Sentenza N. 445 del 1994
Corte Costituzionale
Data generale
23/12/1994
Data deposito/pubblicazione
23/12/1994
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/12/1994
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.
Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
17, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 1992,
n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia
autonoma di Bolzano), promosso con ordinanza emessa il 6 ottobre 1993
dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano sul
ricorso proposto da Pallozzi Osvaldo iscritta al n. 350 del registro
ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 26, prima serie speciale, dell’anno 1994;
Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;
Udito nell’udienza pubblica del 22 novembre 1994 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia
autonoma di Bolzano.
Provincia autonoma di Bolzano ed altri, il Tribunale regionale di
giustizia amministrativa di Bolzano, ha sollevato, con ordinanza
emessa il 6 ottobre 1993, questione di legittimità costituzionale
dell’allegato A), punto 17, della legge della Provincia autonoma di
Bolzano 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della struttura
dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano), in riferimento
agli artt. 116 della Costituzione, 19 dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, nonché agli artt. 1, 21 e 22 del d.P.R. 10
febbraio 1983, n. 89.
Dopo aver ricordato il contenuto dell’art. 19 dello statuto di
autonomia e delle rispettive norme di attuazione emanate con il
d.P.R. n. 89 del 1983, il giudice rimettente sottolinea che il
legislatore provinciale, istituendo con la disposizione impugnata la
ripartizione n. 17 “Intendenza scolastica italiana”, ha di fatto
introdotto una quarta Intendenza scolastica, statutariamente non
prevista, con competenze quasi interamente coincidenti con quelle che
gli artt. 1, 21 e 22 del d.P.R. n. 89 del 1983 attribuiscono al
Sovrintendente scolastico. Così facendo, la disposizione impugnata
avrebbe esulato dalla propria competenza, istituendo una intendenza
scolastica italiana in potenziale conflitto di competenza con la
sovrintendenza prevista dallo Statuto.
2. – Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la Provincia
autonoma di Bolzano, in persona del Presidente della Giunta
provinciale, concludendo con una richiesta di rigetto della
questione.
Ricorda la difesa della Provincia che, con esclusione della
materia dello stato giuridico ed economico del personale ispettivo,
direttivo e docente della scuole elementari e secondarie, tutte le
attribuzioni in materia di istruzione pubblica e del relativo
ordinamento scolastico, tra cui anche la disciplina degli uffici
scolastici provinciali e di personale provinciale rientra nella
competenza esclusiva della Provincia stessa, in forza degli artt. 8,
n. 1, e 16 dello Statuto.
In base a tale competenza, il legislatore provinciale, già con la
legge 21 maggio 1981, n. 11 (non oggetto di censura), aveva istituito
gli uffici della “Sovrintendenza scolastica”, ai quali è preposto il
sovrintendente scolastico nominato dal Ministro della Pubblica
Istruzione. Tale sistema sarebbe rimasto immutato con la disposizione
ora impugnata, con cui la Provincia, anche a seguito dell’istituzione
dei “dipartimenti”, ha provveduto a riordinare i propri uffici,
modificando in parte le ripartizioni già esistenti e/o la loro
denominazione.
Nell’ambito di tale riordinamento dell’organizzazione
amministrativa provinciale, quello che in base alla legge provinciale
n. 11 del 1981 era l’ufficio della “Sovrintendenza scolastica” (n.
XIV) è divenuto la ripartizione n. 17 “Intendenza scolastica”:
circostanza che risulterebbe confermata dal confronto tra le
competenze di quest’ultima con quelle precedentemente elencate sotto
il titolo di “Sovrintendenza scolastica”.
Ritiene pertanto la Provincia di Bolzano che il convincimento del
giudice a quo sarebbe frutto di un fraintendimento e di un equivoco:
la nuova ripartizione n. 17, infatti, non si aggiunge ma sostituisce
il precedente ufficio provinciale della “Sovrintendenza scolastica”;
mentre altra cosa è la figura e l’ufficio del “Sovrintendente
scolastico” per la scuola di lingua italiana (di competenza statale).
In sostanza, la nuova ripartizione n. 17 sarebbe semplicemente una
struttura dell’amministrazione provinciale cui compete il
coordinamento degli uffici provinciali ad essa sottoposti: la quale
opera pertanto alle dipendenze funzionali del “Sovrintendente
scolastico” e lo coadiuva nell’esercizio della attribuzioni sue
proprie.
La non sovrapposizione tra le competenze dell’ufficio provinciale
della Intendenza scolastica italiana con quelle del Sovrintendente
scolastico sarebbe inequivocabilmente confermato dall’art. 10, terzo
comma, della stessa legge n. 10 del 1992, con cui si stabilisce che
il direttore di ripartizione “esercita tutte le funzioni
amministrative di competenza della ripartizione, escluse quelle
espressamente attribuite ad altri organi”: tra cui rientrano
senz’altro quelle attribuite al Sovrintende scolastico dagli artt. 19
dello statuto e 21 e 22 del d.P.R. n. 89 del 1983.
dubita della legittimità costituzionale dell’Allegato A, punto 17,
della legge provinciale di Bolzano 23 aprile 1992, n. 10
(Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia), in
riferimento agli artt. 116 della Costituzione e 19 dello Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché degli artt. 1, 21 e 22
del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (contenente le norme di attuazione
dello Statuto). A parere del giudice rimettente, la disposizione
oggetto del presente giudizio avrebbe istituito una “Intendenza
scolastica italiana” in aggiunta alle tre statutariamente previste,
attribuendo ad essa competenze quasi interamente coincidenti con
quelle attribuite dallo Statuto e dalle norme di attuazione al
Sovrintendente scolastico. Così facendo, il legislatore provinciale
avrebbe debordato dalla competenza ad esso attribuita dalle
disposizioni costituzionali sopra richiamate, istituendo un ufficio
in potenziale conflitto con un organo statale.
2. – La questione, con le precisazioni che seguiranno, non è
fondata.
Come si è già riferito nella esposizione in fatto, la difesa
della Provincia di Bolzano, nel motivare la richiesta di rigetto
della questione sollevata dal giudice a quo, afferma che la legge
provinciale n. 10 del 1992, in cui è contenuta la disposizione
impugnata, si è limitata a riordinare l’organizzazione
amministrativa lasciando immutato il sistema previsto dalle norme
dello Statuto (sebbene ciò non risulti chiaramente dal tenore
letterale della legge); in particolare restano ovviamente ferme le
funzioni attribuite dallo Statuto al Sovrintendente, alle cui
dipendenze opera la relativa struttura organizzativa provinciale,
prima chiamata “Sovrintendenza scolastica” ed ora “Intendenza
scolastica italiana”. In alcun modo, conclude pertanto detta difesa,
le competenze dell’ufficio provinciale dell’Intendenza scolastica
italiana si sovrappongono a quelle del Sovrintendente scolastico
stabilite dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione.
Questa Corte condivide tale conclusione, ritenendo però
necessario integrarla con alcune puntualizzazioni finalizzate ad
evitare erronee interpretazioni della disposizione, quale quella
prospettata in questa sede dal giudice rimettente, tali da incidere
sulla stessa legittimità costituzionale della norma impugnata.
3. – Deve premettersi che, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto,
nella Provincia di Bolzano l’ordinamento scolastico si articola nelle
autorità scolastiche identificate nel Sovrintendente (cui è
affidata l’amministrazione della scuola italiana e la vigilanza su
quelle in lingua tedesca e delle località ladine) e in due
Intendenti, competenti ad amministrare rispettivamente le scuole in
lingua tedesca e le scuole delle località ladine. La nomina del
Sovrintendente e dell’Intendente per le scuole delle località ladine
è dallo Statuto attribuita al Ministro della pubblica istruzione,
competente altresì ad esprimere parere in ordine alla nomina (di
competenza della Giunta provinciale di Bolzano) dell’Intendente delle
scuole in lingua tedesca. Come stabiliscono le norme di attuazione
(artt. 22 e 25 del d.P.R. n. 89 del 1983), le autorità richiamate
esercitano relativamente alle predette scuole le attribuzioni che
nella restante parte del territorio italiano spettano, a norma delle
vigenti disposizioni, ai Provveditori agli studi.
Lo Statuto (art. 19, undicesimo comma) stabilisce altresì che i
ricorsi proposti dal personale insegnante avverso i provvedimenti non
definitivi adottati dal Sovrintendente e dagli Intendenti sono
devoluti alla competenza del Ministro della pubblica istruzione.
Sempre per quanto attiene al personale insegnante di tutte e tre
le scuole, l’art. 19, decimo comma, dello Statuto ne stabilisce la
dipendenza dallo Stato: tuttavia, i provvedimenti in materia di
trasferimento, congedo, aspettativa e sanzioni disciplinari relativi
a detto personale sono di competenza dei rispettivi Intendenti. Per
quanto invece riguarda il personale amministrativo (del
provveditorato agli studi, delle scuole secondarie, degli ispettorati
scolastici e delle direzioni didattiche), lo stesso art. 19 ne
stabilisce il passaggio alle dipendenze della Provincia, restando
addetto ai servizi della scuola corrispondente alla propria lingua
materna.
4. – La nuova organizzazione di tale personale all’interno
dell’amministrazione provinciale fu oggetto di disciplina da parte
dell’Allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11 (Nuovo
ordinamento degli uffici e del personale della provincia di Bolzano),
in cui furono elencate al punto V le funzioni degli uffici
amministrativi inerenti alla “Intendenza scolastica per la scuola in
lingua tedesca”, al punto VI le funzioni degli uffici della
“Intendenza scolastica per la scuola delle località ladine”, al
punto XIV le funzioni degli uffici inerenti alla “Sovrintendenza
scolastica”. È a questi ultimi uffici che si deve fare particolare
riferimento per valutare la portata della modifica ora introdotta con
la legge di riordino n. 10 del 1992, in cui è contenuta la
disposizione oggetto del presente giudizio.
Questa norma contiene una diversa elencazione delle predette
funzioni, in quanto ai punti 16 e 18 si fa riferimento alle
Intendenze scolastiche “tedesca” e “ladina” (senza la più opportuna
dizione statutaria “in lingua tedesca” e delle “località ladine”),
ed al punto 14 si elencano una serie di competenze riferite alla
“Scuola e cultura tedesca e ladina”; quanto alla scuola italiana,
essa è prevista – oltre che nel punto 15 (sotto il titolo “Scuola e
cultura italiana”), in cui sono contenute sottovoci riguardanti anche
materie di competenza statale – soprattutto nel punto 17, che forma
oggetto del presente giudizio e nelle cui sottovoci è prevista anche
la materia del trattamento giuridico ed economico del personale
insegnante (relativamente al quale la competenza dello Stato è
stabilita dall’art. 1, secondo comma, del d.P.R. n. 89 del 1983).
5. – Da tale evoluzione normativa possono trarsi indicazioni atte
ad evitare gli equivoci lamentati, mediante alcune precisazioni interpretative necessarie per non ritenere violate le disposizioni
statutarie invocate (le quali prevedono, si ribadisce, oltre al
Sovrintendente scolastico, due soli Intendenti: con esclusione quindi
di un altro intendente per la “scuola italiana”):
a) l’art. 6, quarto comma, della legge n. 10 del 1992, nello
stabilire che il Sovrintendente e gli Intendenti scolastici
“esplicano, inoltre, le funzioni del direttore di dipartimento nei
confronti delle rispettive intendenze scolastiche”, non solo vale ad
escludere che la direzione dei tre uffici dipartimentali possa essere
affidata ad un direttore (nominato dalla Provincia) diverso dal
Sovrintendente e dai due Intendenti, ma deve altresì interpretarsi
come impossibilità di equiparare tali organi agli altri direttori di
dipartimento per quanto attiene alla disciplina di nomina, alle
ipotesi di responsabilità e di revocabilità per questi stabilite
dalla legge agli artt. 14 e 20;
b) l’ufficio dell’amministrazione provinciale indicato dalla
disposizione oggetto del presente giudizio con le parole “Intendenza
scolastica italiana” – e che sarebbe stato più opportuno, per
ragioni di chiarezza, continuare a chiamare “Sovrintendenza
scolastica”, come nella precedente legge n. 11 del 1981 – consiste
nella struttura organizzativa (di cui è responsabile il direttore di
ripartizione, ed alla quale, come alle altre due Intendenze, deve
applicarsi il principio della ripartizione proporzionale di cui
all’art. 89 dello Statuto) posta alle dipendenze del Sovrintendente
scolastico (sia pure in collaborazione con l’Assessore provinciale
cui il dipartimento è pertinente), per l’esercizio delle funzioni ad
esso attribuite dallo Statuto;
c) queste ultime funzioni – ancorché elencate (nelle voci del
n. 17 ed in qualche aspetto nelle voci del n. 15) unitamente a
competenze provinciali – rientrano nelle competenze statali: riguardo
ad esse, pertanto, si deve intendere che la funzione svolta dagli
uffici provinciali si limita ad un mero supporto burocratico.
In forza delle considerazioni fin qui svolte, può ritenersi
conclusivamente che con la disposizione impugnata il legislatore
provinciale non ha inteso istituire una nuova Intendenza scolastica,
ma si è limitato ad un riordinamento dei propri uffici (tra i quali
quelli di supporto ai predetti organi statali) non in contrasto con
le disposizioni costituzionali e le relative norme di attuazione
invocate in questa sede.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell’Allegato A, punto 17, della legge
provinciale di Bolzano 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della
struttura dirigenziale della Provincia), sollevata, in riferimento
agli artt. 116 della Costituzione e 19 dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, nonché degli artt. 1, 21 e 22 del d.P.R. 10
febbraio 1983, n. 89, dal Tribunale regionale di giustizia
amministrativa di Bolzano con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA