Sentenza N. 42 del 1968
Corte Costituzionale
Data generale
14/05/1968
Data deposito/pubblicazione
14/05/1968
Data dell'udienza in cui è stato assunto
30/04/1968
BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. GIUSEPPE BRANCA –
Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO
DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof.
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI, Giudici,
Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, nn. 2692 e 2693, promosso
con ordinanza emessa il 16 maggio 1966 dal Tribunale di Pisa nel
procedimento civile vertente tra Gotti Lega Guglielmo e l’Ente per la
colonizzazione della Maremma tosco-laziale, iscritta al n. 163 del
Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 226 del 10 settembre 1966.
Visti gli atti di costituzione di Gotti Lega Guglielmo e dell’Ente
Maremma;
udita nell’udienza pubblica del 21 marzo 1968 la relazione del
Giudice Ercole Rocchetti;
uditi gli avvocati Enrico Nelli e Mario Cassola, per il Gotti Lega.
Nel corso del procedimento civile vertente tra Gotti Lega Guglielmo
e l’Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, il
Tribunale di Pisa, con ordinanza emessa il 16 maggio 1966, sollevava
questione di legittimità costituzionale del DD. PP. RR. 29 novembre
1952, nn. 2962 (ma in effetti nn. 2692 e 2693) per violazione degli
artt. 76 e 77 della Costituzione in relazione all’art. 4 della legge 21
ottobre 1950, n. 841.
Il Tribunale osservava che, secondo la relazione di consulenza
tecnica disposta dal Collegio, i decreti presidenziali impugnati
avrebbero espropriato una quantità di terreni minore di quella
effettivamente scorporata se avessero tenuto conto della consistenza
della intera proprietà del defunto Gotti Lega Ernesto, quale
risultante dal catasto in vigore alla data del 15 novembre 1949 e sulla
base delle tariffe di estimo in vigore alla data del 1 gennaio 1943.
Ciò posto il Tribunale, dopo aver ricordato la giurisprudenza
della Corte costituzionale in tema di accertamento della consistenza
del terreni soggetti ad esproprio, riteneva la questione non
manifestamente infondata, oltre che rilevante ai fini della decisione
del giudizio principale, e sospendeva il giudizio rimettendo gli atti
alla Corte costituzionale.
L’ordinanza, debitamente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 10 settembre 1966.
Avanti alla Corte si è costituito Gotti Lega Guglielmo, col
patrocinio degli avvocati Enrico Nelli e Mario Cassola, i quali, nelle
deduzioni depositate in cancelleria il 26 agosto 1966, aderendo ai
rilievi esposti nell’ordinanza del Tribunale di Pisa, chiedevano che
fosse dichiarata la illegittimità costituzionale del decreti
impugnati.
L’Ente di riforma, rappresentato e difeso dall’avv. Guido Astuti,
si costituiva, mediante deposito delle deduzioni in cancelleria.
Anche in questo giudizio l’Ente riconosceva la illegittimità del
decreti di esproprio, per essere stata la quota di scorporo calcolata
in base ai dati del nuovo catasto, anziché del vecchio ancora in
vigore nella zona alla data del 15 novembre 1949.
Dopo aver accennato alle perplessità cui dà luogo la relazione di
consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio principale, la
difesa dell’Ente chiedeva ehe, nel dichiarare la illegittimità del
decreti impugnati con la consueta formula “in quanto”, la Corte
demandasse al giudice di merito gli accertamenti circa la consistenza
della proprietà e della relativa quota di scorporo a norma dell’art. 4
della legge n. 841.
L’Ente espropriante non contesta che, nella procedura di che
trattasi, vi sia stato eccesso di delega.
La proprietà del Cotti Lega è stata infatti rilevata nella
consistenza, non alla data del 15 novembre 1949, e con il reddito
dominicale al 1 gennaio 1943, così come prescrive l’art. 4 della legge
21 ottobre 1950, n. 841, ma ad altra data e con redditi diversi,
essendosi a tal fine utilizzati gli elementi di estensione, qualità,
classe ed estimo risultanti dal nuovo catasto, entrato in vigore in
epoca successiva.
Ne discinde quindi che, per essersi in tal modo disattesi i criteri
della legge di delega, i decreti impugnati hanno violato gli artt. 76 e
77 della Costituzione e devono essere perciò dichiarati
incostituzionali.
La quantità del terreni da scorporare rimane condizionata ai
definitivi accertamenti che l’autorità giudiziaria dovrà effettuare.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente
della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2692 e n. 2693, in quanto, per
la formazione del piano di espropriazione contro Gotti Lega Guglielmo,
sono stati assunti, ai fini del computo della consistenza della
proprietà, dati del nuovo catasto, non ancora in Vigore nella zona,
alla data del 15 novembre 1949, ed in quanto risulti dagli ulteriori
accertamenti che vi è stato eccesso di espropriazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 aprile 1968.
ALDO SANDULLI – BIAGIO PETROCELLI
ANTONIO MANCA – GIUSEPPE BRANCA
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.