Sentenza N. 430 del 1991
Corte Costituzionale
Data generale
27/11/1991
Data deposito/pubblicazione
27/11/1991
Data dell'udienza in cui è stato assunto
20/11/1991
Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
della legge 8 marzo 1968 n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale
per il personale degli Enti locali) promosso con ordinanza emessa il
6 marzo 1991 dal Pretore di Caltagirone sul ricorso proposto da
Napolitano Salvatore ed altri c/INADEL iscritta al n. 351 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 1991;
Visto l’atto di costituzione di Napolitano Salvatore ed altri
nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell’udienza pubblica del 5 novembre 1991 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Uditi l’avv. Eugenio Merlino per Napolitano Salvatore ed altri e
l’Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio
dei ministri;
numerosi iscritti, avente per oggetto la determinazione della base di
calcolo dell’indennità premio di servizio, il Pretore di
Caltagirone, con ordinanza del 6 marzo 1991, ha sollevato, in
riferimento all’art. 3, nonché agli artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, “nella
parte in cui prevede che l’indennità premio di servizio sarà pari a
un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici
mesi per ogni anno di iscrizione all’INADEL, e non di un dodicesimo
come previsto per gli omologhi dipendenti statali”.
Secondo il giudice remittente, la rilevata disparità di
trattamento degli iscritti all’INADEL rispetto ai dipendenti statali
“non trova ragionevole giustificazione”.
2. – Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti i
ricorrenti aderendo all’ordinanza di rimessione senza ulteriori
argomentazioni.
3. – È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall’Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata manifestamente inammissibile o comunque infondata.
Secondo l’Avvocatura, la quale richiama le sentenze nn. 26 del
1980 e 220 del 1988, la diversità dei sistemi retributivo e
previdenziale delle due categorie di dipendenti pubblici esclude ogni
possibilità di comparazione ai fini dell’art. 3 della Costituzione.
di eguaglianza di cui all’art. 3, nonché con gli artt. 1, 4, 35, 36,
38, 97 e 98 della Costituzione, l’art. 4, primo comma, della legge 8
marzo 1968, n. 152, nella parte in cui determina la base di calcolo
dell’indennità premio di servizio per il personale degli enti locali
in un quindicesimo della retribuzione percepita nell’ultimo anno,
anziché in un dodicesimo come previsto dal d.P.R. 29 dicembre 1973,
n. 1032, per i dipendenti dello Stato.
2. – L’ordinanza di rimessione tralascia qualsiasi motivazione del
riferimento della questione, oltre che all’art. 3 della Costituzione,
agli artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98. Sotto questi profili la
questione è, pertanto, manifestamente inammissibile.
3. – In riferimento al principio di eguaglianza, la questione non
è fondata.
Il trattamento giuridico-economico dei dipendenti degli enti
locali e il trattamento dei dipendenti dello Stato costituiscono
sistemi normativi diversi, come risulta dall’art. 1 del d.P.R. 5
marzo 1986, n. 68, che per gli uni e gli altri prevede due distinti
comparti di contrattazione collettiva, e diversi sono pure i
rispettivi sistemi previdenziali. La comparazione, che deve essere
globale e non limitata a singole voci isolatamente considerate, mette
in evidenza un trattamento dei dipendenti degli enti locali
complessivamente più favorevole di quello dei dipendenti statali.
Come ha rilevato il rappresentante del Governo durante i lavori
preparatori della legge n. 152 del 1968 (Camera dep., IV leg., II
Comm., seduta del 10 gennaio 1968, pag. 929), il computo
dell’indennità su una base più ristretta (un quindicesimo della
retribuzione dell’ultimo anno, anziché un dodicesimo) è compensato
dalla liquidazione della pensione sulla base del 100 per cento,
mentre per gli statali si effettua sulla base dell’80 per cento. Si
aggiunga che dal 1° gennaio 1974 i dipendenti degli enti locali sono
stati ulteriormente avvantaggiati dall’inclusione – disposta
dall’art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, con effetto
retroattivo alla data indicata – nella base di calcolo
dell’indennità premio di servizio anche dell’indennità integrativa
speciale, che invece rimane tuttora esclusa dal calcolo del
trattamento di buonuscita degli statali.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove
norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali),
sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Pretore
di Caltagirone con l’ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara manifestamente inammissibile la medesima questione in
riferimento agli artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 della Costituzione,
pure richiamati nella stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 novembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 novembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI