Sentenza N. 43 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
21/03/1969
Data deposito/pubblicazione
21/03/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
13/03/1969
GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI –
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ- Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI
OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE, Giudici,
del T.U. delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e dell’art. I
della legge 27 maggio 1959, n. 357, che ha modificato l’articolo 90
del predetto testo unico, promosso con ordinanza emessa il 23 giugno
1966 dalla Commissione distrettuale delle imposte di Como sul ricorso
di Oldrini Eros contro l’Ufficio delle imposte di Como, iscritta al n.
149 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 221 del 2 settembre 1967.
Visti gli atti di costituzione del Ministero delle finanze e
d’intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell’udienza pubblica del 15 gennaio 1969 la relazione del
Giudice Michele Fragali;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per il Ministero delle
finanze.
La Commissione distrettuale delle imposte di Como, nell’occasione
di un ricorso avanzato dal dott. Eros Oldrini avverso l’accertamento di
ricchezza mobile e complementare relativo all’anno 1962, con ordinanza
23 giugno 1966, pervenuta alla Corte il 7 luglio 1967, propose
questione di legittimità costituzionale degli artt. 85, 89 e 90 del
T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, e dell’art. 1 della legge 27 maggio 1959,
n. 357, in relazione agli artt. 3, 47 e 53 della Costituzione.
L’ordinanza si richiamò ad una eccezione del ricorrente il quale aveva
lamentato che, per effetto delle norme denunciate e di altre norme
legislative, si applicano ai soli redditi di categoria B e C 1 le
addizionali comunali e provinciali (T.U. sulla finanza locale 14
settembre 1931, n. 1175) nonché il contributo di cura (R.D.L. 15
aprile 1926, n. 765) e l’imposta camerale (art. 52 T.U. 20 settembre
1934, n. 2011), oltre che l’addizionale E.C.A. e pro Calabria. Fu
rilevato inoltre che le norme impugnate, unitariamente considerate,
appaiono in contrasto potenziale con i su richiamati articoli della
Costituzione, che esse riguardano redditi prevalentemente di lavoro, e
che non sembrano coerenti al precetto costituzionale della
progressività e della capacità contributiva.
L’ordinanza venne notificata, comunicata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Si costituì in giudizio il Ministero delle finanze e intervenne il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
La sentenza di questa Corte 30 gennaio 1969 n. 10 ha attribuito
natura amministrativa e non giurisdizionale alle commissioni per i
tributi erariali, sia distrettuali che provinciali. Tale giudizio deve
essere confermato.
Esso infatti è coerente all’esame delle norme della legge
denunciata che concernono la Composizione, i poteri e il funzionamento
di tali commissioni; ed è decisivo il fatto che resta ferma la
competenza dell’autorità giudiziaria per quanto attiene
all’accertamento del debito d’imposta, cosicché il contribuente
godrebbe di una duplice tutela giurisdizionale ove giurisdizionale
fosse il procedimento che si svolge innanzi alle commissioni stesse.
Le quali perciò non si possono comprendere fra i giudici, ai quali
soltanto è data legittimazione a proporre questioni di legittimità
costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 85, 89 e 90 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958,
n. 645, e dell’art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 357, proposta
dalla Commissione distrettuale delle imposte di Como con ordinanza 23
giugno 1966 in relazione agli artt. 3, 47 e 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 marzo 1969.
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE.