Sentenza N. 43 del 1965
Corte Costituzionale
Data generale
09/06/1965
Data deposito/pubblicazione
09/06/1965
Data dell'udienza in cui è stato assunto
26/05/1965
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO – Prof. ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA
JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO – Prof. BIAGIO PETROCELLI – Prof.
ALDO SANDULLI – Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof.
COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO,
Giudici,
luglio 1960, n. 1032, e del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, promossi
con due ordinanze emesse il 14 aprile 1964 dalla III Sezione penale
della Corte suprema di cassazione nei procedimenti penali
rispettivamente a carico di D’Attardi Salvatore e di Bologna Vincenzo,
iscritte ai nn. 136 e 137 del Registro ordinanze 1964 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 212 del 29 agosto 1964.
Udita nella camera di consiglio del 6 aprile 1965 la relazione del
Giudice Costantino Mortati.
1. – Nel corso di procedimento pendente avanti alla Ill Sezione
penale della Corte suprema di cassazione a carico di D’Attardi
Salvatore, imputato della contravvenzione di cui agli artt. 1 ed 8
della legge 14 luglio 1959, n. 741, per non avere accantonato e versato
gli importi relativi alle ferie non godute, gratifiche e festività
alla Cassa edile di Palermo, costituita in base all’art. 9 dell’accordo
integrativo provinciale di lavoro 30 settembre 1959, nonché i relativi
contributi paritetici, previsti dai successivi articoli 10 e 13,
recepiti in legge con il D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, esecutivo
del precedente D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032 (che dava valore di legge
al contratto collettivo nazionale per i lavoratori dell’industria edile
del 24 luglio 1959), è stata sollevata questione di legittimità
costituzionale, per eccesso di delega, in violazione dell’art. 76 della
Costituzione, dell’articolo unico del decreto presidenziale per ultimo
citato, in relazione all’art. 61 del detto contratto collettivo
nazionale, e, per conseguenza in relazione anche alle citate clausole
10 e 13 concernenti l’istituzione di un centro per la scuola
professionale edile, gestita dalla Cassa edile.
La Cassazione, avendo ritenuto rilevante e non manifestamente
infondata la questione stessa (in quanto gli obblighi imposti ai non
appartenenti ai sindacati dell’iscrizione alla Cassa edile e del
versamento dei contributi necessari all’assolvimento dei compiti di
addestramento professionale ad essa attribuiti, esorbiterebbero dal
compito affidato all’organo delegato di estendere erga omnes le sole
clausole contrattuali necessarie a garantire i minimi inderogabili
salariali e normativi) ha emesso in data 14 aprile 1964 ordinanza di
sospensione della causa e di rinvio alla Corte degli atti del giudizio.
2. – La stessa III Sezione penale della suprema Corte di
cassazione, con altra ordinanza in pari data, emessa nel corso di un
processo pendente a carico di Bologna Vincenzo, imputato anch’egli
della contravvenzione di cui all’art. 8 della legge 14 luglio 1959, n.
741, ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle
medesime norme e per motivi identici a quelli di cui alla precedente
ordinanza.
Le due ordinanze debitamente notificate e comunicate, sono state
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1964, n. 212.
Nessuna delle parti si è costituita avanti alla Corte, e pertanto
il giudizio si è svolto in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 9
norme integrative 16 marzo 1956.
1. – Le due cause, avendo ad oggetto la stessa questione, vanno
riunite e decise con unica sentenza.
2. – Questa Corte, con sentenza 4 luglio 1963, n. 129, ha statuito
che gli artt. 1 e 4 della legge 14 luglio 1959, n. 741, nell’imporre al
Governo di uniformarsi, nell’esercizio del potere delegato ad esso
conferito, a tutte le clausole dei contratti collettivi nazionali,
nonché dei contratti integrativi provinciali stipulati dalle
associazioni sindacali, non hanno inteso includere quelle fra esse che
rendono obbligatoria anche per i non appartenenti alle associazioni
stipulanti l’iscrizione alle Casse edili, istituite per gestire i
contributi dovuti ai lavoratori edili a titolo di compenso per
gratifiche, ferie e festività, nonché per prestazioni previdenziali e
assistenziali, ed ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in
cui rende obbligatori per tutti i lavoratori edili gli articoli 34 (per
il riferimento alle Casse edili ivi contenuto) e 62 (che disciplina
l’istituzione e il funzionamento di tali Casse) del contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo a detti lavoratori, e,
conseguentemente dell’articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865,
per la parte in cui rende obbligatoria l’iscrizione alla Cassa edile
costituita con l’art. 6 del contratto collettivo integrativo per la
Provincia di Salerno, che era oggetto della controversia allora decisa.
Con la successiva sentenza 18 marzo 1964, n. 31, è stata
dichiarata l’illegittimità dell’articolo unico del D.P.R. 11 dicembre
1961, n. 1642, per la parte in cui rende obbligatoria erga omnes la
clausola 9 dell’accordo di lavoro del 30 settembre 1959 per la
Provincia di Palermo, in relazione all’art. 1 della legge 14 luglio
1959, n. 741, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della
Costituzione.
Con altra sentenza 23 ottobre 1964, n. 78, la Corte, nel
riconfermare l’illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 1642 che
dispone l’obbligatorietà dell’osservanza della clausola 9
dell’accordo, ha dichiarato la illegittimità dello stesso articolo
unico anche per la parte in cui rende obbligatoria la clausola 13
dell’accordo predetto riferentesi al versamento dei contributi alla
Cassa edile.
L’articolo unico dello stesso decreto presidenziale n. 1032 del
1960, viene ora denunciato per la parte che rende obbligatorio erga
omnes l’art. 61 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 per
gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini, riguardante
l’addestramento professionale, nonché l’articolo unico del D.P.R. 11
dicembre 1961, n. 1642, nella parte che conferisce la stessa
obbligatorietà alle clausole 10 e 13 dell’accordo collettivo di lavoro
30 settembre 1959 per gli operai della Provincia di Palermo, addetti
alle predette industrie.
Osserva la Corte costituzionale che l’addestramento professionale,
affidato dall’art. 61 del contratto collettivo nazionale e dalla
clausola 10 dell’accordo collettivo provinciale alle associazioni
territoriali di categoria, non è suscettibile dell’estensione ai non
appartenenti alle associazioni disposta dai citati decreti
presidenziali, in quanto, mentre non può ritenersi attinente alla
specifica finalità posta dall’art. 1 della legge n. 741 di assicurare
i minimi inderogabili salariali e normativi, importa anche per gli
estranei alle associazioni la necessità dell’instaurazione di rapporti
con queste, rapporti che esulano dal contenuto caratteristico dei
contratti collettivi, riguardante solo la disciplina dei diritti e
obblighi intercorrenti direttamente fra singoli lavoratori e datori di
lavoro.
In ordine alla denuncia di illegittimità costituzionale della
clausola 13 del predetto accordo collettivo provinciale disciplinante
il versamento alla Cassa edile delle somme previste dagli artt. 6, 9,
10, è da rilevare che essa è ormai venuta meno, essendo stata già,
con la sopra ricordata sentenza 23 ottobre 1964, n. 78, dichiarata
incostituzionale in tutte le sue parti, in quanto prevedeva il
versamento a carico di tutti gli appartenenti alla categoria dei
contributi alla Cassa edile.
LA CORTE COSTITUZIONALE
previa riunione dei due giudizi,
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo unico del
D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, per la parte con cui rende obbligatorio
erga omnes l’art. 61 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24
luglio 1959 per gli operai addetti all’industria edilizia;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo unico del
D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, per la parte in cui rende
obbligatoria erga omnes la clausola 10 dell’accordo integrativo
provinciale di lavoro 30 settembre 1959 per gli operai addetti alle
industrie edilizia ed affini della Provincia di Palermo;
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale relativa alla clausola 13 del citato accordo integrativo
di lavoro 30 settembre 1959, resa obbligatoria erga omnes dall’articolo
unico del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, per sopraggiunta
inefficacia della norma, dichiarata costituzionalmente illegittima con
sentenza 23 ottobre 1964, n. 78.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1965.
GASPARE AMBROSINI – GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO – ANTONINO PAPALDO – NICOLA
JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO – BIAGIO
PETROCELLI – ALDO SANDULLI – GIUSEPPE
BRANCA – MICHELE FRAGALI – COSTANTINO
MORTATI – GIUSEPPE CHIARELLI –
GIUSEPPE VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI – FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.