Sentenza N. 43 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
14/02/1989
Data deposito/pubblicazione
14/02/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
08/02/1989
Presidente: prof. Giovanni CONSO;
Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL’ANDRO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
quarto, della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa
professionale degli ingegneri ed architetti), promosso con ordinanza
emessa l’8 aprile 1988 dalla Corte d’appello di Torino nel
procedimento civile vertente tra il Comune di Buttigliera Alta e
Cantone Corrado, iscritta al n. 445 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima
Serie speciale, dell’anno 1988;
Udito nella camera di consiglio dell’11 gennaio 1989 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
dal Comune di Buttigliera Alta nei confronti dell’architetto Corrado
Cantone, l’appellato richiedeva gli interessi sulle somme liquidate
in primo grado a titolo di onorari per prestazioni professionali,
nella misura prevista dall’art. 9 della legge 2 marzo 1949, n. 143.
La Corte d’appello, ritenutane la rilevanza ai fini della
decisione, sollevava, su eccezione dell’appellante, questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost.,
dell’art. 9, quarto comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143, recante
“Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed
architetti”, “nella parte in cui stabilisce che sulle somme dovute
agli ingegneri, architetti e geometri per le loro prestazioni
professionali siano corrisposti interessi legali ragguagliati al
tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d’Italia”.
2. – Non è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri.
costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione,
dell’art. 9, quarto comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143, recante
“Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed
architetti”.
La disposizione, nella parte in cui stabilisce che sulle somme
dovute e non pagate – a titolo di compenso per le prestazioni
professionali degli ingegneri e degli architetti – dopo il
sessantesimo giorno dalla presentazione della specifica, decorrono
gli interessi ragguagliati al tasso di sconto fissato dalla Banca
d’Italia violerebbe, secondo la succinta motivazione dell’ordinanza
di rimessione, il generale princìpio di eguaglianza, per
l’ingiustificato trattamento di favore riservato ad ingegneri ed
architetti rispetto ad altre categorie di creditori.
2. – La questione è da ritenere non fondata se riferita al
trattamento di favore praticato agli ingegneri ed architetti rispetto
ad ogni altra categoria di creditori.
Questa Corte, con sentenza n. 1064 del 1988, ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sotto
tale profilo, in riferimento allo stesso art. 3 – oltre che all’art.
35 Cost. -, della norma racchiusa in disposizione coeva a quella
denunciata e di identico tenore (art. 15 della legge 2 marzo 1949, n.
144, dettata in tema di interessi sui crediti per prestazioni
professionali dei geometri.
Ha premesso che nel confronto tra il credito di una categoria
professionale e la generalità dei crediti di somme di denaro – sui
quali la misura degli interessi moratori è fissata dagli artt. 1224
e 1284 codice civile nella misura del cinque per cento l’ordinamento
riconosce, sotto diversi profili, rilevanza alla natura o alla causa
del credito, sicché l’attribuzione di un trattamento privilegiato ad
un credito “professionale” potrebbe porsi in contrasto con il
princìpio di eguaglianza solo qualora non fosse razionalmente
giustificata da una reale differenza tra ipotesi difformemente
regolate.
E ha rilevato che, nella fattispecie, è evidente la reale
differenza delle situazioni che sono, rispettivamente, alla base dei
crediti relativi a compensi per prestazioni professionali e della
generalità dei crediti.
Stante la evidente analogia fra le due questioni sotto questo
primo profilo, le ragioni allora adottate valgono al fine di
risolvere nello stesso senso la questione ora posta in relazione al
detto primo profilo.
3. – La questione deve ritenersi parimenti non fondata se riferita
al trattamento di favore riservato ad ingegneri ed architetti
rispetto ad altre categorie professionali.
Con la sentenza n. 1064 del 1988, questa Corte ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, sotto
questo secondo profilo di violazione del principio di eguaglianza,
della norma di cui al suindicato art. 15 della legge n. 144 del 1949.
Ha premesso che, per aversi utile comparazione ai fini del
giudizio sulla violazione del princìpio di eguaglianza, è
necessario che il tertium comparationis risponda a un princìpio o ad
una regola generale, rispetto ai quali la disciplina denunciata
rivesta un carattere ingiustificatamente derogatorio. Vale a dire,
nel caso concreto, che nell’ordinamento sia rinvenibile una
disciplina di carattere generale volta ad attribuire ai
professionisti diversi dai geometri un trattamento non privilegiato
in ordine ai crediti per danni da ritardato pagamento dei compensi
professionali, disciplina rispetto alla quale quella dettata per i
geometri costituisca un isolato, ingiustificato privilegio.
E ha rilevato che nel nostro ordinamento, mentre “non è sancito
un trattamento uniforme relativamente ai crediti in parola, in ogni
caso è addirittura previsto per più categorie di liberi
professionisti diverse dalla categoria dei geometri, relativamente ai
crediti stessi, un trattamento privilegiato analogo a quello fatto
alla detta categoria. Al riguardo può rilevarsi che, per gli
ingegneri ed architetti, la legge 2 marzo 1949, n. 143, dispone,
all’art. 9, ultimo comma, che, come per i compensi dei geometri,
“sulle somme dovute e non pagate decorrono” “gli interessi legali
ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca
d’Italia”; per gli avvocati e procuratori la tariffa in materia
stragiudiziale fissata con d.m. 22 giugno 1982 prevede, all’ultimo
capoverso, che “in caso di mancato integrale pagamento si applica,
oltre all’interesse di mora al tasso legale, la rivalutazione
monetaria come stabilito dalla legge n. 533 del 1973”; per i dottori
commercialisti, il d.P.R. 22 ottobre 1973, n. 936, all’art. 3, comma
terzo, aggiunto con d.P.R. 30 giugno 1987, n. 309, riconosce su
indennità e onorari del professionista “oltre agli interessi di mora
al tasso legale, la rivalutazione monetaria così come stabilito
dalla legge 11 agosto 1973, n. 533”.
Stante l’analogia fra le due questioni sotto questo secondo
profilo, le ragioni allora adottate valgono al fine di decidere nello
stesso senso la questione ora posta anche in relazione al detto
secondo profilo.
La questione va pertanto dichiarata non fondata.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,
in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 9, quarto
comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa
professionale degli ingegneri ed architetti), sollevata dalla Corte
d’appello di Torino con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l’8 febbraio 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI