Sentenza N. 372 del 2002
Corte Costituzionale
Data generale
22/07/2002
Data deposito/pubblicazione
22/07/2002
Data dell'udienza in cui è stato assunto
10/07/2002
Presidente: Cesare RUPERTO;
Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA,
Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI,
Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco
AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;
comma, del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello
statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di
proporzione degli uffici statali siti nella Provincia autonoma di
Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego), quale
modificato dall’art. 3 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 84
(Modificazioni agli articoli 1, 35, 38, 39 e 47 del d.P.R. 26 luglio
1976, n. 752, relativi a disposizioni per la magistratura in
provincia di Bolzano), promosso con ordinanza emessail 28 novembre
2001 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso
proposto da C. C. contro Ministero della giustizia ed
altro, iscritta al n. 68 del registro ordinanze 2002 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, 1ª serie speciale,
dell’anno 2002.
Visti l’atto di costituzione di C. C. nonché gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e della
Provincia autonoma di Bolzano;
Udito nell’udienza pubblica del 2 luglio 2002 il Giudice relatore
Ugo De Siervo;
Uditi l’avvocato Andrea Guarino per C. C., gli
avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di
Bolzano e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
C., vincitrice del concorso per dieci posti di uditore
giudiziario riservato alla Provincia autonoma di Bolzano, avverso il
diniego opposto dal Consiglio superiore della magistratura alla
richiesta della ricorrente di ottenere l’assegnazione della sede di
servizio in Genova o sede limitrofa, in forza dell’articolo 33, comma
5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate), al fine di potere assistere alcuni parenti affetti da
handicap grave ai sensi della stessa legge e con lei conviventi, il
Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I con
ordinanza del 28 novembre 2001, ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 38, terzo comma, del d.P.R.
26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale
della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione degli
uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle
due lingue nel pubblico impiego), quale modificato dall’art. 3 del
d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 84 (Modificazioni agli articoli 1, 35, 38,
39 e 47 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, relativi a disposizioni
per la magistratura in provincia di Bolzano), assumendo che tale
norma, nella parte in cui prevede che i magistrati reclutati mediante
concorso speciale nella provincia di Bolzano possono proporre domanda
di trasferimento solo dopo dieci anni dalla loro nomina, violi
l’art. 3 della Costituzione.
1.1. – Il tribunale rimettente evidenzia come sia pacifica tra le
parti non solo l’esistenza delle condizioni previste dall’art. 33,
comma 5, della legge n. 104 del 1992, ma anche l’applicabilità di
tale normativa ai magistrati, compresi quelli che prestano servizio
nella Provincia autonoma di Bolzano, nonché il fatto che anche tali
magistrati facciano parte del ruolo nazionale del personale della
magistratura.
Non vi sarebbero, dunque, preclusioni di principio ad ammettere
che il vincitore di un concorso speciale – avente tuttavia i
caratteri di concorso nazionale, come quello per uditore giudiziario
nella Provincia autonoma di Bolzano – benefici dei meccanismi
previsti dal quinto comma dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992
concernenti la assegnazione di sede.
1.2. – Alla piena esplicazione della operatività dell’art. 33,
comma 5, della legge n. 104 del 1992 anche rispetto al caso in
questione è, però, di ostacolo l’art.38, terzo comma, del d.P.R.
n. 752 del 1976, in base al quale è possibile “proporre domande di
trasferimento solo dopo dieci anni dalla nomina in ruolo” limite da
ritenere a fortiori riferibile anche alle domande di prima
assegnazione.
L’articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992,
conseguentemente, sarebbe applicabile ai magistrati vincitori del
concorso per uditore giudiziario della Provincia autonoma di Bolzano
unicamente ai fini dell’assistenza di congiunti handicappati
residenti della stessa provincia.
L’assetto normativo così delineato, ad avviso del giudice a quo,
limitando la tutela dei diritti dell’handicappato in relazione al
territorio della Provincia autonoma di Bolzano, appare “illogicamente
ed iniquamente discriminatorio”, dal momento che la norma impugnata
verrebbe a determinare un assetto nel cui contesto “i diritti
costituzionali […] (possono) trovare diversa tutela a seconda che
il malato assistito abbia, o non abbia, la ventura di risiedere in un
determinato ambito territoriale”.
In punto di rilevanza il rimettente, dopo aver evidenziato di
ritenere infondata l’eccezione di tardività opposta dalla Avvocatura
dello Stato nel giudizio a quo, sottolinea come “la norma della cui
costituzionalità si dubita imporrebbe la reiezione del ricorso,
laddove la sua caducazione […] condurrebbe a un esito opposto”.
2. – È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, concludendo,
innanzitutto per l’inammissibilità della questione, dal momento che
il ricorso della dottoressa C. dinanzi al Tribunale
amministrativo del Lazio sarebbe tardivo a causa della natura
meramente ricognitiva della delibera effettivamente impugnata,
rispetto a precedente delibera del Consiglio superiore della
magistratura, non impugnata tempestivamente; vi sarebbe, dunque,
difetto di rilevanza.
2.1. – La questione di legittimità costituzionale sarebbe
inoltre infondata.
A sostegno di tale assunto, la difesa erariale ricorda le
peculiarità che contraddistinguono la disciplina dettata per il
personale della magistratura addetto agli uffici giudiziari di
Bolzano. Tali peculiarità trovano il proprio fondamento
nell’articolo 116 della Costituzione, nell’articolo 89 del d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670 (Testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché
nelle corrispondenti norme di attuazione dello statuto dettate dal
d.P.R. n. 752 del 1976, che, al Titolo III, detta norme speciali per
la magistratura nella Provincia autonoma di Bolzano. Da tale assetto
normativo risulterebbe che il conferimento delle funzioni giudiziarie
presso gli uffici giudiziari di Bolzano sarebbe condizionato al
superamento di un concorso speciale bandito dal Ministro della
giustizia, finalizzato esclusivamente alla copertura di quelle sedi
specifiche preventivamente individuate.
In connessione con le argomentazioni appena richiamate,
l’Avvocatura menziona l’indirizzo giurisprudenziale concernente
l’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, secondo il quale
l’inciso “ove possibile” contenuto in tale disposizione, deve essere
interpretato nel senso di ritenere limitata la possibilità del
familiare del disabile di scegliere la sede di servizio più vicina
al familiare medesimo allorquando l’esercizio di tale diritto venga a
ledere in misura consistente le esigenze economiche e organizzative
del datore di lavoro.
3. – Si è costituita la dottoressa C. C., chiedendo
di dichiarare l’illegittimità costituzionale della norma impugnata,
ovvero, in subordine, di risolvere in via interpretativa la proposta
questione di legittimità costituzionale.
La ricorrente aderisce alle argomentazioni dell’ordinanza di
remissione, evidenziando peraltro come la capacità espansiva delle
norme di attuazione trovi un limite nello stesso statuto e nella
specifica funzione cui le norme di attuazione sono preposte. Ove tali
limiti vengano superati, infatti, le norme di attuazione dovrebbero
essere considerate viziate.
La norma impugnata, d’altra parte, avrebbe l’effetto di sancire
la prevalenza dell’organizzazione giurisdizionale sui diritti
costituzionali del singolo: ciò che proverebbe, senza ombra di
dubbio, la sua illegittimità costituzionale.
La parte privata invita da ultimo la Corte a tener conto della
possibilità di risolvere il prospettato dubbio di costituzionalità
in via interpretativa: ciò, in quanto l’art. 38, terzo comma, del
d.P.R n. 752 del 1976 riguarderebbe soltanto il trasferimento in via
ordinaria dei magistrati, e non invece il “diritto a scegliere la
sede” nel caso di straordinario bisogno, contemplato dall’art. 33,
comma 5, della legge n. 104 del 1992. Una interpretazione
costituzionalmente orientata della disposizione in questione, dunque,
porterebbe a ritenere quest’ultima non applicabile nella vicenda de
qua.
4. – È intervenuta, altresì, la Provincia autonoma di Bolzano
nel giudizio incidentale, preliminarmente richiamando l’ormai
consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale che ritiene
ammissibile tale atto allorquando si controverta di aspetti normativi
direttamente concernenti l’autonomia provinciale.
4.1. – Sulla rilevanza della questione, la difesa della Provincia
osserva che la norma di cui si chiede l’applicazione presupporrebbe
l’attuale convivenza tra il disabile ed il familiare che invoca il
beneficio previsto dalla suddetta legge: tale requisito sarebbe stato
in concreto mancante, e ciò determinerebbe l’irrilevanza del
prospettato dubbio di costituzionalità.
4.2. – Nel merito, la Provincia, a differenza del tribunale
rimettente ed in adesione agli argomenti dell’Avvocatura, sostiene
che la norma impugnata troverebbe la sua “giustificazione negli
articoli 89, 99 e 100 dello statuto speciale di autonomia approvato
con il d.P.R. n. 670/1972, che detta misure di tutela per la
minoranza linguistica in provincia”.
Proprio “per garantire la tutela di tali diritti costituzionali
direttamente espressivi del principio generale di tutela delle
minoranze linguistiche vengono indetti i concorsi speciali ai sensi
dell’art. 35 del d.P.R. 752/1976”.
5. – In prossimità dell’udienza, la difesa della dottoressa
C. ha presentato un’ulteriore memoria in cui ha replicato sia
alle eccezioni di irrilevanza sia alle argomentazioni nel merito
prospettate dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Avvocatura
generale dello Stato.
5.1. – In particolare, in relazione ai rilievi formulati nel
merito dagli intervenienti, la difesa della parte privata ribadisce
che essi muovono dall’erroneo presupposto della specialità del ruolo
dei magistrati di Bolzano: circostanza questa pacificamente esclusa
dal Consiglio superiore della magistratura, nonché dalla
giurisprudenza amministrativa sul punto. Si insiste, inoltre, sulla
possibilità di risolvere la questione in via interpretativa,
potendosi ritenere, coerentemente con il sistema e con esigenze di
razionalità ed equità costituzionale, che le norme dell’art. 38,
terzo comma, “non si applichino ai casi in cui il trasferimento è
chiesto volontariamente dal magistrato […] nell’esercizio di un
altro diritto costituzionale”.
Dopo aver ribadito tali rilievi generali, la memoria si impegna
in una analitica disamina dei singoli argomenti prospettati ex
adverso.
6. – Infine, ha depositato una ulteriore memoria anche la
Provincia autonoma di Bolzano, nella quale si sostiene, in completo
disaccordo con quanto sostenuto dalla ricorrente nel giudizio a quo e
nella stessa ordinanza di rimessione, che “per il personale della
magistratura di Bolzano è stato creato un ruolo locale, che
l’art. 89 dello statuto sottrae alla disciplina relativa ad altri
ruoli locali istituiti per il personale civile dello Stato”. In
conseguenza di ciò, aderendo alla ricostruzione dell’Avvocatura di
Stato, “il bando, lex specialis, ha delimitato l’ambito delle sedi di
lavoro nel cui contesto soltanto può trovare applicazione l’art. 33,
comma 5, della legge n.104/1992”.
Sulla base di tale presupposto, la memoria della Provincia
ribadisce le proprie considerazioni anche a riguardo delle ulteriori
osservazioni contenute nella memoria di costituzione della dottoressa
C.
– dubita della legittimità costituzionale dell’art. 38, terzo comma,
del d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752 (Norme di attuazione dello statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli
uffici statali siti nella Provincia autonoma di Bolzano e di
conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego), quale modificato
dall’art. 3 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 84 (Modificazioni agli
articoli 1, 35, 38, 39 e 47 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752,
relativi a disposizioni per la magistratura in provincia di Bolzano).
Il rimettente muove dal rilievo che questa disposizione limita la
piena applicazione dell’art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio
1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale
ed i diritti delle persone handicappate) alla sola sfera territoriale
della Provincia autonoma di Bolzano e quindi sarebbe censurabile ai
sensi dell’articolo 3 della Costituzione, poiché determinerebbe una
disparità di trattamento né ragionevole né giustificabile in sede
di bilanciamento degli interessi.
Infatti, il mancato riconoscimento ai vincitori del concorso per
uditore giudiziario riservato alla Provincia autonoma di Bolzano del
“diritto a scegliere, ove possibile la sede di lavoro più vicina al
proprio domicilio”, ove assistano con continuità “un parente od un
affine entro il terzo grado handicappato” (articolo 33, comma 5,
della legge n. 104 del 1992), sull’intero territorio nazionale,
sarebbe in contrasto con la comunanza di ruolo e di status tra i
vincitori dei diversi concorsi per uditore giudiziario.
Dal momento che il conflitto tra il terzo comma dell’art. 33 del
d.P.R. n. 752 del 1976 e il comma 5 della legge n. 104 del 1992 non
può essere risolto in via interpretativa tramite il criterio della
successione delle leggi nel tempo, poiché il d.P.R. n. 752 del 1976
è una norma di attuazione di uno statuto speciale e possiede quindi
una particolare forza di resistenza dinanzi a leggi o atti con forza
di legge, l’unica via disponibile resterebbe l’istanza di
dichiarazione di illegittimità costituzionale del terzo comma
dell’art. 33 del d.P.R. n. 752 del 1976.
2. – È intervenuta nel presente giudizio, presentando due
memorie, la Provincia autonoma di Bolzano. Questo intervento appare
giustificato in relazione all’oggetto del giudizio di
costituzionalità, relativo ad una norma di attuazione dello statuto
regionale, adottata secondo la speciale procedura di cui all’articolo
107 dello statuto e relativa ad una disposizione finalizzata alla
stabilità degli uffici giudiziari della Provincia autonoma di
Bolzano, composti in modo da tutelare la presenza di tutti i gruppi
linguistici presenti nella provincia e da garantire il bilinguismo
nell’attività giudiziaria (conformemente si vedano l’ordinanza
n. 277 del 1997, con allegata ordinanza letta nell’udienza pubblica
del 20 maggio 1997, e la sentenza n. 353 del 2001).
3. – L’Avvocatura dello Stato e la Provincia autonoma di Bolzano
hanno sollevato quattro diverse eccezioni di inammissibilità: la
prima riferita alla affermata tardività del ricorso al Tribunale
amministrativo regionale presentato dall’interessata, poiché non
avrebbe impugnato la prima, ma solo la seconda delibera del Consiglio
superiore della magistratura, che sarebbe meramente ricognitiva della
prima; la seconda, riferita alla asserita mancata convivenza
dell’interessata con la madre, condizione che renderebbe
inapplicabile il comma 5 dell’articolo 38 della legge 104 del 1992;
la terza, riferita al fatto che la norma da impugnare da parte di un
vincitore del concorso per uditore giudiziario avrebbe dovuto essere
non l’art. 38 del d.P.R. n. 752, ma l’art. 37 che si riferisce alla
destinazione agli uffici giudiziari della Provincia autonoma di
Bolzano dei vincitori dei concorsi per uditore; la quarta, riferita
al fatto che il Tribunale amministrativo regionale avrebbe potuto
risolvere la questione in via interpretativa.
Le eccezioni di inammissibilità non possono essere accolte.
La prima, in quanto l’eccezione di tardività del ricorso è
stata esaminata dal tribunale rimettente e risolta nel senso
dell’infondatezza.
La seconda, perché, a prescindere dalle diverse ricostruzioni
della situazione di fatto, il comma 5 dell’articolo 33 della legge
n. 104 del 1992 non impone più, per la sua applicabilità, la
convivenza dell’interessato con la “persona handicappata”, dal
momento che l’art. 19 della legge 8 marzo 2000 n. 53 (Disposizioni
per il sostegno della maternità e paternità, per il diritto alla
cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della citta)
ha esplicitamente soppresso questa condizione per l’applicabilità
del comma 5 dell’articolo 33.
La terza, perché l’articolo 37 del d.P.R. n. 752 del 1976 si
riferisce alle varie modalità di copertura dei posti vacanti negli
uffici giudiziari della Provincia autonoma di Bolzano, mentre è
l’articolo 38 che determina alcune regole speciali relative allo
stato giuridico di questi giudici.
La quarta, perché il Tribunale amministrativo regionale
rimettente appare pienamente convinto dell’interpretazione da dare
all’articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, salva
l’insuperabile preclusione derivante appunto dalla disposizione
dell’articolo 38, quinto comma, del d.P.R. n. 752 del 1976,
riferibile anche alle prime assegnazioni dei vincitori del concorso,
norma rispetto alla quale, non a caso, il Tribunale amministrativo
regionale solleva questione di legittimità costituzionale.
4. La questione non è fondata.
La legge n. 104 del 1992 ha sicuramente un particolare valore,
essendo finalizzata a garantire diritti umani fondamentali, come ha
più volte avuto occasione di affermare questa Corte anche con
specifico riferimento all’art. 33, comma 5 (cfr. sentenza n. 406 del
1992, n. 325 del 1996, n. 246 del 1997, n. 396 del 1997).
Peraltro né l’istituto di cui all’articolo 33, comma 5, è
l’unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della “persona
handicappata”, né la stessa posizione giuridica di vantaggio
prevista dalla disposizione in parola è illimitata, dal momento che,
anzi, la pretesa del parente della persona handicappata a scegliere
la sede di lavoro più vicina è accompagnata dall’inciso “ove
possibile”.
Nel caso di specie, la possibilità di applicare questa
disposizione sull’intero territorio nazionale e non limitatamente al
territorio della Provincia autonoma di Bolzano è preclusa dalla
particolare normativa relativa ai vincitori del concorso per uditore
giudiziario previsto dall’art. 35 della stessa norma di attuazione
(d.P.R. n. 752 del 1976), ma anche dall’art. 20 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (Modifica alla disciplina del
concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di
specializzazione per le professioni legali a norma dell’art. 17,
commi 113 e 114 della legge 15 maggio 1997 numero 127), quale
modificato dall’articolo 11, comma 2a) della legge 13 febbraio 2001,
n. 48 (Aumento del ruolo organico e disciplina dell’accesso in
magistratura).
Tale insieme di disposizioni configura una disciplina legislativa
speciale per questo tipo di concorso, ma anche uno stato giuridico in
parte differenziato per coloro che lo vincano, pur all’interno di un
unico ruolo nazionale dei magistrati (l’unicità del ruolo è resa
palese da quanto previsto dal secondo comma dell’art. 38 del d.P.R.
n. 752 del 1976, oltre che dalla trasferibilità dei magistrati
vincitori del concorso a sedi giudiziarie estranee al territorio
della Provincia di Bolzano, seppure dopo almeno 10 anni).
Pur in presenza di un ruolo unico a livello nazionale possono,
infatti, esservi normative specifiche per la tutela di rilevanti
interessi collettivi, che in varia misura limitano l’espletamento
dell’attività lavorativa a determinate sfere territoriali.
Ciò è appunto quanto si verifica con la normativa relativa al
concorso “per la copertura dei posti di uditore giudiziario nella
Provincia autonoma di Bolzano” (articolo 35, primo comma, del d.P.R.
n. 752 del 1976), in attuazione delle disposizioni dello statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige.
La normativa contenuta nel Titolo III del d.P.R. n. 752 del 1976
sviluppa ed articola quanto disciplinato non solo nell’articolo 89
dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670), ma anche nell’articolo 100 del medesimo statuto,
relativo al bilinguismo da garantire nei pubblici uffici.
In particolare, l’articolo 38 del d.P.R. n. 752 del 1976
introduce una serie di istituti finalizzati ad assicurare una
significativa stabilità di sede per i magistrati operanti presso gli
uffici giudiziari di Bolzano, al fine evidente di garantire una
migliore funzionalità di questi uffici, i cui componenti “a
qualsiasi gruppo linguistico appartengano” assicurano lo svolgimento
dell’attività giurisdizionale nel rispetto di un effettivo
bilinguismo. Mentre, infatti, la seconda parte del settimo comma
dell’articolo 89 dello statuto regionale garantisce ai singoli
magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco “la stabilità
di sede nella Provincia stessa […] ferme le norme dell’ordinamento
giudiziario sulle incompatibilità” l’articolo 38 della norma di
attuazione stabilisce che tutti i magistrati assegnati agli uffici
giudiziari della Provincia autonoma di Bolzano non possono essere
trasferiti fuori dal territorio provinciale, se non a domanda,
facendo salvi i soli casi elencati al secondo comma dello stesso
art. 38 (“Restano ferme le norme dell’ordinamento giudiziario in
materia di incompatibilità e di trasferimento d’ufficio quale
sanzione disciplinare accessoria, nonché le norme in materia di
trasferimento d’ufficio per incompatibilità funzionale o ambientale
di cui all’articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946,
n. 511 e successive modificazioni e integrazioni”).
In questo contesto il terzo comma – oggetto del presente giudizio
– stabilisce appunto che i magistrati assunti tramite gli speciali
concorsi disciplinati dall’art. 35 della medesima norma di attuazione
non possano proporre domande di trasferimento se non “dopo dieci anni
dalla nomina in ruolo”, ponendo quindi un limite al mutamento
volontario della sede di servizio fuori dal territorio della
Provincia autonoma di Bolzano, limite non irragionevole ove si
consideri l’esigenza di una particolare stabilità di questi uffici
giudiziari.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 38, terzo comma, del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752
(Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione
Trentino-Alto Adige in materia di proporzione degli uffici statali
siti nella Provincia autonoma di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego), quale modificato dall’art. 3 del d.P.R.
26 gennaio 1980, n. 84 (Modificazioni agli articoli 1, 35, 38, 39 e
47 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, relativi a disposizioni per la
magistratura in provincia di Bolzano), sollevata, in riferimento
all’articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, prima sezione, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: De siervo
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella