Sentenza N. 4 del 1978
Corte Costituzionale
Data generale
16/01/1978
Data deposito/pubblicazione
16/01/1978
Data dell'udienza in cui è stato assunto
10/01/1978
OGGIONI – Avv. LEONETTO AMADEI – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO
ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof.
LEOPOLDO ELIA – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott.
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO
PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE, Giudici,
la Regione siciliana sorti per effetto:
a) del telegramma del Ministro per le finanze del 29 marzo 1976, n.
15/01615 e del decreto dello stesso Ministro in data 3 febbraio 1976,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 24 febbraio 1976;
b) della circolare n. 11332 dell’11 marzo 1976 e del decreto
dell’Assessore per le finanze della Regione siciliana n. 173 del 1
aprile 1976;
c) del decreto 5 maggio 1977, emanato dal Ministro per le finanze,
di concerto col Ministro per il Tesoro, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 123 del 7 maggio 1977.
Atti tutti relativi al versamento, da parte di Istituti di credito,
delle imposte versate, in sede di autotassazione, nel territorio della
Regione siciliana; ricorsi notificati, rispettivamente, il 21 aprile e
il 9 giugno 1976 e il 4 luglio 1977, iscritti ai nn. 22 e 27 del
registro 1976 e al n. 14 del registro 1977.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri e della Regione siciliana;
udito nell’udienza pubblica del 30 novembre 1977 il Giudice
relatore Guido Astuti.
L’art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, ha previsto, per le
persone fisiche, il pagamento dell’imposta sul reddito mediante delega
del contribuente ad una delle aziende di credito abilitate al
versamento della imposta alla Tesoreria dello Stato. Il relativo
regolamento emanato con decreto 3 febbraio 1976 (G.U. 24 febbraio 1976,
n. 49) dal Ministro per le Finanze di concerto con il Ministro del
Tesoro, stabilisce, tra l’altro, all’art. 2 che “l’azienda di credito
delegata deve eseguire il pagamento direttamente alla Sezione di
tesoreria provinciale dello Stato, nella cui circoscrizione ha sede la
dipendenza dell’azienda che ha ricevuto l’ordine di pagamento”.
A fronte di tale normativa statale l’Assessore alle Finanze della
Regione siciliana diramava la circolare 11 marzo 1976, n. 11332, con
la quale si disponeva l’obbligo per le aziende di credito operanti
nella Regione, delegate al pagamento dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche, di effettuare il versamento delle somme relative non
già alla Tesoreria provinciale dello Stato, bensì alla Cassa
regionale.
Con nota n. 11800 del 15 marzo 1976 l’Assessore chiedeva al
Ministero delle Finanze di confermare le istruzioni impartite con la
citata circolare.
Il Ministro delle Finanze rispondeva in senso contrario con
telegramma n. 15/01615 del 29 marzo 1976, inviato all’Assessore ed alla
Associazione Bancaria Italiana.
Allora, con decreto 1 aprile 1976, n. 173, l’Assessore regionale
alle Finanze disponeva, confermando la circolare numero 11332 dell’11
marzo 1976, il versamento nelle casse regionali da parte delle aziende
di credito delegate.
Quindi, con atto notificato il 20 aprile 1976, il Presidente della
Regione siciliana proponeva ricorso per regolamento di competenza,
chiedendo alla Corte costituzionale di volere, previa sospensione degli
atti impugnati, annullare il decreto ministeriale 3 febbraio 1976 ed il
telegramma ministeriale n. 15/01615 del 29 marzo 1976, siccome lesivi
della competenza della Regione in materia finanziaria, come fissata
dagli artt. 20, 36 e 43 dello Statuto. Si costituiva il Presidente del
Consiglio dei ministri, a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato,
affermando la competenza statale in materia di riscossione delle
imposte.
La richiesta di sospensione era respinta con ordinanza n. 115 del 6
maggio 1976 sul rilievo della inesistenza di gravi ragioni, essendo
stato nel frattempo emanato il decreto assessoriale 1 aprile 1976, n.
173 con cui era stato disposto che nel territorio della Sicilia le
aziende di credito delegate dovessero effettuare il versamento
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche direttamente agli uffici
provinciali di cassa regionale.
Avverso tale decreto e, se del caso, avverso la circolare 11 marzo
1976, n. 11332 proponeva a sua volta conflitto di attribuzione il
Presidente del Consiglio dei ministri, con atto notificato il 9 giugno
1976, lamentando rientrare nella competenza dello Stato la materia
inerente alla modalità di riscossione delle imposte. Si costituiva il
Presidente della Regione siciliana affermando la piena legittimità
degli atti impugnati, siccome rientranti nella competenza regionale.
La riscossione della imposta sul reddito delle persone fisiche è
stata ancora modificata con d.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, che
all’art. 3 ne ha disposto il versamento diretto alle sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato, anziché all’esattoria. A seguito di
ciò è stato emanato il D.M. 5 maggio 1977 (G.U. n. 123 del 7 maggio
1977), il quale ha stabilito che il versamento dell’imposta da parte
dell’azienda di credito deve essere fatto direttamente alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato.
Avverso tale decreto ha proposto nuovo ricorso, con atto notificato
il 4 luglio 1977, la Regione Sicilia chiedendone l’annullamento, previa
sospensione, siccome lesivo della propria autonomia. Si è costituito
il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell’Avvocatura
generale dello Stato, rilevando che il decreto non contesta la
spettanza regionale del tributo, concernendo solo la sua riscossione.
Successivamente è stato emanato il D.M. 26 luglio 1977 (G.U. 6
agosto 1977, n. 214), che, modificando il precedente decreto
ministeriale, ha disposto che le sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato rilascino alle aziende di credito, all’atto del versamento, ove
l’importo debba essere riservato alla Cassa regionale siciliana, un
estratto del relativo vaglia del tesoro.
A seguito di ciò la Regione Sicilia ha rinunciato, con due atti
del 5 ottobre 1977, entrambi ritualmente accettati, ai conflitti
proposti con i ricorsi notificati il 20 aprile 1976 e 4 luglio 1977.
Inoltre, con decreto assessoriale 30 settembre 1977 è stato
revocato il decreto 1 aprile 1976, contro cui aveva proposto ricorso lo
Stato con atto notificato il 9 giugno 1976.
1. – Con il primo ricorso indicato in epigrafe la Regione siciliana
ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato,
chiedendo l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del
decreto emanato dal Ministro per le finanze, di concerto con il
Ministro per il tesoro, in data 3 febbraio 1976, “Norme per
l’attuazione dell’art. 17, terzo comma, della legge 2 dicembre 1975, n.
576, concernente disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle
successioni”, (G.U. 24 febbraio 1976, n. 49) e del telegramma del
Ministro per le finanze in data 29 marzo 1976, n. 15/01615,
confermativo della disposizione dell’art. 1 di detto decreto circa
l’obbligo delle aziende di credito delegate dai contribuenti al
pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di eseguire
il pagamento stesso alle sezioni di tesoreria provinciale.
La Regione assumeva l’invasione dell’ambito della propria
competenza, in violazione degli artt. 36, 43, 20 dello Statuto speciale
e 2, 6, 8 delle Norme di attuazione approvate con d.P.R. 26 luglio
1965, n. 1074, nonché degli artt. 113 e 134 della Costituzione, e 39 e
40 della legge 11 marzo 1953, n. 87; e chiedeva quindi l’annullamento
degli atti impugnati, previa occorrendo declaratoria della
illegittimità costituzionale dell’art. 17 della legge n. 576 del 1975,
denunciata in via incidentale ed eventuale in riferimento alle norme
già ricordate.
2. – Con il secondo ricorso indicato in epigrafe il Presidente del
Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione nei
confronti della Regione siciliana, per l’annullamento della circolare
11 marzo 1976, n. 11332 e del decreto 1 aprile 1976, n. 173
dell’Assessore per le finanze della Regione, sostenendo che gli atti
emanati dallo Stato per l’attuazione del disposto dell’art. 17 della
legge n. 576 del 1975 disciplinavano unicamente le modalità di
riscossione dell’imposta, materia di competenza statale, e che comunque
la Regione non avrebbe potuto annullare o modificare tali atti, né
sospenderne l’esecuzione, per la pretesa lesione della propria sfera di
attribuzioni.
3. – Con il terzo ricorso indicato in epigrafe la Regione siciliana
ha sollevato conflitto di attribuzione, chiedendo l’annullamento previa
sospensione dell’esecuzione, del decreto emanato in data 5 maggio 1977
dal Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro,
recante “Modalità per il versamento dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche mediante delega alle aziende di credito” (G.U. 7 maggio
1977, n. 123), in correlazione con le nuove disposizioni dettate dal
d.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920. La Regione denunciava la lesione della
propria sfera di competenza per gli stessi motivi già esposti nel
primo ricorso, proponendo altresì questione incidentale di
legittimità, per i medesimi parametri costituzionali, dell’art. 3 bis
del d.P.R. n. 920 del 1976.
4. – Nelle more dei giudizi, è stato emanato dal Ministro per le
finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, il decreto 26
luglio 1977 (G.U. 6 agosto 1977, n. 214), con il quale, modificando le
disposizioni del precedente decreto 5 maggio 1977, è stato stabilito
che le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato rilascino alle
aziende di credito delegate, all’atto del versamento, “un estratto del
vaglia del Tesoro, quando l’importo debba essere riversato alla Cassa
regionale siciliana”, e che gli Uffici provinciali di detta Cassa,
all’atto della ricezione del vaglia del Tesoro inoltrato dalle
competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, “rilascino
alle aziende di credito quietanza per l’importo indicato sul vaglia
medesimo”.
A seguito di queste nuove disposizioni, la Regione siciliana ha
prodotto in data 5 ottobre 1977 formali atti di rinunzia ai due ricorsi
sopra indicati, ai sensi dell’art. 27, ultimo comma, delle Norme
integrative; detti atti sono stati ritualmente accettati dalla
controparte.
Inoltre, con decreto 30 settembre 1977, n. 1223, l’Assessore per le
finanze della Regione ha revocato il proprio decreto 1 aprile 1976, n.
173, e gli atti connessi, oggetto del conflitto di attribuzione
sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Di conseguenza
l’Avvocatura generale dello Stato, con atto 4 novembre 1977, ha chiesto
dichiararsi cessata la materia del contendere.
5. – I tre giudizi possono essere riuniti. In conformità alla
giurisprudenza di questa Corte, è da dichiarare la cessazione della
materia del contendere in relazione al ricorso proposto dal Presidente
del Consiglio dei ministri; e ai sensi dell’art. 27, quarto comma,
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, debbono
dichiararsi estinti i due giudizi promossi dalla Regione siciliana.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso
per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei
ministri in ordine alla circolare 11 marzo 1976, n. 11332, e al
decreto 1 aprile 1976, n. 173 dell’Assessore per le finanze della
Regione siciliana;
dichiara estinti per rinuncia i processi relativi ai ricorsi per
conflitto di attribuzione sollevati dalla Regione siciliana: a) in
relazione al telegramma del Ministro per le finanze 29 marzo 1976, n.
15/01615 e al decreto 3 febbraio 1976 dello stesso Ministro, di
concerto con il Ministro per il tesoro; b) in relazione al successivo
decreto 5 maggio 1977 del Ministro per le finanze di concerto con il
Ministro per il tesoro.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1978.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
LEONETTO AMADEI – EDOARDO VOLTERRA –
GUIDO ASTUTI – MICHELE ROSSANO –
ANTONINO DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA –
GUGLIELMO ROEHRSSEN – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere