Sentenza N. 41 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
21/03/1969
Data deposito/pubblicazione
21/03/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
13/03/1969
GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI –
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ- Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI
OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE, Giudici,
della legge 26 novembre 1955, n. 1177, recante provvedimenti
straordinari per la Calabria, promosso con ordinanza emessa il 14
ottobre 1964 della Commissione distrettuale delle imposte dirette e
indirette di Prato nel ricorso della Società Cooperativa Industria
Tessile contro l’Ufficio delle imposte di Prato, iscritta al n. 103 del
Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 170 dell’8 luglio 1967.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e di costituzione dell’Amministrazione finanziaria;
udita nell’udienza pubblica del 6 novembre 1968 la relazione del
Giudice Giuseppe Verzì;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per l’Amministrazione
finanziaria dello Stato.
Con ordinanza del 14 ottobre 1964, la Commissione distrettuale
delle imposte dirette ed indirette di Prato, che doveva decidere il
ricorso della Società Cooperativa Industria Tessile contro l’Ufficio
delle imposte di Prato, ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177,
nella parte in cui dispone che l’addizionale pro Calabria si riscuote
con ruoli esattoriali. Siffatto sistema di riscossione fa sì che per
l’imposta sulle società, corrisposta mediante versamento diretto in
tesoreria a seguito di dichiarazione del contribuente, l’addizionale
non si applica, mentre – a termini del secondo comma dell’art. 168 del
testo unico sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645 – le somme
non versate, le maggiori somme risultanti dall’accertamento
dell’ufficio e le relative soprattasse sono iscritte nei ruoli
suppletivi, e sottoposte pertanto al pagamento dell’addizionale pro
Calabria. Secondo l’ordinanza di rimessione, si verrebbe a creare una
ingiusta disparità di trattamento fra eguali contribuenti, per redditi
eguali, in violazione dell’art. 53 della Costituzione.
L’ordinanza è stata notificata, comunicata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 dell’8 luglio 1967.
Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita l’Amministrazione
delle finanze ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato,
la quale ha chiesto che sia dichiarata non fondata la proposta
questione.
Con la sentenza n. 10 del 30 gennaio 1969 questa Corte ha affermato
che le Commissioni per i tributi erariali, sia distrettuali che
provinciali, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale. La
disciplina relativa alla composizione, ai poteri ed al funzionamento di
tali commissioni, ed in modo speciale la circostanza che, dopo che in
sede amministrativa si è proceduto all’accertamento in
contraddittorio del debito di imposta, la tutela giurisdizionale del
contribuente è affidata all’autorità giudiziaria, convincono che le
suindicate Commissioni tributarie non hanno natura giurisdizionale.
In mancanza di siffatto requisito le stesse Commissioni non sono
legittimate a sollevare davanti a questa Corte questioni di
legittimità costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, sollevata con
ordinanza del 14 ottobre 1964 dalla Commissione distrettuale delle
imposte dirette ed indirette di Prato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 marzo 1969.
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE.