Sentenza N. 380 del 1996
Corte Costituzionale
Data generale
05/11/1996
Data deposito/pubblicazione
05/11/1996
Data dell'udienza in cui è stato assunto
17/10/1996
Presidente: avv. Mauro FERRI;
Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato
GRANATA,
prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare
MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott.
Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY,
prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
della legge della Regione siciliana, approvata il 24 marzo 1996, dal
titolo “Norme transitorie concernenti i professionisti convenzionati
con il servizio sanitario nazionale. Interpretazione autentica di
norme in materia di assistenza indiretta. Norma finanziaria e
modifiche alla legge regionale del 4 aprile 1995 n. 26”, promosso con
ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana,
notificato il 1 aprile 1996, depositato in cancelleria il 10
successivo ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi 1996;
Visto l’atto di costituzione della Regione siciliana;
Udito nell’udienza pubblica del 15 ottobre 1996 il giudice relatore
Francesco Guizzi;
Uditi l’avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente, e
l’avvocato Giovanni Lo Bue per la Regione Siciliana.
impugnato gli artt. 1, 2 e 3 della legge approvata dall’Assemblea
regionale siciliana il 24 marzo 1996 (Norme transitorie concernenti i
professionisti convenzionati con il servizio sanitario nazionale.
Interpretazione autentica di norme in materia di assistenza
indiretta. Norma finanziaria e modifiche alla legge regionale 4
aprile 1995, n. 26), per violazione dell’art. 97 della Costituzione e
degli artt. 8, commi 5 e 7, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, 2,
comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, 48 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, con riguardo ai limiti alla potestà
legislativa introdotti dall’art. 17, lettera b), dello statuto
speciale per la Regione siciliana.
Il ricorrente ricorda preliminarmente che, in base all’art. 2,
comma 7, della legge n. 549 del 1995, tutti i rapporti convenzionali,
compresi quelli prorogati, cessano a decorrere dal 30 giugno 1996; e
rileva come, alla luce di tale dato normativo, non appaia legittimo
che il legislatore siciliano consenta ai professionisti, titolari di
rapporti convenzionali con il servizio sanitario nazionale, di
trasformare la propria attività professionale da individuale a
societaria. Perché in base alla legge impugnata (art. 2) siffatta
trasformazione può avvenire entro 180 giorni dall’entrata in vigore
della stessa legge regionale, rendendo così possibile la
prosecuzione di un rapporto non più ammissibile secondo la normativa
statale.
Il Commissario dello Stato aggiunge che il rapporto di detti
professionisti con il servizio sanitario nazionale ha natura
fiduciaria; e non è quindi ipotizzabile il trasferimento automatico
della convenzione ad altro componente la società in caso di decesso,
invalidità permanente o incompatibilità dell’originario titolare di
essa (art. 2, comma 2, della delibera impugnata). Mediante l’adozione
della formula societaria, il legislatore regionale finirebbe per
trasformare il rapporto professionale, individuale, in un diritto
patrimoniale del titolare della convenzione.
Analoghe censure il ricorrente muove, infine, all’art. 3.
2. – Si è costituito il Presidente della Regione siciliana,
sostenendo l’infondatezza del ricorso. Egli osserva, in primo luogo,
come già la legge 23 dicembre 1978, n. 833, contenga significativi
riferimenti a strutture e istituzioni che possono stipulare
convenzioni con le USL (art. 25, comma 7). Illustra, poi, gli accordi
collettivi sul convenzionamento esterno e richiama le norme, varie
volte prorogate (da ultimo, art. 2, comma 7, della citata legge n.
549), che autorizzano il convenzionamento, sottolineando come il
legislatore nazionale abbia ammesso anche le convenzioni stipulate
con società, che sono state, di fatto, incoraggiate. Precisa,
inoltre, che la trasformazione in società è consentita soltanto a
quei professionisti che necessitano di strutture significative, e
costose, come nel settore della diagnostica strumentale e
riabilitativa. Il notevole impegno finanziario richiesto in tali casi
giustifica infatti il trasferimento automatico della convenzione ad
altro soggetto della società nell’ipotesi di decesso o invalidità
permanente del titolare. Né detta norma – conclude il Presidente
della Regione – può ritenersi elusiva dei requisiti indispensabili
per assumere, o mantenere, il rapporto convenzionale. Sebbene ciò
non sia esplicitato dalle norme impugnate, è in re ipsa il possesso
dei requisiti.
impugnato gli artt. 1, 2 e 3 della legge approvata dall’Assemblea
regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1996 (Norme transitorie
concernenti i professionisti convenzionati con il servizio sanitario
nazionale. Interpretazione autentica di norme in materia di
assistenza indiretta. Norma finanziaria e modifiche alla legge
regionale del 4 aprile 1995, n. 26), per violazione dell’art. 97
della Costituzione, dell’art. 8, commi 5 e 7, del d.lgs. 30 dicembre
1992, n. 502, dell’art. 2, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, dell’art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con riguardo
ai limiti posti alla potestà legislativa regionale dall’art. 17,
lettera b), dello statuto speciale per la Regione siciliana.
Il ricorso verte su due profili essenziali:
a decorrere dal 30 giugno 1996 cessano, secondo quanto stabilito
dal legislatore nazionale (art. 2, settimo comma, della legge n. 549
del 1995), tutti i rapporti convenzionali, compresi quelli prorogati,
sì che questa disposizione sarebbe elusa, in violazione dell’art.
17, lettera b), dello statuto speciale, dalle norme approvate
dall’Assemblea regionale siciliana;
mediante il ricorso alla formula societaria, la normativa
regionale impugnata trasformerebbe l’originario rapporto
professionale, personale, in una sorta di diritto patrimoniale del
titolare della convenzione che, stando all’art. 2, secondo comma,
della legge in esame, può trasmetterla ai parenti o affini sino al
quarto grado.
2. – Il ricorso è fondato.
Occorre rilevare, innanzitutto, che l’art. 17 dello statuto
speciale attribuisce alla Regione siciliana, per ciò che attiene
alla materia sanitaria, una competenza legislativa di tipo
concorrente (sentenze nn. 266 del 1993 e 484 del 1991), ragion per
cui la legge regionale deve rispettare i principi, contenuti nella
legge dello Stato, che disciplinano singoli settori normativi. Tale
deve considerarsi il disposto dell’art. 2, comma 7, della legge 28
dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), giacché nel 1995 il legislatore nazionale è intervenuto,
in sede di manovra finanziaria e di bilancio, su un punto di grande
delicatezza, qual è quello dei rapporti convenzionali fra il
servizio sanitario nazionale e la medicina specialistica, ivi
compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, e ha posto
termine alle numerose proroghe, ripetutamente concesse per i rapporti
convenzionali in atto, indicando come limite ultimo il 30 giugno
1996. Né vale obiettare che si tratta di una norma particolare che
non potrebbe assurgere a principio atto a vincolare la potestà
legislativa concorrente delle Regioni, non essendo ammissibile, in
questa materia, una diversità di trattamento, Regione per Regione,
che determinerebbe grave danno all’eguaglianza dei cittadini e
lesione dell’interesse nazionale.
3. – Il Commissario dello Stato contesta, altresì, la
trasformazione dell’originario rapporto professionale in un diritto
patrimoniale, trasmissibile, del titolare della convenzione: censura
assorbita, però, dalla declaratoria di illegittimità costituzionale
degli artt. 1, 2 e 3, per violazione dei limiti che alla potestà
legislativa della Regione siciliana sono posti dall’art. 17, lettera
b), dello statuto speciale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della
legge della Regione siciliana, approvata dall’Assemblea regionale
siciliana il 24 marzo 1996 (Norme transitorie concernenti i
professionisti convenzionati con il servizio sanitario nazionale.
Interpretazione autentica di norme in materia di assistenza
indiretta. Norma finanziaria e modifiche alla legge regionale del 4
aprile 1995, n. 26).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 novembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola