Sentenza N. 401 del 1996
Corte Costituzionale
Data generale
20/12/1996
Data deposito/pubblicazione
20/12/1996
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/12/1996
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv.
Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, prof. Gustavo ZAGREBELSKY,
prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI,
prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
della regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato
giuridico ed economico del personale dell’Amministrazione regionale
per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa
concernente lo stesso personale), promosso con ordinanza emessa il 16
novembre 1994 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la
regione siciliana, sui ricorsi riuniti proposti da Nobile Vito ed
altri contro Presidenza della Regione Sicilia ed altro, iscritta al
n. 26 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 6, prima serie speciale, dell’anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
nel corso di un giudizio di appello, proposto da dipendenti
dell’amministrazione regionale della Sicilia cessati dal servizio in
date antecedenti al 2 gennaio 1985, avverso la sentenza con la quale
il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia aveva rigettato
le domande di annullamento dei decreti di liquidazione delle
rispettive indennità di buonuscita, nei quali non era stata
computata l’indennità di contingenza – con ordinanza emessa il 16
novembre 1994 (pervenuta alla Corte il 10 gennaio 1996), ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 della legge
della regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato
giuridico ed economico del personale dell’Amministrazione regionale
per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa
concernente lo stesso personale), nella parte in cui dispone
l’inclusione nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita
anche dell’indennità di contingenza, ma con decorrenza (solo) dal 1
gennaio 1985.
Affermata la rilevanza della questione, osserva il rimettente come
la Corte costituzionale abbia ritenuto non fondata (con sentenza n.
243 del 1993) altra questione di legittimità della stessa norma,
allora sollevata sotto il profilo della disparità di trattamento tra
lavoratori appartenenti alla medesima categoria in ragione della data
di cessazione dal servizio. Ritiene tuttavia – alla stregua dei
princìpi enunciati nella citata sentenza – la non manifesta
infondatezza di quanto prospettato dagli appellanti circa la
configurabilità di una disparità di trattamento fra diverse
categorie di lavoratori subordinati e, in particolare, fra lavoratori
pubblici e privati, nonché fra lavoratori pubblici dipendenti dalla
regione siciliana e lavoratori pubblici ai quali la legge 29 gennaio
1994, n. 87, ha riconosciuto un parziale computo dell’indennità
integrativa speciale nella determinazione della buonuscita,
applicabile anche ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30
novembre 1984 ed a quelli per i quali i rapporti non siano ancora
giuridicamente esauriti.
siciliana del 15 giugno 1988, n. 11, nella parte in cui consente il
computo dell’indennità di contingenza nell’indennità di buonuscita,
soltanto a decorrere dal 1 gennaio 1985. Il giudice a quo sospetta la
violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione e, nel prendere atto
della sentenza n. 243 del 1993 con cui questa Corte ha dichiarato non
fondata la questione, più che prospettare un profilo ulteriore di
illegittimità costituzionale rispetto a quelli a suo tempo
esaminati, introduce due nuovi tertia comparationis.
Il rimettente Consiglio di giustizia amministrativa per la regione
siciliana esaurisce la propria motivazione circa la non manifesta
infondatezza, con la mera prospettazione di una possibile disparità
di trattamento tra lavoratori pubblici e privati nonché tra
lavoratori pubblici dipendenti della regione siciliana e lavoratori
pubblici destinatari della legge 29 gennaio 1994, n. 87.
2. – La questione non è fondata.
Nella sentenza n. 243 del 1993 questa Corte ha affermato la
ragionevolezza della scelta compiuta dal legislatore siciliano
nell’individuare la data del 1 gennaio 1985 quale discrimine
temporale a partire dal quale consentire il computo del beneficio de
quo nell’indennità di buonuscita. Tale momento segna infatti la
decorrenza del nuovo ordinamento giuridico ed economico del
personale, improntato al principio della contrattazione collettiva.
È qui da ribadire il surriportato giudizio di ragionevolezza,
mentre va ancora una volta sottolineata la discrezionalità di scelte
siffatte allorché ad esse conseguano benefici per i destinatari.
2.1. – Non è pertinente dedurre, in contrario, l’asserito
collegamento tra il sistema retributivo dei dipendenti regionali e
quello dei lavoratori subordinati privati. Invero l’art. 1 della
legge regionale 24 luglio 1978, n. 17, si è limitato ad agganciare
la disciplina degli “adeguamenti retributivi derivanti da variazioni
del costo della vita … da corrispondere a titolo d’indennità di
contingenza”, stabilita per i dipendenti della regione siciliana, a
quella prevista per il settore privato dell’industria; senza con ciò
toccare il tema dell’inclusione di detta indennità nel computo
dell’indennità di buonuscita, solo successivamente disposta per i
dipendenti del settore privato dall’art. 1 della legge n. 297 del
1982, che ha sostituito l’art. 2120 del codice civile. Norma,
quest’ultima, la cui applicabilità ai dipendenti in questione, se
certamente non è preclusa – giusta quanto ritenuto dalla pure
invocata sentenza n. 236 del 1986 di questa Corte -, non è comunque
da considerarsi costituzionalmente obbligata.
2.2. – Inconferente è anche il tertium comparationis rappresentato
dal trattamento dei lavoratori pubblici destinatari della legge n.
87 del 1994, a base della quale infatti è il quadro di valutazione
delle compatibilità finanziarie, tenuto ben presente dalla Corte,
che nella citata sentenza n. 243 del 1993 aveva rimesso alla volontà
politica i tempi dell’intervento. Con la normativa in essa contenuta
si sono stabiliti il modo e il tempo del computo dell’indennità
integrativa nel calcolo della buonuscita: in particolare, per questo
secondo aspetto, la contribuzione relativa a detto emolumento, ai
fini della sua inclusione, è stata prevista dal 1 dicembre 1994. A
tale data è logicamente collegato, in quanto dies a quo della
prescrizione decennale, l’altro termine del 30 novembre 1984, che
dunque non può essere utilizzato, per l’evidente diversità di
rationes, quale argomento a sostegno dell’asserita discriminazione
tra i dipendenti regionali e i pubblici dipendenti in generale, il
cui diritto a vedersi riconosciuto il computo in questione consegue
alla richiamata decisione di questa Corte e ad essa si conforma (cfr.
sentenza n. 103 del 1995).
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 19 della legge della regione siciliana 15 giugno 1988, n.
11 (Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale
dell’Amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche
ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal
Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana in
sede giurisdizionale con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l’11 dicembre 1996.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola