Sentenza N. 404 del 1994
Corte Costituzionale
Data generale
28/11/1994
Data deposito/pubblicazione
28/11/1994
Data dell'udienza in cui è stato assunto
21/11/1994
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo
CHELI, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO;
d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle
unità sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 22 aprile
1993 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso
proposto da Dagnino Adriano contro la Regione Liguria ed altra,
iscritta al n. 39 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale,
dell’anno 1994;
Visto l’atto di costituzione di Dagnino Adriano;
Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1994 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
regionale per la Liguria (adi’to da Dagnino Adriano per ottenere
l’annullamento della deliberazione della Giunta regionale della
Liguria n. 1732 del 12 aprile 1990, con la quale il ricorrente è
stato inquadrato nel ruolo nominativo regionale del personale del
Servizio sanitario nazionale, nella posizione funzionale iniziale del
ruolo chimici) ha sollevato, con riferimento all’art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale della tabella
di equiparazione relativa ai biologi, chimici, fisici, psicologi, di
cui all’Allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato
giuridico del personale delle Unità sanitarie locali), nella parte
in cui, ai fini dell’inquadramento, nella posizione funzionale di
chimico coadiutore, dei chimici provenienti dal parastato i quali,
alla data del 20 dicembre 1979, prestavano la propria attività
lavorativa in qualità di chimico – prima qualifica del ruolo
professionale, richiede che gli stessi fossero preposti alla
direzione di struttura organizzativa non complessa da almeno un anno
alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 761 del 1979 cit., e
avessero maturato, alla stessa data, almeno dieci anni di servizio,
diversamente da quanto previsto dalla tabella stessa per
l’inquadramento, nella posizione di chimico coadiutore, del personale
dipendente dalle Regioni e dagli enti locali.
Secondo il giudice a quo la tabella di equiparazione impedisce a
chi, come il ricorrente, ha maturato al 20 dicembre 1979, oltre sei
anni di attività professionale, con laurea e in carriera direttiva,
di accedere, in quanto proveniente da un disciolto ente parastatale,
alla posizione funzionale di coadiutore, l’inquadramento nella quale,
invece, viene direttamente previsto in favore del personale
proveniente dalle Regioni o dagli enti locali, sol che alla stessa
data si trovasse inquadrato, anche da un sol giorno, nel 7 livello ex
d.P.R. n. 191 del 1979.
Il collegio ritiene irragionevole il diverso trattamento giacché
le due categorie di personale – sulla base della comparazione delle
mansioni – presentano connotati di professionalità sostanzialmente
omogenei ed equivalenti.
In particolare, il Tribunale amministrativo regionale della
Liguria sottolinea che dalla declaratoria delle mansioni del 7
livello, di cui all’allegato A al citato d.P.R. n. 191 del 1979
risulta che in esso sono inserite, negli enti locali, non solo
posizioni di lavoro che implicano funzioni di organizzazione e
direzione di unità operative, ma anche posizioni prive di tale
contenuto e che implicano “l’esercizio di compiti e prestazioni che
richiedono particolare preparazione tecnico-scientifica derivante da
specifico titolo professionale”. Tra le esemplificazioni dei profili
inerenti al livello compaiono anche i chimici.
Dal combinato disposto degli articoli 15 e 16 della legge n. 70
del 1975, nonché dall’allegato 1 al d.P.R. n. 411 del 1976 risulta
che il ruolo professionale del personale dipendente dagli enti
parastatali si articola in due qualifiche, alla prima delle quali
appartengono gli iscritti in albi professionali per i quali è
richiesto il possesso del titolo di laurea; che i dipendenti
appartenenti al ruolo professionale si assumono, a norma di legge,
una personale responsabilità di natura professionale e per svolgere
le loro mansioni devono essere iscritti in albi professionali; che
l’appartenente al ruolo professionale esercita in tale contesto le
mansioni proprie della sua professione con piena autonomia
nell’esercizio della stessa, e rispondendo direttamente al legale
rappresentante dell’ente dell’esercizio dei singoli mandati
professionali.
Concludendo, il giudice a quo osserva che il miglior trattamento
riservato al personale proveniente dalle Regioni e dagli enti locali
rispetto a quello relativo al personale proveniente da enti
parastatali appare conseguenza esclusiva dell’Amministrazione di
provenienza, e che, in quanto tale, risulta irragionevole, arbitrario
e contrastante con l’art. 3 della Costituzione.
2. – Si è costituita in giudizio la parte privata, ma l’atto di
costituzione è pervenuto fuori termine.
della Liguria riguarda l’inquadramento nel ruolo nominativo regionale
di personale trasferito da enti parastatali alle unità sanitarie
locali e collocati in nuove qualifiche predisposte nell’allegato 2
del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 sulla base delle posizioni
rivestite e delle mansioni svolte nell’ente di provenienza. Il
Tribunale amministrativo regionale remittente, giudicando su un
ricorso proposto da un chimico – in precedenza dipendente da un ente
parastatale con la prima qualifica del ruolo professionale – per
l’accertamento del diritto di essere inquadrato nella posizione
intermedia di coadiutore, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale – in riferimento all’art. 3 della Costituzione – della
tabella di equiparazione relativa ai biologi, chimici, fisici,
psicologi di cui all’allegato 2 del d.P.R. n. 761 del 1979, nella
parte relativa ai requisiti richiesti per l’inquadramento nella
qualifica intermedia di coadiutore.
Il giudice remittente rileva che la predetta tabella consente agli
ex dipendenti di enti parastatali – che in questi ultimi avevano
svolto attività di chimici di prima qualifica professionale – di
ottenere nel nuovo inquadramento la qualifica intermedia di
coadiutore solo nel caso in cui essi avessero, nell’ente di
provenienza, maturato una anzianità di servizio di almeno dieci anni
e fossero stati preposti ad una struttura organizzativa per almeno un
anno. Il giudice a quo rileva altresì che per accedere alla predetta
qualifica di coadiutore, la tabella impugnata richiede, per i chimici
provenienti dalla Regione e dagli enti locali, il solo requisito
della collocazione, nell’ente originario, nel settimo livello
retributivo-funzionale. Confrontando le due posizioni, il Tribunale
remittente sottolinea che le mansioni proprie della qualifica del
parastato (quale risulta dagli artt. 15 e 16 della legge 20 marzo
1975, n. 70 e dall’allegato 1 del d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411) e
quelle collegate al settimo livello (descritto nell’allegato A del
d.P.R. 1 giugno 1979, n. 191) appaiono omogenee ed equivalenti, sì
che non sarebbe giustificato il diverso trattamento previsto nella
tabella impugnata, con la prefigurazione, a danno dei soggetti
provenienti dal parastato, di requisiti assai più rigorosi per
accedere alla qualifica intermedia di coadiutore.
2. – La questione è fondata.
Il d.P.R. 1 giugno 1979, n. 191, che regola la disciplina del
rapporto di lavoro del personale degli enti locali, nel definire –
nell’allegato A – le posizioni rientranti nel settimo livello
retributivo-funzionale, stabilisce che in quest’ultimo sono
inquadrati, tra gli altri, i “chimici”, precisandosi che la funzione
da questi esercitata implica “l’esercizio di compiti e prestazioni
che richiedono particolare preparazione tecnico-scientifica derivante
da specifico titolo professionale”. Per quanto riguarda invece il
ruolo professionale previsto dall’inquadramento relativo agli enti
parastatali, gli artt. 15 e 16 della legge 20 marzo 1975, n. 70
stabiliscono che in esso sono ricompresi i dipendenti i quali,
nell’esercizio dell’attività svolta nell’ambito dei compiti
istituzionali dell’ente, assumono, a norma di legge, una personale
responsabilità di natura professionale, rispondendo direttamente al
legale rappresentante dell’ente nell’esercizio dei singoli mandati
professionali. L’art. 16 precisa poi che il ruolo professionale si
articola in due qualifiche funzionali e che alla prima di queste
appartengono gli iscritti agli albi professionali per i quali è
previsto un titolo di laurea o equipollente. In sostanza, mentre per
poter accedere alla qualifica intermedia di chimico coadiutore,
secondo l’allegato 2 del d.P.R. n. 761 del 1979, è sufficiente per
un chimico, proveniente dalla Regione e dagli enti locali, la sola
laurea, indipendentemente da qualsiasi anzianità di servizio, o
preposizione a strutture, la stessa qualifica è negata al chimico
proveniente dal parastato, che, oltre al possesso del titolo di
laurea, assume una personale responsabilità professionale, ed
esercita le proprie mansioni (per svolgere le quali deve essere
iscritto agli albi professionali) in piena autonomia; e che per
svolgere queste mansioni deve avere presumibilmente svolto nell’ente
attività per un periodo di consistente rilievo.
Si deve quindi ritenere che le mansioni svolte dai chimici, già
dipendenti di enti parastatali, con la prima qualifica di ruolo
professionale, siano quanto meno omogenee ed equivalenti a quella del
personale già dipendente delle Regioni e degli enti locali con la
posizione retributiva e funzionale di settimo livello, sicché appare
privo di ragionevole giustificazione che per i chimici del parastato
che ricoprivano la prima qualifica del ruolo professionale l’accesso
alla posizione intermedia nei ruoli nominativi regionali sia
subordinato a requisiti non richiesti per i chimici di altra
provenienza.
Il diverso trattamento deve essere considerato soltanto come
irragionevole ed arbitraria conseguenza della diversità degli enti
di provenienza.
3. – Questa Corte, giudicando su questioni sollevate relativamente
alla medesima tabella (anche se per altro titolo) ha ravvisato la
lesione del principio di uguaglianza allorché fosse da escludere
l’esistenza di elementi idonei a giustificare – sulla base della
descrizione normativa delle qualifiche attribuite – una diversità di
funzioni negli enti di provenienza e la differenza di trattamento
apparisse fondata solo sulla provenienza da enti diversi (v. sentenze
nn. 827 del 1988, 123 del 1991 e 331 del 1992). Attesa l’identità
della ratio decidendi, consegue l’accoglimento della questione
sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, con
l’ordinanza sopra richiamata. La tabella impugnata va pertanto
dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui, ai fini
dell’inquadramento nella posizione funzionale di chimico coadiutore
dei chimici provenienti da enti parastatali i quali, alla data del 20
dicembre 1979, prestavano la propria attività lavorativa con la
prima qualifica del ruolo professionale, richiede che gli stessi,
alla data predetta, fossero preposti alla direzione di strutture
organizzative da almeno un anno e avessero maturato almeno dieci anni
di servizio.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale della tabella relativa ai
biologi, chimici, fisici, psicologi, riportata nell’allegato 2
(Equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del
personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali) del d.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità
sanitarie locali) nella parte in cui, ai fini dell’inquadramento
nella posizione funzionale di chimico-coadiutore dei chimici
provenienti dagli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, che
alla data del 20 dicembre 1979 prestavano attività nei suddetti enti
con la prima qualifica del ruolo professionale, richiede che gli
stessi fossero preposti alla direzione di struttura organizzativa da
oltre un anno e avessero maturato una anzianità di servizio di dieci
anni alla data di entrata in vigore del d.P.R. 20 dicembre 1979, n.
761.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 28 novembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA