciò un interesse preminente rispetto
alla libertà di iniziativa economica. Ma la legge n. 35 del 1968,
rilevava l’Avvocatura, persegue un’altra e più importante finalità,
quella cioè di tutelare i consumatori dalle frodi facilmente
perpetrabili qualora non si eviti ogni possibilità di confusione
dell’olio di semi con l’olio d’oliva. Ciò si evince inequivocabilmente
sia dai lavori preparatori e dalla denominazione della legge (“norme
per il controllo della pubblicità e del commercio dell’olio d’oliva e
dell’olio di semi”), sia dalle prescrizioni relative alla denominazione
del prodotto (“olio di semi”, con precisazione dei semi oleosi di
provenienza: art. 1), alla chiara indicazione di essa negli annunci
pubblicitari (art. 4), al divieto di denominazioni comunque idonee ad
ingannare il consumatore (art. 2) agli obblighi di confezionamento e
vendita al minuto in recipienti ermeticamente chiusi e sigillati (artt.
7 ed 8).
La rispondenza della norma impugnata ai due anzidetti fini di
utilità sociale legittimerebbe dunque pienamente, ad avviso
dell’Avvocatura, il limite alla libertà d’iniziativa economica da essa
derivante.
1. – Oggetto dell’incidente di costituzionalità sollevato dal
Pretore di Oderzo è l’art. 3 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, a
tenore del quale: “gli oli di semi, destinati al consumo alimentare,
devono essere esenti da coloranti aggiunti.
La decolorazione degli oli di semi dai pigmenti eventualmente
presenti deve essere tale che gli assorbimento spettrofotometrici a 420
e 453 millicron corrispondenti rispettivamente ai massimi di
assorbimento della clorofilla e del betacarotene, non superino i valori
di 0,20 e di 0,10 misurati sull’olio diluito con eguale volume di esano
in vaschette da centimetri 1, con riferimento all’esano normale”.
Il giudice a quo dubita che il surriportato disposto di legge
contrasti con l’art. 41 Cost. “nella parte in cui impedisce o comunque
rende estremamente difficile la produzione e commercializzazione di
determinati oli di semi, quali l’olio di vinaccioli”.
La questione posta in questi termini è inammissibile.
2. – Invero, il Pretore di Oderzo chiamato a giudicare soggetto
imputato del reato di cui agli artt. 3 e 11 della legge n. 35/1968, per
aver prodotto e posto in commercio olio di semi di vinaccioli con
caratteristiche di assorbimento spettrofotometrico superiori a quelle
massime stabilite dal denunziato art. 3, argomenta muovendo da una
annotazione, contenuta nel certificato di analisi redatto dall’Istituto
Superiore di Sanità, per cui “l’olio di semi di uva, anche se la
decolorazione viene spinta al massimo, difficilmente raggiunge i valori
stabiliti dalla (suddetta) legge”.
Quest’unica asserzione induce il giudice rimettente ad affermare
che “appare evidente un potenziale contrasto tra l’art. 3 citato e
l’art. 41, comma primo, Costituzione” e lo porta, nel prosieguo della
motivazione, a ritenere che il disposto di legge denunziato “renderebbe
grandemente gravosa e difficile” o, addirittura, impedirebbe la
produzione dell’olio di semi di uva. Sulla base di queste premesse
argomentative il Pretore di Oderzo chiede che la Corte dichiari
l’illegittimità costituzionale del denunziato disposto di legge nei
termini che si sono letteralmente riprodotti più sopra.
Ora, a tacer del rilievo che questo Collegio non può certo
emettere una pronunzia sul merito della proposta questione in
riferimento ad oli estraibili da “determinati” ma non identificati semi
vegetali, resta che il giudizio di costituzionalità non può
validamente radicarsi quando in esso venga dedotto il contrasto
meramente potenziale di una norma di legge con un dato parametro
costituzionale. Di più, nel caso di specie, appaiono incerti i termini
in cui la questione giudicanda viene proposta, non essendo definito con
nettezza il pregiudizio (difficoltà, straordinaria difficoltà o
impossibilità) di rispettare gli indici di assorbimento
spettrofotometrico stabiliti dal disposto di legge in esame, che
deriverebbe al privato imprenditore, assistito dalla garanzia di cui
all’art. 41 Cost., dalla normativa denunziata. Con la conseguenza che
questa Corte resta impossibilitata a valutare nel merito la questione
sottopostale, perché, specie negli incidenti che assumono come
parametri le norme costituzionali sulle libertà economiche, la
chiarezza sull’an e sul quantum dell’eventuale pregiudizio arrecato ai
privati è essenziale perché possa compiersi quell’analisi di
corrispondenza fra mezzi e fine che è imposta dalla stessa struttura
finalistica delle norme costituzionali di raffronto.
Deve, quindi, dichiararsi la inammissibilità della questione
sollevata dal Pretore di Oderzo.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 3 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, sollevata, in
riferimento all’art. 41 Cost., dal Pretore di Oderzo con l’ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN – ORONZO
REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI –
ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO PALADIN –
VIRGILIO ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI
– FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO – ALDO CORASANITI –
GIUSEPPE BORZELLINO – FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere