Sentenza N. 4 del 1967
Corte Costituzionale
Data generale
21/01/1967
Data deposito/pubblicazione
21/01/1967
Data dell'udienza in cui è stato assunto
17/01/1967
NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO – Dott. ANTONIO MANCA – Prof.
ALDO SANDULLI – Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof.
COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGG10NI, Giudici,
regionale siciliana 18 ottobre 1954, n. 37, contenente “Sgravi fiscali
per le nuove costruzioni edilizie” in relazione all’art. 6 della legge
28 aprile 1954, n. 11, e successive leggi regionali di proroga 29
luglio 1957, n. 46, 12 novembre 1959, n. 29, e 27 novembre 1961, n. 22,
promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1965 dal Tribunale di
Palermo nel procedimento civile vertente tra Cricchio Giovanni ed altro
e l’Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 172 del
Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 223 del 4 settembre 1965 e nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 38 del 4 settembre 1965.
Visti gli atti di costituzione del Ministero delle finanze e di
intervento del Presidente della Regione siciliana;
udita nell’udienza pubblica del 23 novembre 1966 la relazione del
Giudice Giovanni Battista Benedetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il Ministero delle finanze e per il Presidente della
Regione siciliana.
Con atto 28 settembre 1961 Cricchio Giovanni e Sciurca Giuseppe
vendevano alla signora Alfano Rosa un appartamento non di lusso in
corso di costruzione in Palermo.
All’atto della registrazione venivano concesse le agevolazioni
tributarie di cui all’art. 6 della legge regionale 28 aprile 1954, n.
11.
Non essendo stato però rilasciato il certificato di abitabilità
entro il termine di un anno dalla stipula dell’atto, veniva ingiunto
agli alienanti il pagamento delle imposte dovute.
Contro l’ingiunzione i venditori proponevano opposizione dinanzi al
Tribunale di Palermo e, dopo aver rilevato che il beneficio
dell’esenzione fiscale previsto dal citato art. 6 della legge n. 11 del
1954 (di poi recepito dall’art. 1 della legge regionale 18 ottobre
1954, n. 37, e prorogato nel termine finale fino al 31 dicembre 1965,
con successive leggi 29 luglio 1957, n. 46, 12 novembre 1959, n. 29, e
27 novembre 1961, n. 22) riguarda i contratti di primo trasferimento
sia di appartamenti costruiti, sia da costruire o in corso di
costruzione, osservavano che la dichiarazione di abitabilità cui la
legge fa riferimento per stabilire il termine di scadenza della
agevolazione, viene in considerazione solo per gli immobili già
costruiti e non anche per quelli da costruire o in corso di costruzione
in quanto per questi ultimi il legislatore non poteva subordinare il
beneficio fiscale al preventivo rilascio di un certificato di
abitabilità.
L’Avvocatura distrettuale dello Stato in difesa
dell’Amministrazione delle finanze, rilevava, per contro, che il
beneficio concesso dalla legislazione regionale, al pari di quello
previsto dalle leggi statali, sia da riferirsi solo all’acquisto di
appartamenti già ultimati e che l’espressione “in corso di costruzione
o da costruire” sia da intendere nel senso che l’agevolazione va
concessa alla compravendita di appartamenti ultimati, anche se essi
siano in corso di costruzione o da costruire all’atto dell’entrata in
vigore della legge.
Il Tribunale con ordinanza del 26 maggio 1965 ha sollevato di
ufficio la questione di illegittimità costituzionale delle sopra
richiamate norme regionali in riferimento all’art. 36 dello Statuto.
Secondo il giudice a quo le norme regionali si discostano nella
disciplina della materia dalle leggi nazionali (2 luglio 1949, n. 408,
e successive leggi di proroga n. 112 del 1954, n. 22 del 1955, nn. 166
e 1416 del 1956, n. 1218 del 1957 e n. 35 del 1960), sia perché
estendono il beneficio ad immobili da costruire o in corso di
costruzione, oltre a quelli già ultimati, sia perché non collegano in
alcun modo la concessione del beneficio con il contenimento
dell’esecuzione dell’opera in un periodo di tempo delimitato.
L’estensione del beneficio ad ipotesi e situazioni mai ritenute
meritevoli di incoraggiamento dalle leggi statali, legittima il dubbio,
secondo il Tribunale, che il legislatore regionale non abbia rispettato
i limiti del suo potere concorrente di legiferazione.
Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito il Ministero delle
finanze, in persona del Ministro pro tempore, ed è intervenuto il
Presidente della Regione siciliana con deposito di deduzioni in
cancelleria, rispettivamente l’8 e il 19 settembre 1965, entrambi
rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato.
Nelle deduzioni e nella successiva memoria, depositata il 4
novembre 1966, l’Avvocatura fa anzitutto presente che le difficoltà
interpretative alle quali dava luogo la norma denunciata non sussistono
più essendo intervenuta, nelle more dell’emanazione dell’ordinanza, la
legge regionale 14 giugno 1965, n. 14, la quale, interpretando
autenticamente tale norma, dispone che i benefici da essa previsti si
applicano anche al primo trasferimento di appartamenti in corso di
costruzione o da costruire, purché la dichiarazione di abitabilità
sia presentata entro un anno dalla scadenza del termine di efficacia
della legge.
Per quanto riguarda la questione di costituzionalità delle leggi
regionali impugnate l’Avvocatura afferma che sono da ritenersi
infondati i motivi di illegittimità addotti perché tali leggi,
uniformandosi a quelle statali in materia (ed in particolare ai
principi della legge 2 luglio 1949, n. 408), agevolano sempre e
soltanto il primo trasferimento d’immobili adibiti ad uso di abitazione
non di lusso e le stesse categorie di costruttori. Le leggi regionali
concedono, cioè, un beneficio di tipo identico a quello previsto dalle
leggi nazionali subordinandolo sempre alla condizione che l’immobile
sia ultimato, sia dichiarato abitabile e risponda ai requisiti previsti
dalla legge.
Né è del tutto esatto – secondo l’Avvocatura – che le
disposizioni regionali, in difformità dai principi della legge statale
n. 408 del 1949, non fissino alcun termine per l’ultimazione della
costruzione ai fini dell’ammissione al beneficio.
Infatti la legge 28 aprile 1954, n. 11, dispone che
l’applicabilità dei benefici da essa previsti (art. 1) è condizionata
al fatto che la costruzione sia iniziata e condotta a termine nel
periodo decorrente dal 1 gennaio 1954 al 31 dicembre 1957, e le
successive leggi di proroga hanno del pari previsto un termine entro il
quale la costruzione deve essere ultimata.
1. – Secondo l’ordinanza di rimessione la Regione siciliana, nel
dare con le disposizioni impugnate autonoma disciplina alla materia dei
benefici fiscali riguardanti il primo trasferimento a titolo oneroso di
appartamenti di nuova costruzione, si sarebbe discostata dai principi
cui si informano le leggi nazionali, assicurando un migliore
trattamento sotto un duplice aspetto: per aver esteso i benefici ad
immobili da costruire e in corso di costruzione, oltre a quelli già
ultimati – i soli considerati dalle leggi statali – per non avere in
alcun modo collegato la concessione del beneficio con il contenimento
dell’esecuzione dell’opera in un periodo di tempo congruamente
delimitato (due anni per la legge nazionale).
La Corte ritiene che il più favorevole trattamento tributario
concesso dalla Regione non sia tale, per natura e portata, da
legittimare i prospettati dubbi di incostituzionalità per contrasto
con l’art. 36 dello Statuto siciliano.
2. – L’estensione della agevolazione ai contratti di vendita di
immobili ancora da costruire o in corso di costruzione si risolve in
una semplice anticipazione del beneficio al fine di favorire il
finanziamento del costruttore.
La norma regionale, giustificabile per situazioni economiche di
carattere locale, non altera il contenuto, né snatura la funzione del
beneficio, in quanto l’effettivo riconoscimento di quest’ultimo resta
sempre subordinato alla condizione che la costruzione dell’immobile,
oggetto del trasferimento a titolo oneroso, venga poi realizzata entro
i termini e con i requisiti richiesti dalla legge. Vi è, in
definitiva, una sostanziale coincidenza tra l’agevolazione regionale e
quella statale, entrambe dirette ad agevolare la ripresa nel settore
dell’edilizia mediante la concessione di benefici tributari riguardanti
trasferimenti di immobili con identiche caratteristiche e tendenti a
favorire le stesse categorie di interessati.
3. – Del pari infondata è poi la censura di incostituzionalità
prospettata sotto il profilo della omessa subordinazione, della
concessione del beneficio in esame alla condizione che la costruzione
sia iniziata e compiuta in un determinato periodo di tempo.
In realtà un termine di contenimento dell’esecuzione dell’opera
risulta fissato nelle norme regionali impugnate. Nell’art. 1 della
originaria legge regionale 28 aprile 1954, n. 11, poi recepita dalla
legge 18 ottobre 1954, n. 37, leggesi, infatti, che le agevolazioni
tributarie sono applicabili “sempre che la costruzione sia iniziata e
condotta a termine nel periodo decorrente dal 1 gennaio 1954 a tutto il
31 dicembre 1957” ed un termine di durata della costruzione è stato
conservato dalle successive leggi regionali di proroga delle
agevolazioni fiscali.
Il divario sotto questo aspetto esistente tra la disciplina
regionale e quella dello Stato, la quale esige che la costruzione venga
ultimata entro un termine dal suo inizio (art. 13 della legge 2 luglio
1949, n. 408) non è tale da dover ritenere pregiudicata la funzione di
simile disposizione che è quella di sollecitare l’attività edilizia.
La scelta di un tempo tecnico medio per la costruzione di un
edificio è elemento suscettibile di variazioni in relazione a speciali
condizioni ambientali e alla efficienza operativa delle imprese
costruttrici; importante è che esso assolva il compito di
incentivazione tenuto presente dal legislatore.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, in riferimento all’art. 36, comma primo,
dello Statuto speciale della Regione siciliana, la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale siciliana
18 ottobre 1954, n. 37, contenente “Sgravi fiscali per le nuove
costruzioni edilizie” in relazione all’art. 6 della legge 28 aprile
1954, n. 11, e successive leggi regionali di proroga 29 luglio 1957, n.
46, 12 novembre 1959, n. 29, e 27 novembre 1961, n. 22.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1967.
ANTONINO PAPALDO – NICOLA JAEGER –
GIOVANNI CASSANDRO – ANTONIO MANCA –
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHTARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI.