Sentenza N. 429 del 1996
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1996
Data deposito/pubblicazione
30/12/1996
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/12/1996
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv.
Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI;
il 15 marzo 1996 e depositato in cancelleria il 26 successivo, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota indirizzata dal
Ministero delle finanze (Dipartimento delle entrate – Direzione
centrale per la riscossione) alle direzioni regionali delle entrate
il 15 gennaio 1996 (prot. n. II/4/126/96), che ha ad oggetto il
“versamento mediante delega alle banche delle somme relative alle
tasse sulle concessioni governative limitatamente agli atti o
provvedimenti previsti dalle voci concernenti i libri e i registri e
il numero di partita IVA – Istituzione di codici-tributo”, ed
iscritto al n. 6 del registro conflitti 1996;
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell’udienza pubblica del 12 novembre 1996 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Uditi gli avvocati Francesco Torre e Francesco Castaldi per la
regione siciliana e l’avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il
presidente del Consiglio dei ministri.
regione siciliana ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti
dello Stato, denunciando come invasiva delle attribuzioni regionali
la nota indirizzata dal Ministero delle finanze (Dipartimento delle
entrate – Direzione centrale per la riscossione) alle Direzioni
regionali delle entrate il 15 gennaio 1996 (prot. n. II/4/126/96),
che ha ad oggetto il “versamento mediante delega alle banche delle
somme relative alle tasse sulle concessioni governative limitatamente
agli atti o provvedimenti previsti dalle voci concernenti i libri e i
registri e il numero di partita IVA”. Il Ministero delle finanze (in
attuazione dell’art. 3, commi 138, 142, 143, 144, 146 e 241 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549) ha impartito disposizioni relative
alle modalità di riscossione della tassa annuale di concessione
governativa sulla partita IVA, stabilendo che, dovendo essere la
tassa versata mediante delega alle banche, queste, per le operazioni
effettuate in Sicilia, versino il 50% delle somme riscosse alle
competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e la restante
parte all’ufficio provinciale della Cassa regionale siciliana.
La regione chiede l’annullamento dell’atto ministeriale, che
considera lesivo delle attribuzioni regionali in materia finanziaria,
quali sono previste dall’art. 36 dello statuto speciale (approvato
con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e dall’art. 2 delle
relative norme di attuazione (approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n.
1074). In base a queste disposizioni spettano alla Regione tutte le
entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del territorio
regionale, dirette e indirette, comunque denominate, ad eccezione
delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia stato destinato con
apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare
particolari finalità contingenti o continuative dello Stato,
specificate dalle stesse leggi. Condizioni, queste, che non si
verificherebbero per la tassa sulla partita IVA. Difatti l’art. 3
della legge n. 549 del 1995 ha introdotto modifiche alla disciplina
normativa limitate esclusivamente alle modalità di versamento e
senza alcuna variazione dell’importo del tributo, che, sin dalla sua
istituzione, è stato pacificamente incamerato dalla regione.
Ad avviso della regione, l’attribuzione allo Stato di una parte del
gettito della tassa sulla partita IVA sarebbe stata disposta dal
Ministero delle finanze per un errore sulla novità dell’entrata.
Difatti l’art. 3, comma 241, della legge n. 549 del 1995 destina
all’erario (per la copertura degli oneri del debito pubblico e per il
riequilibrio del bilancio in attuazione di impegni comunitari) le
entrate derivanti da disposizioni dello stesso articolo (commi 82 e
seguenti), che ai commi 143 e 146 menziona la tassa sulla partita
IVA. Ma non essendone stato variato l’importo, dovrebbe operare la
salvaguardia prevista dal comma 243 dello stesso art. 3, che
stabilisce in via generale che le disposizioni della legge n. 549 del
1995 sono applicabili alle regioni a statuto speciale in quanto non
siano in contrasto con le norme dei rispettivi statuti e con le
relative norme di attuazione.
2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.
L’Avvocatura ritiene che il tributo, già anteriormente alla legge
n. 549 del 1995, era destinato, nella misura del 50%, allo Stato, per
finalità particolari, secondo quanto già prevedeva l’art. 13 del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,
nella legge 8 agosto 1992, n. 359.
In prossimità dell’udienza l’Avvocatura ha depositato una memoria
per sottolineare che la ripartizione fra Stato e regione dei proventi
della tassa per l’attribuzione del numero di partita IVA e della
connessa tassa annuale sarebbe già contenuta nel decreto
ministeriale 20 agosto 1992, che ha approvato la nuova tariffa delle
tasse di concessione governativa, in base all’art. 10 del
decreto-legge n. 333 del 1992. La nuova tariffa avrebbe raddoppiato
l’imposta che, pertanto, poteva essere per la parte relativa al suo
incremento (appunto il 50% del nuovo importo) riservata allo Stato.
La riserva sarebbe stata confermata nella stessa misura, per
soddisfare particolari finalità, dall’art. 3, comma 241, della legge
n. 549 del 1995.
attribuzioni la nota del Ministero delle finanze 15 gennaio 1996,
prot. n. II/4/126/96 (concernente l’applicazione dell’art. 3, commi
138, 142, 143, 144, 146 e 241 della legge 28 dicembre 1995, n. 549),
chiedendone l’annullamento nella parte in cui, determinando le
modalità di versamento della tassa sulla partita IVA, sottrae alla
regione il 50% delle somme a questo titolo riscosse in Sicilia e che
la ricorrente ritiene spettare ad essa. Difatti, l’art. 36 dello
statuto speciale (approvato con regio decreto legislativo 15 maggio
1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
2) e l’art. 2 delle relative norme di attuazione in materia
finanziaria (approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074) riservano
alla regione tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel suo
ambito territoriale, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il
cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri
diretti a soddisfare finalità dello Stato, specificate dalle leggi
stesse. Ad avviso della regione, il carattere di novità, che
legittimerebbe l’attribuzione dell’entrata allo Stato, mancherebbe
del tutto per la tassa sulla partita IVA.
2. – Il ricorso è fondato.
La nota ministeriale denunciata come invasiva è diretta a
stabilire le modalità di applicazione dell’art. 3, commi 138, 142,
143, 144, 146 e 241 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per quanto
concerne il versamento delle tasse sulle concessioni governative per
le voci relative ai libri, registri e numeri di partita IVA. La nota
prevede che per le operazioni effettuate in Sicilia, essendo
l’imposta riscossa mediante delega alle aziende di credito, queste
versino il 50% degli importi alle competenti sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato e la restante parte all’ufficio provinciale
della Cassa regionale siciliana.
L’attribuzione alla regione siciliana del solo 50% dell’imposta
riscossa nell’ambito del suo territorio è priva di fondamento
legislativo. Difatti l’art. 3, comma 241, della legge n. 549 del
1995, emanato nel contesto di misure di razionalizzazione della
finanza pubblica, dispone che le entrate derivanti dall’applicazione
di norme dello stesso articolo (commi 82 e seguenti) siano destinate
all’erario e concorrano alla copertura degli oneri per il servizio
del debito pubblico e per la realizzazione delle linee di politica
economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del
bilancio assunti in sede comunitaria. Questa particolare finalità,
specificata dalla legge, consentirebbe di devolvere allo Stato le
entrate tributarie riscosse nell’ambito territoriale regionale. Ma
deve sussistere un ulteriore ed indefettibile requisito, egualmente
richiesto dall’art. 2 delle norme di attuazione dello statuto in
materia finanziaria, consistente nella novità dell’entrata;
requisito che può caratterizzare non solo le imposte di nuova
istituzione, ma anche le entrate derivanti da un incremento
dell’importo delle aliquote di imposte preesistenti.
La regola della riserva alla regione delle imposte erariali
riscosse nel suo ambito territoriale, con l’eccezione delle nuove
entrate specificamente destinate allo Stato, è rispettata anche
dalla legge n. 549 del 1995, che, all’art. 3, comma 243, dichiara
applicabili nelle regioni a statuto speciale le disposizioni della
legge stessa solo in quanto non siano in contrasto con gli statuti e
con le relative norme di attuazione.
Per quanto concerne la tassa per l’attribuzione del numero di
partita IVA e la relativa tassa annuale (istituite con il
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni,
nella legge 27 aprile 1989, n. 154), è da rilevare che esse non
hanno carattere di novità, né hanno subito alcun incremento
nell’importo. Il loro inserimento nella nuova tariffa delle tasse
sulle concessioni governative, disposto con decreto ministeriale 20
agosto 1992 (in forza dell’art. 10 del decreto-legge 11 luglio 1992,
n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n.
359), non ne ha modificato l’ammontare che, invece, è stato
raddoppiato per le altre tasse sulle concessioni governative già
previste dalla tariffa annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
quindi solo per le tasse in precedenza comprese nella tariffa stessa
si può configurare la devoluzione allo Stato dell’incremento di
entrata, pari, appunto, al 50% del nuovo importo. Non sussiste,
invece, per le tasse relative alla partita IVA alcun incremento di
entrata che sia stato o possa essere riservato allo Stato.
Ne deriva che la nota ministeriale denunciata dispone il versamento
alle tesorerie provinciali dello Stato delle tasse in questione,
riscosse nell’ambito del territorio regionale, in violazione delle
attribuzioni della regione siciliana in materia finanziaria, previste
dall’art. 36 dello statuto speciale e dall’art. 2 delle relative
norme di attuazione, e deve essere, di conseguenza, annullata.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato, e, per esso, al Ministero delle
finanze, disporre il versamento alle tesorerie provinciali dello
Stato del 50% dei proventi delle tasse sulla partita IVA, riscosse
nell’ambito del territorio della regione siciliana;
Annulla, di conseguenza, nella parte concernente la regione
siciliana ed in relazione alle tasse sulla partita IVA, la nota del
Ministero delle finanze 15 gennaio 1996, prot. n. II/4/126/96
(concernente l’applicazione dell’art. 3, commi 138, 142, 143, 144,
146 e 241 della legge 28 dicembre 1995, n. 549).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola