Sentenza N. 45 del 1968
Corte Costituzionale
Data generale
14/05/1968
Data deposito/pubblicazione
14/05/1968
Data dell'udienza in cui è stato assunto
30/04/1968
BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. GIUSEPPE BRANCA –
Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO – MORTATI – Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO
DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof.
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI, Giudici,
comma, della legge 19 luglio 1961, n. 659, concernente agevolazioni
fiscali e tributarie in materia edilizia, promosso con ordinanza emessa
il 6 ottobre 1965 dal Tribunale di Vercelli nel procedimento civile
vertente tra l’Istituto nazionale per la gestione delle imposte di
consumo (I.N.G.I.C.) e l’Amministrazione provinciale di Vercelli,
iscritta al n. 153 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 del 24 settembre 1966.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell’udienza pubblica del 1 aprile 1968 la relazione del
Giudice Biagio Petrocelli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nel corso di un procedimento civile davanti al Tribunale di
Vercelli, vertente fra l’Istituto nazionale per la gestione delle
imposte di consumo (I.N.G.I.C.) e l’Amministrazione provinciale di
Vercelli, e avente ad oggetto l’accertamento della imposta di consumo
relativa ai materiali per la costruzione di un edificio scolastico, la
difesa dell’ente convenuto ha eccepito la illegittimità costituzionale
dell’art. 5, secondo comma, della legge 19 luglio 1961, n. 659, in
riferimento all’art. 3 della Costituzione. Il Tribunale, ritenuta la
non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione, con
ordinanza del 6 ottobre 1965 ha sospeso il giudizio e rimesso gli atti
alla Corte costituzionale.
Nell’ordinanza si premette che la citata legge n. 659 del 1961
estende alcune agevolazioni fiscali e tributarie – già previste dalla
legge 2 luglio 1949, n. 408, ma con riguardo alle sole case di
abitazione – a tutte le costruzioni elencate nell’art. 2, comma
secondo, del R. D.L. 21 giugno 1938, n. 1094, e quindi, fra l’altro,
anche agli edifici scolastici.
L’art. 5, primo comma, della legge in esame stabilisce che restano
salvi i rapporti tributari già definiti, così estendendo – ad avviso
del Tribunale – l’applicabilità dei suddetti benefici anche alle
costruzioni già portate a termine prima dell’entrata in vigore della
legge stessa, e relativamente alle quali risulti non ancora definito il
rapporto tributario. L’ambito di applicazione della legge rimane però
ulteriormente delimitato dal secondo comma dello stesso art. 5, in
virtù del quale non si fa luogo, comunque, alla restituzione di somme
già versate.
Il Tribunale osserva che, per effetto di quest’ultima disposizione,
risulterebbe riservato ai contribuenti che abbiano già portato a
termine la costruzione e non abbiano invece ancora definito il rapporto
tributario, un diverso trattamento a seconda che sia intervenuto o meno
il pagamento anticipato della imposta, venendo così ad accordarsi il
diritto alle previste agevolazioni soltanto nel secondo caso e non
anche nel primo. Di qui ad avviso del Tribunale – la violazione del
principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.
L’ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 24 settembre 1966. Si è
costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
atto di intervento e deduzioni depositati dall’Avvocatura generale
dello Stato il 4 febbraio 1966.
L’Avvocatura dello Stato concorda col Tribunale di Vercelli in
ordine alla interpretazione della norma impugnata; ritiene cioè che
quest’ultima introduca indubbiamente un limite all’applicabilità della
legge a danno del contribuenti che abbiano già anticipato il pagamento
dell’imposta. Si esclude però che ciò dia luogo a una lesione del
principio di eguaglianza. Il diverso trattamento si risolverebbe in
sostanza in una disparità di fatto, cui resterebbe estranea la legge.
D’altro canto, siffatta diversità di trattamento troverebbe la sua
giustificazione – sempre ad avviso dell’Avvocatura – nelle esigenze
perseguite dalla legge, di dare cioè la più larga applicazione ai
nuovi benefici fiscali e tributari senza però determinare rilevanti
squilibri nelle finanze comunali e statali.
L’Avvocatura dello Stato ha depositato in cancelleria il 17 marzo
1968 una memoria, nella quale gli argomenti su esposti vengono ripresi
e ampliati.
L’art. 5 della legge 19 luglio 1961, n. 659, attribuisce una
portata retroattiva ai benefici fiscali e tributari introdotti per
alcune categorie di costruzioni edilizie, per effetto del primo comma
dell’articolo tali benefici risultano estesi, oltre che alle
costruzioni ancora in corso, anche a quelle già ultimate rispetto alle
quali non sia intervenuta ancora la definizione del rapporto
tributario. La efficacia retroattiva è però limitata del divieto di
rimborso delle somme già versate, ai sensi dell’altro comma dello
stesso articolo.
Non è dubbio che siffatta limitazione, col negare ai contribuenti
che abbiano già anticipato il versamento della imposta la possibilità
di fruire del benefici stabiliti dal primo comma, viene a porre gli
stessi in una situazione diversa rispetto a tutti gli altri. La Corte
ritiene però che non si verifichi con ciò una violazione dell’art. 3
della Costituzione. Infatti il divieto di rimborso risponde a una
valutazione, che può ritenersi non irrazionale, delle varie esigenze
che sorgono dal fatto stesso della eccezionale portata attribuita ai
benefici. Alla legge è stata riconosciuta una efficacia retroattiva,
ma è apparsa in pari tempo manifesta la necessità di non negare
considerazione anche agli opposti interessi degli enti impositori. La
legge ha quindi cercato di stabilire, in vista di un giusto equilibrio
delle opposte esigenze, in quale misura tale sacrificio possa gravare
sulla finanza statale e locale, senza risultare sproporzionato rispetto
ai vantaggi assicurati ai contribuenti. Per gli enti impositori è
stata stabilita la rinuncia all’importo di quelle imposte, in relazione
alle quali l’obbligo del contribuente fosse già insorto per
l’ultimazione delle opere di cui alle nuove categorie ammesse ai
benefici; ma al tempo stesso, si è ritenuto – e, ad avviso della
Corte, ragionevolmente – che un tale sacrificio per la finanza di
quegli enti e, in definitiva, per gli interessi pubblici che vi sono
connessi, sarebbe risultato senz’altro sproporzionato rispetto alle
stesse finalità della legge, se fosse stato spinto fino a comprendere
anche l’obbligo del rimborso delle somme già riscosse.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,
sollevata dal Tribunale di Vercelli con ordinanza del 6 ottobre 1965,
dell’art. 5, secondo comma, della legge 19 luglio 1961, n. 659
(concernente agevolazioni fiscali e tributarie in materia edilizia), in
riferimento all’art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 aprile 1968.
ALDO SANDULLI – BIAGIO PETROCELLI
ANTONIO MANCA – GIUSEPPE BRANCA
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.