Sentenza N. 416 del 1994
Corte Costituzionale
Data generale
07/12/1994
Data deposito/pubblicazione
07/12/1994
Data dell'udienza in cui è stato assunto
24/11/1994
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.
Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare
RUPERTO;
Trento, notificati il 10 maggio 1994, depositati in cancelleria
rispettivamente il 18 e 23 maggio 1994, per conflitti di attribuzione
sorti a seguito della deliberazione del Comitato interministeriale
per la programmazione economica del 21 dicembre 1993, intitolata
“Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale”, ed iscritti
ai nn. 15 e 16 del registro conflitti 1994;
Udito nell’udienza pubblica del giorno 8 novembre 1994 il Giudice
relatore Prof. Antonio Baldassarre;
Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia
di Bolzano e l’Avvocato Gualtiero Rueca per la Provincia di Trento.
successivo 18 maggio, la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato
conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione
alla deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica del 21 dicembre 1993, intitolata “Programma
triennale 1994-1996 per la tutela ambientale”, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell’11 marzo
1994.
Oggetto di censura è, in particolare, il punto 5.1.1. della
citata deliberazione, il quale, in ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 4, comma terzo, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.
266, esclude le Province autonome di Trento e di Bolzano dalla
distribuzione dei finanziamenti statali destinati all’attuazione del
piano triennale. Questa disposizione violerebbe le competenze
attribuite alla ricorrente da numerose norme statutarie, nonché
l’autonomia finanziaria alla stessa garantita dall’art. 119, terzo
comma, della Costituzione e dal titolo VI dello Statuto, come attuato
dall’art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, dall’art. 12 del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 e dall’art. 4 del decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266.
Il contrasto con quanto disposto dall’art. 5, secondo comma, della
legge n. 386 del 1989 (legge rinforzata perché approvata, ai sensi
dell’art. 104 dello Statuto, su richiesta del Governo, della Regione
Trentino-Alto Adige e delle due Province autonome), sarebbe, ad
avviso della ricorrente, evidente. Infatti, mentre l’art. 5, secondo
comma, stabilisce che “i finanziamenti recati da qualunque altra
disposizione di legge statale, in cui sia previsto il riparto o
l’utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati alle province
autonome e affluiscono al bilancio delle stesse per essere
utilizzati, secondo norme provinciali, nell’ambito del corrispondente
settore, con riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province”, al contrario l’art. 4, comma terzo, del decreto legislativo n.
266 del 1992, mira soltanto ad impedire allo Stato la concessione di
finanziamenti a terzi, nelle materie di competenza delle province, e
non già ad escludere che i finanziamenti possano affluire alle province in base a leggi di settore, per essere poi utilizzati dalle
province stesse in base alla propria normativa.
Del resto, prosegue la ricorrente, ove la disposizione dell’art.
4, comma terzo, del decreto legislativo n. 266 del 1992 dovesse
essere interpretata nel senso indicato dalla deliberazione impugnata,
la disposizione stessa, lungi dal tutelare l’autonomia provinciale
preservandola da interferenze statali, precluderebbe definitivamente,
a partire dalla sua entrata in vigore, il trasferimento di risorse in
tutte le materie di competenza provinciale.
La ricorrente conclude, quindi, chiedendo alla Corte di dichiarare
che non spetta allo Stato escludere la Provincia autonoma di Bolzano
dalla attribuzione delle risorse finanziarie destinate all’attuazione
del piano triennale, come previsto dalla deliberazione CIPE 21
dicembre 1993, nonché di annullare, in parte qua, la deliberazione
stessa.
2. – Con ricorso notificato il 10 maggio 1994 e depositato il
successivo 23 maggio, la Provincia autonoma di Trento ha sollevato
conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla
medesima deliberazione del CIPE oggetto del ricorso illustrato
precedentemente, chiedendo alla Corte di dichiarare che non spetta
allo Stato, e per esso al CIPE, escludere la Provincia stessa dal
riparto e dall’assegnazione dei finanziamenti previsti dalla legge 28
agosto 1989, n. 305 e dal programma triennale 1994-1996 per la tutela
ambientale deliberato in applicazione della legge, nonché di
annullare il punto 5.1.1., secondo periodo, del capitolo V del
programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, approvato con
la citata deliberazione del CIPE 21 dicembre 1993.
La ricorrente osserva che l’atto impugnato si fonda su
un’interpretazione erronea dell’art. 4, comma terzo, del decreto
legislativo n. 266 del 1992 e comunque lesiva dell’autonomia
provinciale. Tale articolo, infatti, lungi dal precludere il
trasferimento alle province autonome dei finanziamenti a carico del
bilancio statale, pure previsti dalla legge come destinati ad essere
ripartiti tra le regioni, non è certo vòlto, come affermato dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 165 del 1994, a precludere il
finanziamento di funzioni amministrative delle Province autonome.
3. – In prossimità dell’udienza, la Provincia autonoma di Bolzano
ha depositato una memoria, con la quale insiste, sulla base di quanto
affermato nella sent. n. 165 del 1994, per l’accoglimento del
ricorso.
4. – All’udienza dell’8 novembre 1994, le ricorrenti, preso atto
che, con deliberazione 3 agosto 1994 “”Rettifiche e aggiustamenti al
Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, approvato il
21 dicembre 1993”), il CIPE ha modificato la deliberazione impugnata,
ed in particolare la disposizione di cui al punto 5.1., introducendo
una disciplina conforme alla interpretazione delle norme di
attuazione dello Statuto speciale affermata dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 165 del 1994, hanno chiesto che
venga dichiarata cessata la materia del contendere.
deliberazione del CIPE 21 dicembre 1993, intitolata “Programma
triennale 1994-1996 per la tutela ambientale”, ed in particolare la
disposizione contenuta nel punto 5.1.1. della stessa, chiedendo a
questa Corte di dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al
CIPE, escludere le province autonome dalla ripartizione delle somme
destinate alla attuazione del piano triennale 1994-1996 per la tutela
ambientale e di annullare, in parte qua, la deliberazione stessa.
Poiché i ricorsi concernono il medesimo atto, i relativi giudizi
possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. – Come riferito in narrativa, il CIPE, con deliberazione 3
agosto 1994, ha modificato in alcune parti la precedente
deliberazione 21 dicembre 1993. In particolare, il CIPE ha preso atto
della sentenza di questa Corte n. 165 del 1994, con la quale la
stessa Corte ha affermato che l’art. 4, comma terzo, del decreto
legislativo n. 266 del 1992 è vo’lto a “garantire l’ente locale da
possibili invasioni della sua competenza a mezzo di interventi
diretti di spesa, non certo a precludere il finanziamento di
attività amministrative dell’ente stesso. ( ..) La ratio della
previsione sta, in sostanza, nel ripartire la misura
dell’amministrazione nel senso di destinare i finanziamenti
esclusivamente a chi ha il compito di gestirli, così da evitare, fra
l’altro, il verificarsi di soppressioni o di duplicazioni in favore
dei medesimi soggetti per attività che siano contemporaneamente
disciplinate dalle regioni o dalle province autonome in quanto si
svolgono nel loro territorio”.
Per effetto di tale decisione, la predetta deliberazione del 3
agosto 1994 ha esteso l’ambito di applicazione della deliberazione 21
dicembre 1993 alle Province autonome di Trento e di Bolzano, dettando
una specifica disciplina per l’attribuzione alle province stesse
delle risorse finanziarie previste dal programma triennale. Con la
deliberazione integrativa del 3 agosto 1994, è stata, quindi,
recepita l’interpretazione secondo la quale la disposizione dell’art.
4, comma terzo, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, non
incide sulla operatività delle disposizioni di cui all’art. 5, terzo
comma, della legge 30 novembre 1989, n. 386 e all’art. 12 del decreto
legislativo 6 marzo 1992, n. 268.
Pertanto, poiché questa disciplina trova applicazione per tutto
il periodo di vigenza del programma triennale per la tutela
ambientale, e, quindi, anche per il periodo anteriore all’entrata in
vigore della deliberazione integrativa, deve, conseguentemente,
dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara cessata la materia del contendere in
ordine ai ricorsi di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA