Sentenza N. 46 del 1968
Corte Costituzionale
Data generale
16/05/1968
Data deposito/pubblicazione
16/05/1968
Data dell'udienza in cui è stato assunto
30/04/1968
BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. MICHELE FRAGALI –
Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE
VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE
ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI,
Giudici,
Regione siciliana, rispettivamente, notificati il 24 – 28 luglio 1967
ed il 22 gennaio 1968, depositati in cancelleria il 4 agosto 1967 ed il
31 gennaio 1968 ed iscritti ai nn. 23 del Registro ricorsi 1967 e 3 del
Registro ricorsi 1968, per conflitto di attribuzione tra la stessa
Regione e lo Stato, sorto per effetto del telegramma n. 300/11 del 9
giugno 1967, con il quale il Ministero della sanità attribuiva a se
stesso la competenza a nominare le commissioni giudicatrici del
concorsi per anestesisti ospedalieri che si svolgono in Sicilia, e
della nota n. 300/11/2334 del 13 novembre 1967, con la quale lo stesso
Ministero confermava la predetta competenza.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell’udienza pubblica del 21 marzo 1968 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli;
uditi l’avv. Eugenio Cannada – Bartoli, per la Regione siciliana,
ed il sostituto avvocato generale dello Stato Piero Peronaci, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
1. – L’Assessorato per l’igiene e la sanità della Regione
siciliana, in una circolare del 23 maggio 1967 avente per oggetto i
concorsi da tempo banditi per anestesisti ospedalieri, affermava che,
in base all’art. 20 dello Statuto della Regione e alle norme di
attuazione contenute nel D.P.R. 9 agosto 1956, n. 1111, rientrava nelle
attribuzioni della Regione, e in particolare dell’Assessorato, la
nomina delle commissioni giudicatrici del detti concorsi.
Il Ministero della sanità, con telegramma 9 giugno 1967, negava la
competenza della Regione, assumendo che la nomina delle indicate
commissioni spettasse al Ministero stesso. La Regione, rappresentata e
difesa dall’avv. prof. Eugenio Cannada – Bartoli, con ricorso 24
luglio 1967, regolarmente notificato, chiedeva che la Corte
costituzionale dichiarasse la competenza della Regione, annullando il
provvedimento ministeriale.
Si costituiva in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con atto
di intervento 13 agosto 1967, col quale si chiedeva che fosse
dichiarata la competenza dello Stato.
2. – In pendenza del predetto giudizio, il Ministero della sanità,
con nota 13 novembre 1967 occasionata da una replica dell’Assessorato
regionale al predetto telegramma, confermava la propria competenza a
nominare le commissioni esaminatrici del concorsi per anestesisti,
sviluppando le ragioni già indicate nel telegramma.
Anche contro tale nota la Regione, rappresentata e difesa dal prof.
Cannada – Bartoli, proponeva ricorso per regolamento di competenza, con
atto 31 gennaio 1968.
Resisteva il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, con atto di intervento 10
febbraio 1968.
Le difese di entrambe le parti presentavano memorie nei termini e
nell’udienza del 21 marzo 1968 sviluppavano oralmente i rispettivi
argomenti. La difesa della Regione insisteva, tra l’altro, nel rilevare
come in passato l’Assessore regionale per la sanità avesse proceduto
alla nomina delle predette commissioni, con decreti che non erano mai
stati impugnati dallo Stato.
1. – Le cause possono essere riunite e decise con unica sentenza,
avendo il medesimo oggetto.
2. – Secondo l’assunto della Regione, sarebbe di sua competenza, e
in particolare dell’Assessore regionale per la sanità, e non dello
Stato, la nomina delle commissioni esaminatrici nei concorsi
ospedalieri per anestesisti, in base agli artt. 17, lett. b e c, e 20
dello Statuto speciale, e all’art. 1 del D.P.R. 9 agosto 1956, n. 1111,
contenente le norme di attuazione dello statuto stesso in materia di
igiene, sanità pubblica e assistenza sanitaria.
È noto che l’art. 20 dello Statuto siciliano ha attribuito al
Presidente e agli Assessori regionali le funzioni ammin strative
concernenti le materie di cui negli artt. 14, 15 e 17, e fra le
materie enumerate nell’art. 17 sono comprese l’igiene e sanità
pubblica (lett. b) e l’assistenza sanitaria (lett. c). Con l’art. 1 del
D.P.R. n. 1111 del 1956 sono state quindi trasferite alla Regione le
attribuzioni dell’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità pubblica
(in seguito sostituito dal Ministero della sanità), a norma e nei
limiti dei menzionati articoli dello Statuto. Sostiene la Regione che
per effetto di tali norme sarebbe passata ad essa la competenza di cui
trattasi, già attribuita all’Alto Commissario con la legge 9 agosto
1954, n. 653, riguardante la istituzione del servizio di anestesia
negli ospedali.
A questa tesi si oppone, da parte della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che il predetto art. 20 dello Statuto va considerato
nella sua stretta connessione con l’art. 17, il quale attribuisce alla
Regione una competenza legislativa secondaria e con corrente con quella
dello Stato, che trova i suoi limiti nei principi e interessi generali
a cui si informa la legislazione statale, e nel fine di soddisfare alle
condizioni particolari e agli interessi propri della Regione. Gli
stessi limiti valgono per la competenza amministrativa, e ad essi si è
esplicitamente riferito l’art. 1 del decreto n. 1111 del 1956, il
quale, nel disporre il trasferimento alla Regione delle attribuzioni
dell’Alto Commissariato, ha fatto salvo, nel secondo comma, quelle
spettanti allo Stato per la tutela dell’igiene e della sanità pubblica
e per l’assistenza sanitaria.
La nomina delle commissioni del concorsi per anestesisti
ospedalieri, prosegue la difesa del Presidente del Consiglio,
corrisponderebbe a un interesse generale, che lo Stato intese tutelare
con la legge 9 agosto 1954, trattandosi di un servizio di nuova
istituzione a cui l’Amministrazione sanitaria era particolarmente
interessata; né tale nomina presenterebbe aspetti tali da integrare
condizioni particolari e interessi propri della Regione. Essa
rientrerebbe pertanto tra le funzioni riservate allo Stato nel
passaggio alla Regione delle attribuzioni dell’Alto Commissariato.
3. – Osserva la Corte che è esatto, come si è affermato in
precedenti sentenze, che la potestà amministrativa della Regione ha la
stessa estensione della potestà legislativa a cui corrisponde.
In materia di igiene e sanità e di assistenza sanitaria la
competenza amministrativa regionale incontra quindi gli stessi limiti
della competenza legislativa di cui all’art. 17 dello Statuto.
La questione da decidere consiste pertanto nello stabilire se la
nomina delle commissioni di cui trattasi appartenga allo Stato secondo
i principi e gli interessi generali a cui si informa la sua
legislazione, o non sia tra quelle che sono state trasferite alla
Regione, investita dei relativi poteri per soddisfare alle condizioni
particolari e agli interessi propri di essa (articolo 17 cit.).
Nell’esame della questione va premesso che la nomina delle dette
commissioni fu attribuita all’Alto Commissariato da una norma
particolare (quella dell’art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 653), in
deroga alla norma generale secondo cui la nomina delle commissioni nei
concorsi per gli ospedali è di competenza delle amministrazioni
ospedaliere.
La tesi che tale particolare attribuzione corrispondesse a quegli
“interessi generali”, che, per l’art. 17 dello Statuto siciliano,
costituiscono un limite della competenza della Regione, a giudizio
della Corte, non ha fondamento.
L’art. 17 si riferisce agli interessi “a cui si informa la
legislazione dello Stato”: vale a dire, a quegli interessi al cui
perseguimento è diretto il complesso normativo regolante una
determinata materia. Come i “principi” richiamati dallo stesso
articolo, essi debbono essere desunti dall’insieme delle norme ispirate
a comuni esigenze o a un medesimo indirizzo legislativo, e non possono
identificarsi con le finalità, connesse a situazioni contingenti, che
hanno potuto dar luogo a una o ad alcune norme particolari, difformi
dal sistema generalmente vigente.
L’attribuzione all’Alto Commissariato della nomina delle
commissioni esaminatrici nei concorsi per anestesisti ospedalieri fu
dovuti al fatto che con la legge 9 agosto 1954 si regolava per la prima
volta il servizio di anestesia negli ospedali. In quel momento la
conoscenza e la diffusione delle tecniche anestetiche erano ancora in
un grado di sviluppo che richiedeva la deroga alla deroga generale
della competenza delle amministrazioni ospedaliere, pur lasciando a
queste l’istituzione del posti di anestesisti nelle piante organiche,
con l’osservanza degli obblighi di legge, e l’iniziativa di indire i
concorsi (artt. 2 e 3 legge cit.). La corrispondenza della legge a
questa particolare e temporanea situazione risulta anche dall’art. 5,
che, per un periodo di cinque anni, ammetteva ai concorsi i sanitari
sprovvisti del titolo di specialista.
Le ragioni, pertanto, che, in riferimento a tale situazione,
portarono all’attribuzione all’Alto Commissariato della competenza in
questione non possono essere assunte né come principi, né come
interessi generali informatori della legislazione statale, escludenti,
come tali, il passaggio della competenza alla Regione.
Al contrario, le ragioni per le quali la materia sanitaria,
compresa l’organizzazione del servizi (art. 17 cit.), è stata
attribuita alla competenza legislativa e amministrativa della Regione
valgono anche per la competenza in questione, il cui esercizio da parte
della Regione risponde al fine di assicurare che l’organizzazione e
l’attuazione del servizi di anestesia, con le esigenze proprie di essi,
corrisponda, come per gli altri servizi sanitari, alle condizioni
particolari e agli interessi propri della Regione, obbiettivamente
valutabili dai suoi organi.
Né è esatto che le nomine di cui trattasi non attengano alla fase
organizzativa ma a quella in cui viene ad esistenza il servizio di
anestesia. A parte la considerazione che la competenza di cui si
discute non riguarda necessariamente concorsi per posti di nuova
istituzione, è da tener presente che l’esercizio di essa si concreta
nella scelta dei componenti le commissioni, entro categorie determinate
dalla legge; in un atto, cioè, essenzialmente di ordinaria
amministrazione, la cui emanazione si inquadra e si coordina con le
altre funzioni della Regione in materia sanitaria: funzioni di
amministrazione attiva e di vigilanza e tutela sugli enti ospedalieri
(art. 3 decreto n. 1111 cit.), le quali, nell’ambito della Regione,
investono l’intero settore sanitario, e richiedono un unitario e
coordinato svolgimento da parte degli organi regionali, salve ile
comuni garanzie di legittimità del loro operato.
4. – Gli esposti motivi escludono inoltre che la nomina delle
commissioni in discorso rientri fra le attribuzioni riservate allo
Stato dal secondo comma dell’art. 1 del decreto n. 1111 del 1956.
In proposito è da osservare che tale decreto non poteva aggiungere
altri limiti alla competenza regionale, diversi da quelli posti dallo
Statuto e non desumibili dalle sue norme, di natura costituzionale,
alla cui attuazione il decreto era destinato. In particolare, non
poteva porre del limiti che non derivassero dai principi informatori
della legislazione dello Stato e che non fossero diretti ad assicurare
una tutela di interessi generali realizzabili esclusivamente dallo
Stato stesso.
Pertanto, l’art. 1 del detto decreto, dopo aver disposto nel primo
comma il trasferimento alla Regione delle attribuzioni dell’Alto
Commissariato, col far salve, nel secondo comma, le attribuzioni dello
Stato, non può essersi riferito che a quelle attribuzioni
corrispondenti a particolari esigenze di tutela della salute pubblica e
di assistenza sanitaria, che richiedano l’uniforme intervento dello
Stato su tutto il territorio nazionale o non siano suscettibili di
valutazioni locali, né di essere soddisfatte mediante l’azione degli
organi regionali. Se così non fosse, non si vede quali attribuzioni
sarebbero passate alla Regione.
Ma nel caso in esame si è fuori della predetta ipotesi. La
scelta, entro categorie prestabilite dalla legge, del componenti le
commissioni del concorsi per anestesisti non si concreta, infatti, in
un provvedimento che possa incidere sulla tutela della sanità pubblica
nell’intero territorio dello Stato, né implica una difformità di
attuazione dell’assistenza sanitaria nel territorio della Regione
rispetto al restante territorio nazionale. Non ha perciò fondamento la
preoccupazione, avanzata dalla difesa della Presidenza del Consiglio,
di eventuali disarmonie nell’azione amministrativa dello Stato e della
Regione nel settore dell’assistenza sanitaria, e dell’assistenza
anestetica in ispecie, a prescindere dalla notoria diffusione che i
sistemi di anestesia e le specializzazioni relative hanno avuto
successivamente alla legge 9 agosto 1954.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta alla Regione siciliana la nomina delle
commissioni giudicatrici del concorsi banditi in Sicilia per medici
anestesisti ospedalieri, e annulla i provvedimenti del Ministero della
sanità indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 aprile 1968.
ALDO SANDULLI – BIAGIO PETROCEELI
ANTONIO MANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHELLI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.