Sentenza N. 40 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
21/03/1969
Data deposito/pubblicazione
21/03/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
13/03/1969
GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI –
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ- Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI
OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE, Giudici,
2 e 3 della legge 21 ottobre 1964, n. 1013, recante “Istituzione di una
imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso”, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 maggio 1966 dalla Commissione
distrettuale delle imposte di Torino sui ricorsi riuniti di Bona
Emanuele ed altri contro l’Ufficio delle imposte di Torino, iscritta al
n. 2 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 38 dell’11 febbraio 1967;
2) ordinanza emessa il 20 aprile 1967 dalla Commissione provinciale
delle imposte di Genova sul ricorso di Garassino Eleonora contro
l’Ufficio delle imposte di Genova, iscritta al n. 187 del Registro
ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ulliciale della Repubblica
n. 258 del 14 ottobre 1967.
Visti gli atti di costituzione di Garassino Eleonora e
dell’Amministrazione finanziaria dello Stato e d’intervento dei
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell’udienza pubblica del 9 ottobre 1968 la relazione del
Giudice Giuseppe Verzì;
uditi l’avv. Victor Uckmar, per la Garassino, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Franco Casamassima, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri e per l’Amministrazione delle finanze.
Con ordinanza del 24 maggio 1966, la Commissione distrettuale delle
imposte dirette e indirette di Torino, che doveva decidere i ricorsi di
Bona Emanuele e di altri contro l’Ufficio delle imposte dirette ed
indirette di Torino, ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1 della legge 21 ottobre 1964, n. 1013, in
riferimento agli artt. 3, 53 e 42, terzo comma, della Costituzione,
nonché degli artt. 2 e 3 della medesima legge in riferimento agli
artt. 3, 24, 113 e 25 della Costituzione. La stessa legge è stata
impugnata con ordinanza del 20 aprile 1967 della Commissione
provinciale delle imposte di Genova, in riferimento all’art. 23 della
Costituzione per violazione della riserva di legge in materia
tributaria.
Le due ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 dell’11
febbraio 1967 e n. 258 del 14 ottobre 1967.
Nel giudizio dinanzi questa Corte relativo alla prima ordinanza si
è costituita l’Amministrazione delle finanze ed è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura generale dello Stato. Nell’altro giudizio si è
costituita la signora Eleonora Garassino in Guglieri difesa dagli
avvocati Alberto Grassi e prof. Victor Uckmar ed ha richiesto che, in
riferimento all’art. 23 della Costituzione, venga dichiarata la
illegittimità della legge in esame.
Con la sentenza n. 10 del 30 gennaio 1969 questa Corte ha affermato
che le commissioni per i tributi erariali, sia distrettuali che
provinciali, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale. La
disciplina relativa alla composizione, ai poteri ed al funzionamento di
tali commissioni, ed in modo speciale la circostanza che, dopo che in
sede amministrativa si è proceduto all’accertamento in contraddittorio
del debito di imposta la tutela giurisdizionale del contribuente è
affidata all’autorità giudiziaria, convincono che le suindicate
commissioni tributarie non hanno natura giurisdizionale.
In mancanza di siffatto requisito le stesse commissioni non sono
legittimate a sollevare davanti a questa Corte questioni di
legittimità costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1, 2 e 3 della legge 21 ottobre 1964, n. 1013, sollevata
con le ordinanze del 24 maggio 1966 e 20 aprile 1967 dalla Commissione
distrettuale delle imposte di Torino e dalla Commissione provinciale
delle imposte di Genova
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 13
marzo 1969.
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE.