Sentenza N. 41 del 1968
Corte Costituzionale
Data generale
14/05/1968
Data deposito/pubblicazione
14/05/1968
Data dell'udienza in cui è stato assunto
30/04/1968
BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. GIUSEPPE BRANCA –
Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO
DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof.
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI, Giudici,
1952, n. 1860, promosso con ordinanza emessa il 16 maggio 1966 dal
Tribunale di Pisa nel procedimento civile vertente tra Bianchini Marisa
ed altri e l’Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale,
iscritta al n. 162 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 del 10 settembre 1966.
Visti gli atti di costituzione di Bianchini Marisa ed altri e
dell’Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale;
udita nell’udienza pubblica del 21 marzo 1968 la relazione del
Giudice Ercole Rocchetti; uditi gli avvocati Enrico Nelli e Mario
Cassola, per Bianchini Marisa ed altri.
Nel corso del procedimento civile vertente tra Bianchini Marisa ed
altri, Bianchini Sinclair Rodolfo e l’Ente per la colonizzazione della
Maremma tosco – laziale, il Tribunale di Pisa con ordinanza 16 maggio
1966, sollevava la questione di legittimità costituzionale del decreto
presidenziale di esproprio 26 ottobre 1952, n. 1860, per violazione
degli artt. 76 e 77 della Costituzione in relazione all’art. 4 della
legge 21 ottobre 1950, n. 841.
Rilevava il Tribunale nell’ordinanza che all’esproprio disposto col
detto decreto si era giunti attraverso l’accertamento della consistenza
della proprietà di Bianchini Fidia e Rodolfo effettuato sulla base di
elementi (qualità, classe, superficie ed estimi dei terreni desunti
dal nuovo catasto, entrato in vigore nei distretti censuari di
Pomarance e di Volterra in data 1 settembre 1951; e faceva altresì
presente che, secondo il consulente nominato di ufficio, la proprietà
Bianchini, con i dati del vecchio catasto, sarebbe stata totalmente
esente da esproprio, mentre, con i dati del nuovo catasto, vi sarebbe
stata soggetta, ma in misura minore di quella di cui al decreto.
Ciò premesso, il Tribunale, ricordata la giurisprudenza della
Corte costituzionale, secondo cui per l’accertamento della consistenza
della proprietà terriera privata ai fini della determinazione della
quota di espropriazione in attuazione della riforma fondiaria, la data
del 15 novembre 1949 deve considerarsi un punto di riferimento certo ed
eguale per tutti, a norma dell’art. 4 della legge n. 841 del 1950, e
ritenuta la questione non manifestamente infondata e rilevante ai fini
del giudizio principale, sospendeva il giudizio e rimetteva gli atti
alla Corte costituzionale.
L’ordinanza veniva quindi ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 10 settembre 1966.
Davanti alla Corte si costituivano Bianchini Marisa, Bianchini
Alberto, Faverzani Simonetta, Filippi Nella e Faverzani Achille, con il
patrocinio degli avvocati Mario Cassola e Umberto Grassini; e Bianchini
Sinclair Rodolfo rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Nelli e
Mario Cassola, i quali nelle loro deduzioni facevano proprie le ragioni
esposte nell’ordinanza, insistendo per la dichiarazione di
illegittimità costituzionale del citato decreto.
Si costituiva anche l’Ente di riforma in persona del Presidente
avv. Tommaso Morlino, col patrocinio dell’avv. Guido Astuti.
La difesa dell’Ente riconosceva che, in effetti, la quota di
scorporo era stata calcolata sulla base del dati del nuovo catasto
terreni, entrato in vigore nei distretti censuari di Pomarance e
Volterra in data 1 settembre 1951, anziché di quelli del vecchio
catasto, ivi ancora in vigore alla data del 15 novembre 1949, e non
contestava perciò l’illegittimità costituzionale del decreto
impugnato.
Dopo aver criticato le risultanze della consulenza tecnica disposta
dal Tribunale, la difesa dell’Ente concludeva chiedendo che, nel
dichiarare la illegittimità costituzionale del decreto impugnato, –
con la consueta formula “in quanto”, costantemente adottata in casi
analoghi, la Corte riservasse al giudice di merito l’accertamento della
consistenza della proprietà e della relativa quota di scorporo al 15
novembre 1949, a norma dell’art. 4 della legge n. 841 del 1950.
L’Ente espropriante non contesta che, nella procedura di che
trattasi, vi sia stato eccesso di delega. La proprietà del Bianchini
è stata infatti rilevata nella consistenza, non già alla data del 15
novembre 1949 e con il reddito dominicale al 1 gennaio 1943, così come
prescrive l’art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ma ad altra
data e con redditi diversi, essendosi a tal fine utilizzati gli
elementi di estensione, qualità, classe ed estimo risultanti dal nuovo
catasto, entrato in vigore in epoca successiva.
Ne discende quindi che, per essersi in tal modo disattesi i criteri
della legge di delega, il decreto impugnato ha violato gli artt. 76 e
77 della Costituzione e deve essere perciò dichiarato
incostituzionale.
La quantità del terreni da scorporare rimane condizionata ai
definitivi accertamenti che l’autorità giudiziaria dovrà effettuare.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1952, n. 1860, in quanto, per la formazione
del piano di espropriazione contro Bianchini Marisa ed altri, sono
stati assunti, ai fini del computo della consistenza della proprietà,
i dati del nuovo catasto, non ancora in vigore nella zona, alla data
del 15 novembre 1949, ed in quanto risulti dagli ulteriori accertamenti
che vi è stato eccesso di espropriazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 aprile 1968.
ALDO SANDULLI – BIAGIO PETROCELLI
ANTONIO MANCA – GIUSEPPE BRANCA
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.