Sentenza N. 457 del 1994
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1994
Data deposito/pubblicazione
30/12/1994
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/12/1994
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.
Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando
SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
comma, della legge della Regione Sardegna 4 aprile 1989 n. 12 (recte:
6 aprile 1989, n. 13, recante la disciplina regionale delle
assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica) promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1994 dal Pretore
di Oristano nei procedimenti civili vertenti tra Mastinu Giuseppe ed
altro ed il sindaco di Solarussa, iscritta al n. 346 del registro
ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 25, prima serie speciale, dell’anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
sindacali di annullamento delle assegnazioni di alloggi di edilizia
economica e popolare, il Pretore di Oristano, con ordinanza del 9
marzo 1994, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 20, ottavo comma, della legge della Regione Sardegna 4
aprile 1989, n. 12 (recte: 6 aprile 1989 n. 13), recante la
disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica, che, nel prevedere che il
provvedimento del Sindaco sia impugnabile secondo il procedimento di
cui agli ultimi tre commi dell’art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972,
n. 1035, e cioè con ricorso al Pretore, violerebbe l’art. 108 della
Costituzione e quindi la riserva di legge statale ivi prevista,
essendo precluso alla legge regionale di dettare norme in materia
processuale e di giurisdizione.
in riferimento all’art. 108 della Costituzione, dell’art. 20, ottavo
comma, della legge della Regione Sardegna 4 aprile 1989, n. 12
(recte: 6 aprile 1989, n. 13), il quale prevede che avverso
l’ordinanza del Sindaco di annullamento dell’assegnazione di alloggio
di edilizia residenziale pubblica è ammesso ricorso secondo il
procedimento previsto dagli ultimi tre commi dell’art. 11 del d.P.R.
n. 1035 del 1972.
Si sostiene dal giudice rimettente che la norma impugnata viola il
principio della riserva di legge statale in materia giurisdizionale,
esorbitando dalla sfera della potestà legislativa regionale.
2. – La questione è fondata.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale è precluso alle
regioni di dettare norme che, come quella impugnata, prevedano rimedi
giurisdizionali o dispongano in ordine a poteri o facoltà
dell’autorità giudiziaria, in quanto la materia processuale è
riservata dall’art. 108 della Costituzione alla esclusiva competenza
del legislatore statale (v. ex plurimis sentenze nn. 210 e 113 del
1993, 505 e 489 del 1991, 594 del 1990, 727 del 1988, 81 del 1976).
La violazione del suddetto parametro costituzionale non può
nemmeno essere esclusa sulla base del rilievo che la norma regionale
impugnata si è limitata a fare rinvio alla normativa statale
contenuta nell’art. 11, commi 13, 14 e 15, del d.P.R. 30 dicembre
1972, n. 1035, perché le regioni in nessun caso possono emanare
leggi in materie soggette a riserva di legge statale, comportando
ciò un’indebita novazione della fonte con la forza e le conseguenze
che ne derivano (sentenze nn. 210 del 1993, 615 e 203 del 1987, 128
del 1963).
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 20, ottavo
comma, della legge della Regione Sardegna 4 aprile 1989 n. 12 (recte:
6 aprile 1989 n. 13, recante la disciplina regionale delle
assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA