Sentenza N. 438 del 1991
Corte Costituzionale
Data generale
09/12/1991
Data deposito/pubblicazione
09/12/1991
Data dell'udienza in cui è stato assunto
02/12/1991
Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof.
Giuliano VASSALLI;
notificato il 19 aprile 1991, depositato in Cancelleria il 23 aprile
successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della
lettera circolare della Soprintendenza archeologica e per i beni
ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli- Venezia
Giulia – Ufficio staccato di Udine – n. 781/66/30 del 15 febbraio
1991 con cui è stata disposta la disapplicazione della legge
regionale 13 dicembre 1989, n. 36 ed iscritto al n. 24 del registro
conflitti 1991;
Udito nell’udienza pubblica del 9 luglio 1991 il Giudice relatore
Antonio Baldassarre;
Udito l’Avvocato Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia
Giulia;
attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla lettera-circolare 15 febbraio 1991, n. 781/66/30, della Soprintendenza
archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e
storici del Friuli- Venezia Giulia – Ufficio staccato di Udine, con
la quale è stata adottata una direttiva interpretativa del seguente
tenore: nonostante l’emanazione della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 1989, n. 36, “rimane l’obbligo di ottenere
il necessario nulla osta ai sensi dell’art. 7 della legge n. 1497/39
e non viene meno la necessità di dare immediata comunicazione al
Ministero beni culturali e ambientali delle autorizzazioni
rilasciate”.
Secondo la ricorrente – al di là di qualsiasi questione di
legittimità costituzionale relativa alla legge regionale n. 36 del
1989, che ha sostituito le autorizzazioni ministeriali previste dal
decreto-legge n. 312 del 1985, come convertito nella legge n. 431 del
1985, con analoghi provvedimenti regionali – la direttiva
interpretativa contenuta nella circolare impugnata avrebbe l’effetto
di produrre una inammissibile disapplicazione, con un atto
amministrativo statale, di una legge regionale. Come tale, l’atto
impugnato, di cui la ricorrente chiede consequenzialmente
l’annullamento, lederebbe i seguenti parametri costituzionali: a) gli
artt. 4, 5 e 6 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia,
dal momento che la suddetta circolare ostacolerebbe l’applicazione di
una legge adottata sulla base degli articoli statutari appena citati;
b) l’art. 8 dello stesso Statuto, in quanto analogo effetto si
produrrebbe nei confronti delle funzioni amministrative attribuite
alla ricorrente dalla suddetta disposizione statutaria; c) l’art. 31
dello Statuto, il quale prevede che ogni legge regionale sia munita
della formula promulgativa e di quella esecutiva, poiché l’atto
impugnato contrasterebbe con l’obbligo ivi contenuto di osservare la
legge regionale e di farla osservare.
2. – Non si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
epigrafe ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del
Ministro per i beni culturali e ambientali in relazione alla lettera-circolare 15 febbraio 1991 (pervenuta alla Presidenza della Giunta
regionale il 26 febbraio 1991), con la quale la Soprintendenza
archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e
storici del Friuli-Venezia Giulia, Ufficio staccato di Udine, ha
affermato che “anche con l’adozione di particolari strumenti
urbanistici di valenza ambientale denominati piani di conservazione e
di sviluppo’ ( ..) rimane l’obbligo di ottenere il necessario nulla
osta ai sensi dell’art. 7 della legge 1497/39 e non viene meno la
necessità di dare immediata comunicazione al Ministero beni
culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate”. Poiché, a
suo giudizio, tale circolare mira sostanzialmente a disporre una
disapplicazione della legge regionale n. 36 del 1989 e a ostacolare
le relative funzioni amministrative, la ricorrente chiede che sia
ripristinata l’integrità delle attribuzioni ad essa riservate dagli
artt. 4, 5, 6, 8 e 31 del proprio Statuto e sia, pertanto, annullato
l’atto impugnato.
2. – Il ricorso è inammissibile.
Per effetto della sentenza di questa Corte n. 437 del 1991, che ha
pronunziato l’illegittimità costituzionale in via consequenziale
dell’art. 1 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del
1989, viene meno l’interesse a ricorrere di quest’ultima Regione in
relazione al conflitto di attribuzione sollevato, con il ricorso
indicato in epigrafe, nei confronti del Ministro per i beni culturali
e ambientali.
La ricorrente, infatti, lamentava la lesione delle proprie
competenze in conseguenza del fatto che la circolare impugnata, nel
mantenere ferme l’autorizzazione prevista all’art. 7 della legge n.
1497 del 1939 e la necessità di dare comunicazione al Ministro per i
beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate
“nonostante l’emanazione della Legge regionale 36/89”, avrebbe
prodotto, in sostanza, una disapplicazione di quest’ultima legge con
conseguente intralcio delle funzioni amministrative da quella
dipendenti.
La dichiarazione d’illegittimità costituzionale della legge n. 36
del 1989 proprio in relazione ai poteri ministeriali sopra
menzionati, operata con la citata sentenza n. 437 del 1991, fa,
dunque, venir meno la possibilità della lamentata lesione delle
competenze regionali. Il conflitto di attribuzione in esame va,
pertanto, dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di
interesse della Regione ricorrente.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile, per mancanza di interesse a ricorrere, il
ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nei confronti del Ministro per i beni culturali e
ambientali, in relazione alla lettera- circolare 15 febbraio 1991
della Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali,
architettonici, artistici e storici del Friuli- Venezia Giulia,
Ufficio staccato di Udine.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.
Il cancelliere: DI PAOLA