Sentenza N. 430 del 1996
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1996
Data deposito/pubblicazione
30/12/1996
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/12/1996
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv.
Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI;
146 e 241, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con ricorso della
regione siciliana notificato il 29 gennaio 1996, depositato in
cancelleria il 1 febbraio 1996 ed iscritto al n. 3 del registro
ricorsi 1996;
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell’udienza pubblica del 12 novembre 1996 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Uditi gli avvocati Francesco Torre e Francesco Castaldi per la
regione siciliana e l’avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
della regione siciliana ha proposto questione di legittimità
costituzionale dell’art. 3, commi 143, 146 e 241, della legge 28
dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), nella parte in cui – disciplinando le modalità di
pagamento (comma 143) della tassa di concessione governativa
(istituita con l’art. 36 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154)
per l’attribuzione del numero di partita I.V.A. e di quella dovuta
per ciascun anno successivo, nello stabilire la decorrenza degli
effetti delle nuove disposizioni (comma 146) e nel destinare
all’erario (comma 241) le entrate previste per effetto di
disposizioni della stessa legge per concorrere alla copertura degli
oneri per il servizio del debito pubblico e per realizzare le linee
di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di
riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria -attribuisce
allo Stato anche il gettito della tassa sulla partita I.V.A., in
precedenza devoluto alla regione per la parte riscossa nel suo
territorio.
La ricorrente denuncia la violazione dell’art. 36 dello statuto
speciale della regione siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio
1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
2) e dell’art. 2 delle norme di attuazione dello statuto in materia
finanziaria (d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074) , che attribuisce le
entrate tributarie erariali dirette e indirette, comunque denominate,
riscosse nell’ambito del territorio regionale, alla regione
siciliana, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito
sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a
soddisfare particolari finalità, specificate dalle leggi stesse,
contingenti o continuative dello Stato.
La regione osserva che le modifiche introdotte dalle disposizioni
denunciate alla precedente normativa concernente la tassa sulla
partita I.V.A. non incrementano il flusso delle entrate, giacché
riguardano esclusivamente le modalità di versamento della tassa,
senza variare l’importo del tributo, che in precedenza è stato
sempre attribuito alla Regione.
La stessa legge n. 549 del 1995 prevede che le disposizioni in essa
contenute siano applicabili nelle regioni a statuto speciale solo in
quanto non in contrasto con le norme dei rispettivi statuti e con le
relative norme di attuazione (art. 241). Non dovrebbe, quindi,
operare la devoluzione allo Stato dei gettito della tassa sulla
partita I.V.A., che non è nuova e non ha subito alcuna variazione
nell’importo. Tuttavia il Ministero delle finanze, con nota n.
II/4/126/96 del 15 gennaio 1996, ha stabilito che, per le operazioni
effettuate in Sicilia, le banche delegate alla riscossione della
tassa ne versino il 50% alle competenti sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato ed il restante 50% all’ufficio provinciale
della Cassa regionale siciliana. Seguendo questa interpretazione,
data dal Ministero delle finanze, la norma sarebbe, ad avviso della
regione, costituzionalmente illegittima.
2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia
dichiarata non fondata.
L’Avvocatura rileva che l’art. 3 della legge n. 549 del 1995
stabilisce, al comma 143, soltanto le modalità di versamento della
tassa per l’attribuzione della partita I.V.A. e della tassa annuale,
mentre il comma 243 fa salvi i diritti delle regioni ad autonomia
speciale derivanti dai rispettivi statuti, sicché rimarrebbe escluso
ogni sospetto di illegittimità costituzionale.
Ad avviso dell’Avvocatura, inoltre, la ripartizione al 50% tra
Stato e regione del gettito dell’imposta sarebbe già contenuta nel
decreto ministeriale 20 agosto 1992, che approva la nuova tariffa
della tassa di concessioni governative sulla base dell’art. 10 del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,
nella legge 8 agosto 1992, n. 359. La nuova tariffa, raddoppiando
l’importo dell’imposta, consentirebbe di riservare il 50% di essa
allo Stato, trattandosi di un importo che corrisponde all’incremento
dell’entrata.
della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), nella parte in cui, destinando all’erario le
entrate derivanti da disposizioni dello stesso articolo, per
concorrere alla copertura di oneri del debito pubblico ed al
riequilibrio del bilancio (comma 241), comprenderebbe, secondo
l’applicazione data dal Ministero delle finanze, anche il 50% delle
entrate derivanti dalla tassa di concessione governativa per la
partita I.V.A., per la quale sono stabilite nuove modalità di
pagamento (comma 143) con effetto a decorrere dal 1 gennaio 1996
(comma 146).
La regione siciliana ritiene che le disposizioni denunciate, se
interpretate in conformità della applicazione data dal Ministero
delle finanze, sarebbero in contrasto con l’art. 36 dello statuto
speciale (approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.
455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e con
l’art. 2 delle relative norme di attuazione (d.P.R. 26 luglio 1965,
n. 1074), che riserva alla regione siciliana tutte le entrate
tributarie erariali riscosse nell’ambito del territorio regionale, ad
eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia stato
dalla legge specificamente destinato a finalità particolari dello
Stato. Nel caso considerato si sarebbe in presenza di una tassa non
nuova, né variata nel suo ammontare.
2. – L’art. 3 della legge n. 549 del 1995, nell’apportare modifiche
alla disciplina delle tasse sulle concessioni governative, tra le
quali rientra quella sulla partita I.V.A. (introdotta dall’art. 36
del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni,
nella legge 27 aprile 1989, n. 154), ha inserito una clausola
generale di salvaguardia, stabilendo (comma 243) che le disposizioni
della stessa legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale
in quanto non contrastino con le norme dei rispettivi statuti e con
le relative norme di attuazione.
Rimane così preclusa, in via generale, la devoluzione allo Stato
di entrate tributarie erariali, riscosse nel territorio della regione
siciliana, ma prive del carattere di novità. Se, dunque, l’importo
della tassa di concessione governativa sulla partita I.V.A. non è
stato variato dalla legge n. 549 del 1995, il gettito di tale imposta
non può, in forza della stessa legge, essere attribuito neppure in
parte allo Stato.
La questione proposta dalla regione siciliana si risolve, pertanto,
nell’ambito interno all’interpretazione della legge denunciata, la
quale non prevede e non consente, essa stessa, l’attribuzione allo
Stato di entrate tributarie erariali in contrasto con le norme di
attuazione dello statuto siciliano in materia finanziaria e, dunque,
se non quando si tratti di una nuova entrata tributaria, il cui
gettito sia stato specificamente destinato dalla legge a soddisfare
particolari finalità dello Stato.
La questione non è, dunque, fondata, essendo erroneo il
presupposto interpretativo dal quale muove.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 3, commi 143, 146 e 241, della legge 28 dicembre 1995, n.
549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), proposta,
in riferimento all’art. 36 dello statuto speciale della regione
siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,
convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) ed
all’art. 2 delle norme di attuazione dello statuto in materia
finanziaria (d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074), dalla regione
siciliana con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola