Sentenza N. 4 del 1999
Corte Costituzionale
Data generale
21/01/1999
Data deposito/pubblicazione
21/01/1999
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/01/1999
Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv.
Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof.
Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE,
avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni), promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1997
dal tribunale di Roma, nel procedimento civile vertente tra Vittorio
Macchioni e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
pervenuta alla Corte costituzionale il 21 gennaio 1998, iscritta al
n. 68 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno
1998;
Udito nella camera di consiglio del 1 luglio 1998 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
delle poste e delle telecomunicazioni per il risarcimento del danno
causato dal ritardato pagamento di un vaglia telegrafico, che sarebbe
stato recapitato diciassette giorni dopo la spedizione, con ordinanza
emessa il 6 giugno 1997 il tribunale di Roma ha sollevato, in
riferimento agli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n.
156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in
materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte
in cui esclude la responsabilità per il servizio postale di vaglia
telegrafico e, in particolare, per l’ipotesi di grave ritardo
nell’espletamento dello stesso servizio.
La disposizione denunciata stabilisce che l’amministrazione non
incontra alcuna responsabilità per i servizi postali, di bancoposta
e delle telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti espressamente
stabiliti dalla legge.
Avendo le Poste – italiane ente succeduto all’amministrazione delle
poste, per effetto della trasformazione disposta dall’art. 6, comma
1, del d.-l. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 gennaio 1994, n. 71 – eccepito che, indipendentemente
dall’entità del ritardo, l’art. 6 del d.P.R. n. 156 del 1973 esclude
ogni responsabilità, il tribunale di Roma, ritenendo di dover
applicare questa norma, reputa che essa stabilisca una anacronistica
situazione di privilegio e determini una ingiustificata disparità di
trattamento. Lo stesso giudice ricorda che è stata già dichiarata
la illegittimità costituzionale della stessa disposizione
denunciata: sia nella parte in cui essa stabiliva che
l’amministrazione non è tenuta al risarcimento dei danni, oltre
all’indennità di cui all’art. 28 dello stesso codice postale e delle
telecomunicazioni, in caso di perdita o di manomissione di
raccomandate con le quali siano stati spediti vaglia cambiari emessi
in commutazione di debiti dello Stato (sentenza n. 303 del 1988); sia
nella parte in cui disponeva che il concessionario del servizio
telefonico non è tenuto al risarcimento dei danni per le
interruzioni del servizio dovute a sua colpa (sentenza n. 1104 del
1988) e per le erronee indicazioni nell’elenco degli abbonati
(sentenza n. 456 del 1994).
La questione si porrebbe, ora, in termini analoghi per il servizio
postale di vaglia telegrafico. Anzi, la nuova qualificazione di ente
pubblico economico del gestore del servizio postale accentuerebbe il
carattere e l’impronta privatistica di tale servizio, che a maggior
ragione sarebbe da ritenere inconciliabile con limitazioni di
responsabilità non più giustificabili né logicamente sostenibili.
disciplina della responsabilità per il servizio postale di vaglia
telegrafico. Il tribunale di Roma ritiene che l’art. 6 del d.P.R. 29
marzo 1973, n. 156, stabilendo che l’amministrazione non incontra
alcuna responsabilità per i servizi postali, di bancoposta e delle
telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti stabiliti dalla legge,
escluda il risarcimento del danno determinato da grave ritardo
nell’espletamento del servizio di vaglia telegrafico e sia in
contrasto con gli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione.
2. – La questione non è fondata, nei sensi di seguito precisati.
2.1. – Nell’esaminare le disposizioni che limitano la
responsabilità dell’amministrazione delle poste per danni cagionati
agli utenti, la giurisprudenza costituzionale ha più volte
considerato superata la concezione amministrativa del servizio
postale, che consentiva di collegare le limitazioni di
responsabilità alla necessità di garantire la discrezionalità
dell’Amministrazione. In presenza di un servizio organizzato e
gestito in forma di impresa ed improntato a criteri di economicità,
il rapporto con gli utenti assume carattere contrattuale e perde le
connotazioni autoritative, venendo così progressivamente assimilato
alla disciplina di diritto comune.
Nella regolamentazione della responsabilità per il danno causato
agli utenti per inadempimenti inerenti ai servizi erogati, viene meno
il rilievo un tempo attribuito ai profili soggettivi, attinenti
all’amministrazione, all’ente o alla società che li gestisce, mentre
diventano decisivi i profili oggettivi, relativi alle caratteristiche
proprie di ciascun servizio, che possono anche giustificare una
disciplina speciale che, nel rispetto della ragionevolezza, limiti,
senza escluderla del tutto, la responsabilità per l’esecuzione delle
prestazioni contrattualmente dovute da chi fornisce i servizi. In
base a questi criteri, per i servizi di bancoposta, che non si
discostano per struttura e funzione dagli analoghi servizi propri
dell’attività bancaria, si è ritenuta non giustificata l’esclusione
generalizzata di qualsiasi responsabilità per il colpevole
inadempimento da parte dell’amministrazione postale (sentenza n. 463
del 1997).
2.2. – Per quanto specificamente si riferisce alla disciplina della
responsabilità per grave ritardo nell’espletamento del servizio di
vaglia telegrafico, che è posta ad oggetto del giudizio di
legittimità costituzionale, il codice postale e delle
telecomunicazioni (approvato con il d.P.R. n. 156 del 1973)
attribuisce rilievo all’osservanza delle norme stabilite dal
regolamento generale dei servizi postali e di bancoposta:
l’amministrazione è liberata da ogni responsabilità quando il
pagamento delle somme ad essa affidate dagli utenti sia effettuato
con l’osservanza delle norme stabilite da tale regolamento (art.
102). È da intendere che il pagamento non riguardi solo la fase
terminale del servizio, consistente nella materiale consegna del
denaro al destinatario, ma comprenda anche la disciplina relativa a
quanto sia preordinato a tale consegna, giacché il pagamento ad una
persona e presso un ufficio designati dal mittente costituisce
l’oggetto stesso del servizio di vaglia postali (art. 104 dello
stesso codice postale). La responsabilità dell’Amministrazione è,
dunque, esclusa quando siano osservate le norme che disciplinano il
servizio, quali risultano dall’apposito regolamento e dalle
istruzioni da esso richiamate.
Il regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e
delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta), approvato con il
d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256, stabilisce che i vaglia che dispongono
i pagamenti per telegrafo (art. 28, comma 5) siano recapitati ai
destinatari nei modi e nelle forme previsti dalle istruzioni (art.
48). Queste ultime, oltre che regolamentare le modalità di consegna
al destinatario del telegramma-avviso (art. 80), prevedono anche i
termini di consegna, i tempi e i mezzi di recapito (art. 121).
Quando la mancata o ritardata consegna avvenga per cause imputabili
all’amministrazione, i termini previsti dalle istruzioni, cui rinvia
il regolamento, assumono rilievo ai fini non solo del rimborso delle
tasse, ma anche della responsabilità dell’amministrazione, giacché
se essa non rispetta le norme stabilite dal regolamento e dalle
istruzioni non può essere liberata da responsabilità (art. 102 del
codice postale).
La disposizione denunciata, nel contesto normativo nel quale si
colloca, non esclude pertanto la responsabilità dell’Amministrazione
postale per il grave e colpevole ritardo nell’espletamento del
servizio di vaglia telegrafico. Essendo dunque possibile una
interpretazione che supera il contrasto con i parametri indicati per
la verifica della legittimità costituzionale, questa interpretazione
deve essere preferita.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973,
n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), sollevata,
in riferimento agli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale
di Roma con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999.
Il cancelliere: Fruscella