Sentenza N. 44 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
21/03/1969
Data deposito/pubblicazione
21/03/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
13/03/1969
GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI –
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ- Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI
OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE, Giudici,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), promossi con due
ordinanze emesse il 5 aprile 1967 dalla Commissione distrettuale delle
imposte di Napoli sui ricorsi della società S.A.R.A. contro l’Ufficio
delle imposte di Napoli, iscritte ai nn. 151 e 152 del Registro
ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 221 del 2 settembre 1967.
Visti gli atti di costituzione della società S.A.R.A. e
d’intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell’udienza pubblica del 26 febbraio 1969 la relazione del
Giudice Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni
Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
La Società acquisti, rivendite, amministrazioni S.A.R.A., con sede
in Napoli, in data 15 gennaio 1965, inoltrò ricorso alla Commissione
distrettuale delle imposte di quella città contro l’accertamento
dell’ufficio finanziario che, in sede di rettifica della denunzia per
l’esercizio del 1960, ai fini dell’imposta sulle società, aveva, fra
l’altro, elevato a L. 30 milioni 534.696 il reddito imponibile,
comprendendovi quello dei fabbricati, nella somma risultante dalla
relativa imposta, ai sensi degli artt. 148, lett. c, e 150, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n.
645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette).
Nel ricorso si sollevava questione di legittimità costituzionale
delle norme su citate, in riferimento agli artt. 53 e 113 della
Costituzione, e l’adita Commissione, con ordinanza del 5 aprile 1967,
la riteneva rilevante e non manifestamente infondata, limitatamente al
secondo comma dell’art. 150 in riferimento all’art. 53 della
Costituzione.
Un’ordinanza di identico contenuto è stata, in pari data, emessa
dalla Commissione distrettuale di Napoli su ricorso della medesima
Società contro l’accertamento relativo all’esercizio del 1961 nel
quale, in sede di rettifica, l’ufficio finanziario aveva elevato il
reddito imponibile a L. 30.517.755.
Le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 2 settembre 1967.
Nel primo giudizio innanzi a questa Corte si è costituita la
società S.A.R.A. con deduzioni depositate il 19 settembre 1967 e ha
chiesto la dichiarazione d’illegittimità della norma denunziata.
In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, con atto depositato il 21 settembre 1967 ed ha chiesto, a sua
volta, che la questione sia dichiarata infondata.
1. – Le due ordinanze, di identico contenuto, propongono la stessa
questione di legittimità costituzionale, e pertanto i relativi
giudizi, congiuntamente discussi nella pubblica udienza, possono essere
riuniti e decisi con un unica sentenza.
2. – La Commissione distrettuale delle imposte di Napoli ha
promosso giudizio di legittimità costituzionale della norma contenuta
nell’art. 150, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte
dirette), in riferimento agli artt. 53 e 113 della Costituzione, nel
presupposto, accolto dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn.
12, 41 e 42 del 1957, n. 132 del 1963 e n. 103 del 1964), di essere
legittimata a proporre questioni di legittimità costituzionale.
Con recente sentenza n. 10 del 30 gennaio 1969, questa Corte – in
conformità alla sua precedente decisione n. 6 dello stesso anno in
tema di commissioni comunali per i tributi locali – ha escluso che le
commissioni per i tributi erariali possano essere configurate come
organi giurisdizionali.
Per quanto, in particolare, concerne le commissioni distrettuali,
la citata sentenza n. 10 del 1969 ne ha desunto il carattere
amministrativo della disciplina relativa alla composizione del
collegio, nonché ai poteri ad esso attribuiti.
3. – La questione sollevata deve, pertanto, essere dichiarata
inammissibile per difetto dei presupposti richiesti dal l’art. 1 della
legge costituzionale n. 1 del 1948.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 150, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle imposte dirette),
sollevata, in riferimento agli artt. 53 e 113 della Costituzione, dalla
Commissione distrettuale delle imposte di Napoli con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 marzo 1969.
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE.