Sentenza N. 448 del 1993
Corte Costituzionale
Data generale
20/12/1993
Data deposito/pubblicazione
20/12/1993
Data dell'udienza in cui è stato assunto
13/12/1993
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.
Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
avv. Massimo VARI;
29 gennaio 1986, n. 23 (Norme sul personale tecnico ed amministrativo
delle Università), promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1992
dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione
distaccata di Catania, sul ricorso proposto da Silvana Cucinotta
contro l’Università degli studi di Catania ed altri, iscritta al n.
333 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 1993;
Visti l’atto di costituzione di Silvana Cucinotta nonché l’atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell’udienza pubblica del 19 ottobre 1993 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Udito l’avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente
del Consiglio dei ministri;
confronti dell’Università degli studi di Catania, del Ministro della
Pubblica Istruzione e del Ministro dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica per l’annullamento del decreto rettorale
con il quale l’interessata era stata esclusa dai concorsi riservati
per l’accesso alle qualifiche del ruolo speciale tecnico delle
biblioteche, il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia,
sezione distaccata di Catania, con ordinanza emessa il 16 dicembre
1992 (pervenuta il 3 giugno 1993) ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 22 della legge 29 gennaio 1986, n. 23 (Norme
sul personale tecnico ed amministrativo delle Università), nella
parte in cui prevede il requisito del possesso del diploma di laurea
per la partecipazione ai concorsi per titoli di servizio e
professionali (sesto comma).
La legge n. 23 del 1986 ha istituito il ruolo speciale del
personale tecnico, scientifico e delle biblioteche delle Università
e degli istituti di istruzione universitaria (art. 12). Ha istituito
inoltre la nona qualifica funzionale dell’area amministrativo-contabile (art. 15). La stessa legge ha previsto che, nella sua prima
applicazione, i posti della prima e della seconda qualifica
funzionale del ruolo speciale siano coperti mediante concorsi
nazionali per titoli di servizio e professionali, ai quali sono
ammessi a partecipare gli appartenenti alla settima o all’ottava
qualifica con i seguenti requisiti: alla data di entrata in vigore
della legge, abbiano maturato, rispettivamente, almeno sei e tre anni
di anzianità nella qualifica di appartenenza; svolgano inoltre
funzioni tecniche corrispondenti a quelle previste nei profili
professionali, rispettivamente, della prima e della seconda qualifica
funzionale di cui all’art. 12; siano infine in possesso di laurea
specifica (art. 22).
Il Tribunale amministrativo rimettente prospetta, sotto due
profili, il dubbio di legittimità costituzionale della norma che
richiede il possesso del diploma di laurea per la partecipazione ai
concorsi in questione. I dipendenti dell’Università appartenenti
all’area funzionale delle biblioteche sarebbero difatti discriminati
rispetto a quelli dell’area amministrativo-contabile egualmente
inquadrati nella settima ed ottava qualifica funzionale, i quali
possono accedere alla qualifica superiore (la nona) mediante
scrutinio per merito comparativo, avendo maturato l’anzianità
richiesta nella qualifica di appartenenza (art. 15, settimo comma,
della legge n. 23 del 1986). Per essi non sono necessari gli
ulteriori requisiti richiesti per l’accesso al ruolo speciale
dell’area funzionale delle biblioteche ed in particolare il diploma
di laurea.
Il giudice rimettente osserva inoltre che la disciplina a regime
consente agli stessi appartenenti all’area funzionale delle
biblioteche di partecipare ai concorsi per l’accesso alla prima ed
alla seconda qualifica funzionale del ruolo speciale, anche se privi
del prescritto titolo di studio, richiesto nella fase transitoria. Ne
deduce che il possesso del diploma di laurea non sarebbe
normativamente ritenuto un requisito essenziale.
La disciplina così descritta determinerebbe, in violazione
dell’art. 3 della Costituzione, un’ingiustificata ed irragionevole
discriminazione tra dipendenti, a causa del diverso trattamento di
fattispecie identiche. La norma denunciata non risponderebbe inoltre
ai principi di efficienza e di ragionevolezza nell’azione e
nell’organizzazione della pubblica amministrazione e sarebbe quindi
in contrasto con l’art. 97 della Costituzione.
2. – Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita Silvana
Cucinotta, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale
sia accolta sulla base di argomentazioni analoghe a quelle esposte
nell’ordinanza di rimessione.
3. – È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l’inammissibilità o l’infondatezza della
questione.
L’Avvocatura ritiene che le disposizioni relative all’accesso alla
nona qualifica funzionale dell’area amministrativo-contabile e quelle
relative al ruolo speciale del personale tecnico- scientifico e delle
biblioteche non siano comparabili, in quanto l’istituzione della nona
qualifica amministrativa e quella del ruolo speciale rispondono a
logiche diverse. Nel primo caso si è prevista una qualifica
speciale, di raccordo con il ruolo della dirigenza, riservata alla
carriera dell’area amministrativo-contabile. Nel secondo caso non è
stato realizzato un prolungamento della carriera direttiva, ma è
stata creata una figura di tecnico con elevata e specifica
preparazione professionale.
La differenza tra i due ruoli costituisce il fondamento della
diversità delle relative norme di accesso. Nell’area amministrativo-contabile per il passaggio dalla ottava alla nona qualifica sarebbe
sufficiente l’esperienza acquisita attraverso un certo numero di anni
di servizio. Per l’area tecnica, scientifica e delle biblioteche non
si potrebbe prescindere dal possesso dell’apposita laurea, tenuto
conto dell’elevato e specifico grado delle conoscenze richieste per
le nuove qualifiche.
Anche se si ritenesse che le due situazioni presentino qualche
analogia, la diversità di disciplina non determinerebbe comunque, ad
avviso dell’Avvocatura, violazione dei parametri costituzionali
indicati nell’ordinanza di rimessione, giacché rientra nella
discrezionalità del legislatore dettare per situazioni analoghe
normative diverse, purché non irragionevolmente discriminatorie.
L’Avvocatura contesta anche la pretesa mancanza di ragionevolezza
basata sulla considerazione che, nella fase a regime, il personale
privo del prescritto titolo di studio (richiesto nella fase
transitoria) sarebbe ammesso al concorso nazionale per titoli ed
esami. Rileva infatti che in questo caso la professionalità,
altrimenti attestata dalla laurea, deve essere accertata mediante
prove di esame. Inoltre non sarebbe comunque configurabile un
contrasto con l’art. 3 della Costituzione, in quanto la norma
generale richiede il possesso della laurea, e non può essere assunta
a termine di raffronto del giudizio di eguaglianza la norma di
deroga.
all’esame della Corte ha ad oggetto l’art. 22, sesto comma, della
legge 29 gennaio 1986, n. 23, concernente il conferimento dei posti
della prima e della seconda qualifica funzionale del ruolo speciale,
di nuova istituzione, del personale tecnico, scientifico e delle
biblioteche delle Università.
Il giudice rimettente, indicando come parametri di riferimento gli
artt. 3 e 97 della Costituzione, ritiene che determini
un’irragionevolediscriminazione rispetto alla condizione di altre
categorie di personale universitario e sia in contrasto con i
principi di efficienza e di ragionevolezza nell’organizzazione della
pubblica amministrazione avere previsto, nella prima applicazione
della legge, il possesso di uno specifico diploma di laurea (oltre
che di una determinata anzianità nella qualifica di appartenenza)
per l’ammissione ai concorsi per soli titoli destinati alla copertura
dei posti di bibliotecario e di aiuto bibliotecario (rispettivamente
prima e seconda qualifica funzionale del relativo ruolo speciale) del
personale della settima o dell’ottava qualifica funzionale. Questa
disciplina si differenzierebbe, proprio per il requisito della
laurea, da quella dettata per l’area amministrativo-contabile, nella
quale sarebbe consentito accedere, mediante scrutinio per merito
comparativo, alla nona qualifica funzionale anche senza il possesso
del titolo di studio superiore (art. 15 della legge n. 23 del 1986).
Il giudice rimettente osserva inoltre che il possesso del diploma
di laurea per l’accesso alle due nuove qualifiche dell’area
funzionale delle biblioteche, richiesto per la partecipazione ai
concorsi nella fase transitoria, non sarebbe necessario nella fase a
regime. Si tratterebbe, quindi, di un requisito ritenuto dalla legge
non indispensabile, sicché la diversa disciplina in ordine a tale
requisito nella fase transitoria ed in quella ordinaria di
inquadramento determinerebbe una ulteriore discrasia.
2. – La questione non è fondata.
La legge n. 23 del 1986, nel dettare norme sul personale tecnico
ed amministrativo delle Università, ha istituito il ruolo speciale
del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche, distinto in
quattro aree funzionali: tecnico- scientifica e socio-sanitaria;
delle strutture di elaborazione dati; delle biblioteche; dei servizi
generali tecnici ed ausiliari. Il nuovo ruolo è articolato, per
ciascuna area, nella prima e nella seconda qualifica funzionale; esso
è inoltre caratterizzato dall’elevato contenuto tecnico e dall’alta
specializzazione delle prestazioni richieste al personale.
I dubbi di legittimità costituzionale sono prospettati in
relazione all’accesso, nella fase di prima applicazione della legge,
alle due qualifiche del ruolo di nuova istituzione.
La disciplina normativa riguarda una materia, concernente
l’organizzazionedegli uffici e l’articolazione delle carriere del
personale ad essi addetto, nella quale è riconosciuta al legislatore
un’ampia discrezionalità, che, secondo il costante orientamento di
questa Corte (si veda, da ultimo, la sentenza n. 219 del 1993), può
essere sindacata solo se presenta caratteri di arbitrarietà o di
manifesta irragionevolezza, tali da ledere il principio di buon
andamento della pubblica amministrazione o da determinare
discriminazioni tra i soggetti interessati. Questi aspetti non
sussistono nella disposizione legislativa sottoposta all’esame della
Corte.
L’istituzione di un nuovo ruolo con peculiari caratteristiche
professionali e tecniche può ragionevolmente richiedere, per il
relativo accesso, il possesso di uno specifico titolo di studio,
adeguato alla particolare competenza che lo svolgimento delle nuove
funzioni presuppone. La norma denunciata consente eccezionalmente,
nella sua prima applicazione, l’accesso agevolato al nuovo ruolo,
mediante una selezione per soli titoli del personale appartenente
alla settima o all’ottava qualifica, senza prove di esame idonee a
verificare effettivamente lo specifico livello di professionalità.
Mancando tali prove, costituisce applicazione dei principi di
ragionevolezza e di buon andamento dell’amministrazione richiedere
uno specifico diploma di laurea, che comprovi il possesso della
necessaria preparazione professionale.
Viene prospettata anche una discriminazione, in ragione della
diversa e più favorevole disciplina, dettata per l’attribuzione
della nona qualifica funzionale dell’area amministrativo-contabile,
che consente di prescindere dal possesso del diploma di laurea per la
partecipazione ai concorsi del personale della settima o della ottava
qualifica funzionale. Ma si tratta di due situazioni non omogenee e
perciò non comparabili. Difatti nell’area amministrativa la
progressione limitata ad una sola, ulteriore qualifica funzionale, si
pone come sviluppo della carriera di appartenenza, mentre nell’area
delle biblioteche l’attribuzione di uno dei due livelli determina
l’accesso ad un nuovo e diverso ruolo speciale, caratterizzato da una
specifica professionalità.
La norma che consente di ammettere ai concorsi per la nona
qualifica funzionale dell’area amministrativa anche chi non possiede
il titolo di studio superiore rappresenta inoltre una eccezione alla
regola generale ed in quanto norma derogatoria non può essere
assunta a termine di raffronto del giudizio di eguaglianza.
La questione di legittimità costituzionale è pertanto infondata.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 22 della legge 29 gennaio 1986, n. 23 (Norme sul personale
tecnico ed amministrativo delle Università), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio con l’ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA