Sentenza N. 423 del 1998
Corte Costituzionale
Data generale
23/12/1998
Data deposito/pubblicazione
23/12/1998
Data dell'udienza in cui è stato assunto
14/12/1998
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido
NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
notificato il 17 settembre 1996, depositato in cancelleria il 25
settembre 1996, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della
circolare del Ministero delle finanze – Dipartimento del territorio –
Direzione Centrale del Catasto, dei Servizi Geotopocartografici e
della Conservazione dei Registri Immobiliari, n. 189/T del 19 luglio
1996 concernente l’applicabilità dell’imposta speciale di L. 50.000
per ogni domanda di voltura, anche alle volturazioni eseguite negli
uffici della Regione Trentino Alto-Adige, ed iscritto al n. 25 del
registro conflitti 1996.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
settembre 1996 e depositato il successivo 25 settembre, ha sollevato
conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in riferimento
alla circolare del Ministero delle finanze 189/T del 19 luglio 1996,
pervenuta all’Assessorato per il libro fondiario ed il catasto il 30
luglio 1996, avente ad oggetto “chiarimenti ed istruzioni”
concernenti il provvedimento previsto dall’art. 10 del d.-l. 20
giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il risanamento della
finanza pubblica), convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.
2. – La ricorrente premette che i commi 13 e 14 dell’art. 10 del
d.l. n. 232 del 1996 hanno sostituito la tabella dei tributi speciali
catastali allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648 e ne hanno
affidato la riscossione “agli uffici del dipartimento del
territorio”. Il tributo speciale per le domande di voltura, secondo
l’interpretazione offerta dalla circolare, dovrebbe essere
corrisposto per qualsiasi volturazione catastale concernente non solo
il catasto urbano e quello terreni, ma anche il catasto fondiario
vigente nel territorio di essa ricorrente.
La Regione Trentino Alto-Adige sostiene che le direttive della
circolare, in parte qua ledono sia le proprie attribuzioni statutarie
in materia di “ordinamento degli uffici regionali e del personale ad
essi addetto” di “impianto e tenuta del libro fondiario” e di
potestà impositiva (art. 4, numeri 1, 5 e 16 ed art. 73 del d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670; art. 119 della Costituzione), sia le
attribuzioni “in materia di coordinamento fra catasto e libri
fondiari” e di catasto che le sono state delegate organicamente dallo
Stato con le norme di attuazione statutaria (d.P.R. 31 luglio 1978,
n. 569). Infatti, a suo avviso, in passato proprio in considerazione
della peculiarità del sistema di pubblicità immobiliare “tavolare”
vigente nella regione, della correlazione tra quest’ultimo ed il
catasto e delle attribuzioni riservatele nella materia, il tributo
previsto per il servizio di volturazione catastale non era mai stato
applicato nel territorio regionale. La previsione contenuta in tal
senso nella circolare impone, invece, ai cittadini del Trentino
Alto-Adige un tributo per un servizio reso dalla Regione
nell’esercizio di funzioni proprie. Inoltre, in tal modo condiziona
l’espletamento delle funzioni regionali al preventivo accertamento
del versamento del tributo secondo le modalità fissate da un organo
dello Stato ed impone la riscossione dell’imposta ad uffici che
dipendono soltanto da essa ricorrente.
La Regione Trentino Alto-Adige ha, quindi, concluso chiedendo
l’annullamento della circolare impugnata.
3. – Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, il quale ha chiesto che il ricorso sia
dichiarato inammissibile e comunque infondato.
La difesa erariale sostiene che le leggi regionali non possono
pregiudicare la potestà tributaria statale (art. 2, d.P.R. 31 luglio
1978, n. 569) e, a suo avviso, la circostanza che il tributo va
applicato non per la domanda di voltura, ma “per la definizione e
l’introduzione delle volture ai fini dell’attualità delle iscrizioni
nei catasti e nell’anagrafe tributaria” lo rende pienamente
compatibile con il sistema vigente nel Trentino Alto-Adige e con le
attribuzioni della Regione. In ogni caso, conclude il Presidente del
Consiglio dei Ministri, poiché il pagamento del tributo per la
voltura catastale non condiziona l’iscrizione tavolare nel libro
fondiario, deve escludersi ogni interferenza tra i due adempimenti.
4. – La ricorrente, in prossimità dell’udienza pubblica
originariamente fissata per la discussione, ha depositato un’istanza
diretta ad ottenere la “cancellazione della causa … dal ruolo”
corredata dalla dichiarazione di adesione della Avvocatura generale
dello Stato, e motivata con la considerazione che “l’interesse al
ricorso verrebbe meno una volta entrata in vigore” una legge
regionale, in corso di approvazione, avente ad oggetto la fissazione
delle tipologie e degli importi dei tributi speciali catastali.
Alto-Adige nei confronti dello Stato ha per oggetto la circolare del
Ministero delle finanze del 19 luglio 1996, n. 189/T, che riguarda,
tra l’altro, la competenza statale ad applicare, nella regione
ricorrente, la disciplina legislativa in materia di tributi speciali
catastali.
In data successiva alla proposizione del ricorso è entrata in
vigore la legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), il cui art. 1, comma 149, delegava la
Regione Trentino Alto-Adige a fissare tipologie e importi dei tributi
speciali catastali e a provvedere alla loro riscossione. A questa
delega si è conformata la legge regionale n. 2 del 12 gennaio 1998
(Determinazione dei tributi speciali catastali), che ha riservato al
Presidente della Giunta regionale il potere di determinare tipologie
e importi dei tributi speciali catastali.
2. – Quest’ultima legge, prevedendo la competenza regionale nella
disciplina della materia della quale si occupava la circolare
ministeriale impugnata, ne preclude la applicabilità, così da far
venir meno l’attualità dell’interesse al ricorso – secondo quanto
ipotizzato dalla stessa regione ricorrente – da far dichiarare
cessata la materia del contendere.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto
di attribuzione sollevato dalla Regione Trentino Alto-Adige nei
confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola