Sentenza N. 40 del 1971
Corte Costituzionale
Data generale
04/03/1971
Data deposito/pubblicazione
04/03/1971
Data dell'udienza in cui è stato assunto
25/02/1971
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE –
Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
27 ottobre 1969 dal tribunale di Napoli nel procedimento penale a
carico di Brancaccio Luigi ed altro, iscritta al n. 441 del registro
ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 5 del 7 gennaio 1970.
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1970 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti.
Con ordinanza emessa il 27 ottobre 1969 nel procedimento penale a
carico di Brancaccio Luigi ed altro, il tribunale di Napoli ha ritenuto
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 389, secondo comma, del codice di procedura
penale in riferimento all’art. 25, primo comma, della Costituzione.
Secondo il giudice a quo, la norma impugnata, col disporre che il
pubblico ministero debba procedere con istruttoria sommaria quando
l’imputato, nell’interrogatorio, ha confessato e non appaiono necessari
ulteriori atti d’istruzione, consentirebbe, che egli, operando
insindacabilmente la valutazione della esistenza di tali circostanze,
si renda arbitro della scelta del tipo d’istruzione e quindi
dell’assegnazione o meno al giudice istruttore anche di quei processi
che per l’art. 295 del codice di procedura penale apparterrebbero alla
sua competenza. Il che comporterebbe la violazione del principio del
giudice naturale sancito dall’art. 25, primo comma, della Costituzione.
L’ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata.
Nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parti e
perciò la causa viene portata in camera di consiglio per la decisione,
ai sensi degli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9; primo comma, delle Norme integrative.
Il tribunale di Napoli ritiene che contrasti con il principio della
precostituzione del giudice di cui all’art. 25, primo comma, della
Costituzione; la disposizione dell’art. 389, secondo comma, del codice
di procedura penale che fa obbligo al pubblico ministero di procedere
con istruttoria sommaria quando l’imputato ha confessato e non appaiono
necessari ulteriori atti d’istruzione.
Ciò perché se il p.m. può giudicare insindacabilmente sul punto
che esista una confessione e che altri atti istruttori non occorrano,
egli è reso in realtà arbitro di scegliere il tipo di istruzione e
quindi anche di sottrarre al giudice istruttore processi che, secondo
la legge, apparterrebbero alla sua competenza.
L’ordinanza in data 27 ottobre 1969 è stata emessa dal, tribunale,
ovviamente in udienza, e quindi quando l’istruttoria sommaria era già
stata conclusa, ed anteriormente all’entrata in vigore della legge 7
novembre 1969, n. 780, che ha modificato l’art. 389 del codice di
procedura penale introducendo, sulla scelta dell’istruttoria da parte
del pubblico ministero, un controllo del giudice istruttore da attuarsi
su ricorso che l’imputato ha facoltà di proporre, inizialmente allo
stesso pubblico ministero, entro cinque giorni dalla notifica di un
ordine o di ogni altro atto da cui si ricavi la notizia certa di un
procedimento a suo carico, e successivamente, in caso di reiezione, al
giudice istruttore.
Nella specie, essendo l’istruttoria già conclusa, ed i termini
scaduti, il procedimento previsto dalla nuova legge non trova
applicazione.
La questione va quindi esaminata nei termini nei quali è stata
proposta ed entro tali termini va ritenuta fondata.
Con sentenza n. 117 del 1968 la Corte ebbe a dichiarare la
illegittimità costituzionale del terzo comma dello stesso art. 389, il
quale dispone che il pubblico ministero debba procedere con istruttoria
sommaria in ogni caso in cui la prova appare evidente. Le ragioni per
le quali la illegittimità venne pronunziata si riassumono nella
inaccettabilità del principio che la scelta del tipo di istruttoria,
con possibile compressione delle competenze del giudice istruttore,
possa essere rimessa al pubblico ministero mediante un suo giudizio,
allora insindacabile, sull’evidenza della prova.
E poiché non è dubbio che le stesse ragioni ricorrono anche nella
ipotesi del giudizio relativo alla esistenza della confessione e alla
superfluità di ulteriori atti istruttori, che, nell’originario testo
dell’art. 389, secondo comma, era egualmente sottratto a ogni
controllo, ne discende che debba essere dichiarata la illegittimità
costituzionale anche di tale disposizione del codice di procedura
penale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 389, secondo
comma, del codice di procedura penale, nei limiti in cui, nel testo
anteriore alla riforma introdotta con la legge 7 novembre 1969, n.
780, esclude la sindacabilità, nel corso del processo, della
valutazione compiuta dal pubblico ministero sul punto che l’imputato ha
confessato e non appaiono necessari ulteriori atti di istruzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1971.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.