Sentenza N. 415 del 1996
Corte Costituzionale
Data generale
27/12/1996
Data deposito/pubblicazione
27/12/1996
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/12/1996
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza
emessa il 13 novembre 1995 dal pretore di Lecce, sezione distaccata
di Maglie, nel procedimento civile vertente tra Alessandro Di Cesare
e SO.BA.RIT. s.p.a. ed altra, iscritta al n. 201 del registro
ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 11, prima serie speciale, dell’anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1996 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
di opposizione all’esecuzione esattoriale proposto dal genero di una
contribuente morosa, il quale rivendicava la proprietà di beni
mobili pignorati nella casa di abitazione della suocera, per averli
acquistati con atto pubblico, il pretore di Lecce, sezione distaccata
di Maglie, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 52,
secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella
parte in cui non consente ai parenti ed affini entro il terzo grado
del contribuente debitore di proporre opposizione di terzo
all’esecuzione per i mobili pignorati presso l’abitazione del
debitore.
Il giudice rimettente ricorda che è stata già dichiarata
l’illegittimità costituzionale della stessa disposizione ora
denunciata, nella parte in cui non consentiva al coniuge del debitore
di proporre opposizione di terzo, per i beni mobili ad esso pervenuti
per atto pubblico di donazione di data anteriore al matrimonio
(sentenza n. 358 del 1994). Essendo stato affermato il diritto del
coniuge del contribuente debitore di provare la proprietà dei beni
sottoposti al pignoramento, a maggior ragione lo stesso diritto
dovrebbe essere riconosciuto agli affini o parenti entro il terzo
grado. Ad avviso del pretore, la disposizione denunciata, precludendo
tale possibilità, determinerebbe, in contrasto con l’art. 3 della
Costituzione, una illogica ed ingiustificata disparità di
trattamento tra i parenti ed affini entro il terzo grado del debitore
e gli altri terzi abilitati a proporre opposizione. Inoltre, in
contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, resterebbero
privi di tutela giurisdizionale i congiunti che non possono proporre
opposizione, i quali vedrebbero sacrificato senza ragione il loro
diritto di provare con atto pubblico di data anteriore al
pignoramento di essere proprietari dei beni mobili che si trovano
nella casa del contribuente debitore.
52 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito), che disciplina l’opposizione
di terzi nell’ambito del procedimento di espropriazione forzata per
la riscossione delle imposte non pagate. Il giudice rimettente
ritiene che la non proponibilità dell’opposizione da parte dei
parenti ed affini entro il terzo grado del debitore, i quali
pretendano di avere la proprietà di beni mobili pignorati
dall’esattore nella casa di abitazione del contribuente debitore,
determini una ingiustificata disparità di trattamento, in contrasto
con l’art. 3 della Costituzione, rispetto agli altri terzi che
possono proporre opposizione. Verrebbe inoltre sacrificata senza
ragione, in violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, la
possibilità di tutelare in giudizio la proprietà di beni,
acquistati con atto pubblico anteriore al pignoramento.
2. – La questione è fondata, nei limiti di seguito precisati.
La disciplina della riscossione coattiva delle imposte sul reddito,
curata dall’ufficio esattoriale che procede direttamente
all’espropriazione forzata in virtù del ruolo, dopo avere notificato
al contribuente l’avviso di mora, risponde ad un’esigenza di
semplificazione e speditezza delle procedure, che comporta sia
presunzioni in ordine all’appartenenza dei beni suscettibili di
pignoramento, sia restrizioni e preclusioni nel sistema delle
opposizioni, dirette a prevenire ed escludere elusioni fraudolente.
Se l’esigenza di pronta realizzazione del credito fiscale è
preminente (sentenze nn. 42 e 93 del 1964), essa deve trovare la sua
misura, ed un ragionevole limite, nella rispondenza alle finalità
che la giustificano (sentenze n. 358 del 1994 e n. 444 del 1995), e
che non consistono nella soddisfazione del credito esattoriale in
qualunque modo ciò avvenga, anche mediante l’espropriazione di beni
che, con certezza e senza il rischio di fraudolente elusioni, non
appartengono al contribuente moroso. L’esigenza della pronta
riscossione delle imposte non pagate, che è alla base
dell’espropriazione forzata esattoriale, consente di porre
ragionevoli limiti all’opposizione di terzi i quali rivendicano la
proprietà di beni mobili pignorati che, per il luogo in cui si
trovano, è da presumere siano del debitore. Difatti il terzo che si
oppone all’esecuzione mobiliare dell’esattore può dimostrare
l’appartenenza del bene solo mediante atto pubblico o scrittura
privata di data certa, anteriore a quella di consegna del ruolo (art.
65 del d.P.R. n. 602 del 1973). Le limitazioni, che rispondono
all’esigenza di evitare il rischio di fraudolente elusioni, sono
previste in modo più rigoroso per le persone legate al debitore da
vincoli di coniugio, di parentela o di affinità; ma, nel
differenziare la loro posizione da quella di ogni altro terzo, le
limitazioni per essi previste non possono essere tali da collocarli
sostanzialmente nella posizione del coobbligato, escludendo in modo
assoluto la proponibilità dell’opposizione per ogni bene mobile
rinvenuto nella casa del contribuente, quale che sia l’epoca, il
titolo e la prova di acquisto da parte del congiunto.
Una preclusione dell’opposizione così assoluta eccede sia la
misura della speciale protezione da assicurare alla pronta
realizzazione del credito fiscale, sia l’esigenza di prevenire ed
evitare frodi e simulazioni. Per tale ragione è stata già
dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 52, secondo
comma, lettera b), del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui
non prevede che il coniuge del debitore possa proporre opposizione di
terzo per i beni mobili ad esso pervenuti per atto pubblico di
donazione anteriore al matrimonio (sentenza n. 358 del 1994) o al
verificarsi del presupposto dell’imposta (sentenza n. 444 del 1995).
Lo stesso criterio deve trovare applicazione per i familiari del
contribuente, dovendosi ricondurre la non proponibilità
dell’opposizione per essi prevista nei limiti richiesti dalla ragione
che la giustifica, giacché la preclusione stessa non può
ragionevolmente essere così estesa da comprendere i beni acquistati
con atto pubblico di data anteriore al verificarsi del presupposto al
quale si collega il rapporto obbligatorio tributario, sino ad
escludere anche in tal caso la possibilità di dimostrare in giudizio
la proprietà del bene pignorato.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 52, secondo
comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui non
prevede che possa essere proposta opposizione di terzo quando si
tratti di beni acquistati con atto pubblico di data anteriore al
verificarsi del presupposto dell’imposta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola