Sentenza N. 431 del 1996
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1996
Data deposito/pubblicazione
30/12/1996
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/12/1996
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv.
Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI;
29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie),
promosso con ordinanza emessa il 29 giugno 1993 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Milano sul ricorso proposto da Franco
Aulisio contro l’Intendenza di Finanza di Milano, iscritta al n. 376
del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 1996;
Udito nella Camera di consiglio del 27 novembre 1996 il Giudice
relatore Massimo Vari.
ordinanza emessa il 29 giugno 1993 (r.o. n. 376 del 1996) – nel
corso di un giudizio promosso da Franco Aulisio contro l’Intendenza
di finanza di Milano, per l’impugnativa del silenzio-rifiuto
formatosi sull’istanza di rimborso della ritenuta sulla pensione
privilegiata ordinaria militare erogata al ricorrente – ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie),
“in quanto non estende, in violazione del principio di uguaglianza
sancito dagli artt. 3 e 53 della Costituzione, l’agevolazione
tributaria a tutte le pensioni privilegiate ordinarie rilasciate ai
militari”.
Rileva il giudice rimettente che tutte le pensioni esonerate dal
tributo personale (pensioni di guerra di ogni tipo, pensioni
privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva,
pensioni erogate dal Ministero dell’interno agli invalidi civili e
pensioni erogate dall’INAIL agli invalidi del lavoro) hanno come
presupposto una menomazione della capacità lavorativa e un danno
arrecato alla salute da una lesione o da una infermità invalidante,
comportando un trattamento commisurato non all’anzianità di
servizio, bensì alla entità della menomazione fisica. Tanto
premesso, ritiene che la limitazione del beneficio tributario alle
pensioni di guerra e a quelle privilegiate dei militari di leva con
esclusione di quelle dei militari di carriera tenda artificiosamente
a differenziare il carattere unitario del servizio militare. Atteso
che l’elemento differenziatore non può essere la natura del rapporto
che lega il militare alla pubblica amministrazione, il giudice
rimettente ritiene che la discriminazione, sul piano fiscale, tra le
suddette pensioni si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 53 della
Costituzione, senza essere sorretta da “alcun ragionevole motivo”,
dal momento che “tutte le pensioni ordinarie privilegiate non sono da
considerare reddituali e come tali non soggette a tassazione perché
hanno funzione esclusivamente risarcitoria”.
grado di Milano solleva, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 34
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni
tributarie), nella parte in cui non estende alle pensioni
privilegiate ordinarie concesse ai militari di carriera l’esenzione
dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Il giudice rimettente, nel richiamare l’agevolazione tributaria di
cui godono i militari titolari di pensioni di guerra, i militari di
leva fruenti di pensioni privilegiate ordinarie tabellari, gli
invalidi civili beneficiari di pensioni erogate dal Ministero
dell’interno e gli invalidi del lavoro destinatari delle rendite
vitalizie erogate dall’INAIL, ritiene che il carattere unitario del
servizio militare non possa essere artificiosamente diversificato per
la sola circostanza di essere prestato in tempo di pace o di guerra,
oppure in base ad un vincolo di sudditanza o di impiego
professionale, sì da determinare una ingiustificata discriminazione
dei militari di carriera medesimi rispetto a coloro che godono di
pensioni di guerra ovvero ai militari di leva che godono della
pensione privilegiata ordinaria tabellare.
2. – La questione non è fondata.
Il tema affrontato dall’ordinanza ha già formato oggetto di esame
da parte della Corte che, nella sentenza n. 151 del 1981, ha escluso
che esista fra le pensioni di guerra, da una parte, e le pensioni
privilegiate ordinarie (civili e militari), dall’altra, quella
identità ed omogeneità di situazioni che, ai fini del trattamento
tributario, potrebbe costituire il presupposto del richiamo al
principio di eguaglianza. Tale orientamento giurisprudenziale,
successivamente ribadito (ordinanze nn. 333 e 202 del 1989; 786 del
1988), si fonda essenzialmente sulle caratteristiche delle pensioni
che il rimettente reputa oggetto di ingiustificata discriminazione,
le quali hanno infatti per necessario presupposto un rapporto
d’impiego o di servizio. La circostanza che queste ultime pensioni
rappresentino la proiezione di un precedente trattamento economico
goduto, del quale condividono la natura reddituale secondo quanto
già rilevato con la sentenza n. 387 del 1989, non ne consente il
raffronto, anzitutto, con la pensione di guerra che costituisce “atto
risarcitorio di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte
dello Stato, nei confronti di coloro che, a causa della guerra,
abbiano subìto menomazioni nell’integrità fisica o la perdita di un
congiunto” (art. 1 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915), in un
ammontare determinato normalmente solo in funzione dell’entità del
danno e, comunque, a prescindere da un rapporto di dipendenza. Ma le
stesse ragioni si oppongono anche alla comparazione delle pensioni
privilegiate ordinarie comuni, non solo militari ma anche civili, con
le pensioni privilegiate ordinarie c.d. tabellari spettanti ai
militari di leva (ordinanze nn. 56 del 1994 e 20 del 1992) ed
altresì con le rendite vitalizie erogate dall’INAIL (sentenza n. 387
del 1989, già citata).
3. – I profili di limitata novità, che si possono ravvisare nella
prospettazione del ricorrente, suggeriscono di aggiungere che un
idoneo tertium comparationis non può rinvenirsi nemmeno nelle
pensioni erogate dal Ministero dell’interno agli invalidi civili (ai
sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modifiche), date
le specifiche caratteristiche di queste ultime, in quanto prestazioni
assistenziali che tendono a sopperire alla condizione di bisogno di
coloro che, essenzialmente a causa dell’invalidità, non sono in
grado di procacciarsi i necessari mezzi di sostentamento (sentenza n.
346 del 1989).
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle
agevolazioni tributarie), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53
della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di
Milano con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola